Legge regionale n. 74 del 22 ottobre 1980  ( Versione vigente )
"Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata con legge regionale 18-2-1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 ."
(B.U. 29 ottobre 1980, n. 44)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata con legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 è sostituito dal seguente: "
I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9/bis nonché i mutui di cui all'art. 9/quater, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell' art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sostituito dall' art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385 .
I mutui integrativi di cui al precedente art. 5/bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 ottobre 1980
Ezio Enrietti