Legge regionale n. 77 del 09 dicembre 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 20 giugno 1977, n. 33, 12 giugno 1978, n. 32."
(B.U. 17 dicembre 1980, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La misura del rimborso spese di cui all' art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 , modificato dall' art. 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è fissata nella seguente misura mensile a far tempo dal 1° ottobre 1980:
 
- L. 250.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel Comune di Torino;
 
- L. 325.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri;
 
- L. 400.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 25 e i 50 chilometri;
 
- L. 475.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 50 e i 75 chilometri;
 
- L. 550.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 75 e i 100 chilometri;
 
- L. 625.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 100 e i 125 chilometri;
 
- L. 700.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino supera i 125 chilometri.
Art. 2.[1] 
 
Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972 , modificato dall' art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è fissato in lire 1.000.000 a far tempo dal l° ottobre 1980. Dalla stessa data il contributo di cui alla lettera b) dello stesso articolo è fissato in lire 250.000.
Art. 3. 
 
L' articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 , è sostituito dal seguente: "
Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.
A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.
In particolare sono a carico di detto fondo:
- le spese postali, di cancelleria e telefoniche;
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese di stampa effettivamente sostenute per l'attività dei Gruppi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categorie e per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall' art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal l° gennaio 1981.
Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.
"
Art. 4. 
 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare non rappresentato nel predetto ufficio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.
".
Art. 5.[2] 
 
La tabella riportata al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituita dalla seguente:
anni di contribuzione versati
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
55%
12
56%
13
59%
14
62%
15
63%
16
67%
17
69%
18
71%
19
73%
20 (ed oltre)
75%
 
La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
Art. 6. 
 
Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituito dai seguenti: "
L'ammontare del premio di solidarietà dovuto ai Consiglieri regionali è fissato nella seguente misura:
- l'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato fino ad un massimo di dieci anni;
- per gli anni successivi al decimo, la misura è fissata nel 50% dell'indennità di cui sopra.
Per gli effetti di cui al comma precedente, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
".
Art. 7.[3] 
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 10 e n. 50 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.
Art. 8. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 1980
Ezio Enrietti

Note:

[1] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell' articolo 1 della l.r 78/1980 entrato contestualmente in vigore.

[2] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell' articolo 1 della l.r 78/1980 entrato contestualmente in vigore.

[3] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell' articolo 1 della l.r 78/1980 entrato contestualmente in vigore.