Legge regionale n. 70 del 30 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Acquisizione di aree o immobili del Demanio Militare; definizione di una riserva di alloggi di edilizia convenzionata agevolata da permutare con il Ministero della Difesa ai sensi della legge 18 agosto 1978, n. 497 ."
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Nell'ambito delle iniziative occorrenti per collocare idoneamente sul territorio aree per grandi servizi ed attività speciali, per integrare il patrimonio storico ed artistico piemontese delle aree pertinenti e di ulteriori immobili, oltre che per procedere all'acquisizione di aree importanti per i più generali fini della Pianificazione del Territorio, qualora tali beni ricadano nell'ambito del Demanio Militare, l'Amministrazione Regionale in coerenza con la legge nazionale 18-8-1978, n. 497, è autorizzata a definire gli interventi diretti all'acquisizione di aree in piani di zona formati ai sensi della legge 18-4-1962, n. 167 e ad attivare le procedure necessarie per costituire un parco di abitazioni da permutare con il Ministro della Difesa secondo le finalità del presente articolo.
Art. 2. 
 
A tale riguardo, con riferimento al 3° comma dell'art. 4 della legge numero 497, del 18-8-78 , per i primi due anni dalla entrata in vigore della legge predetta, e dopo i primi due anni solo per interventi di non rilevante entità, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad acquisire immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.
Art. 3. 
 
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 maggio 1980
Aldo Viglione