"Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/12 dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio secondo quanto previsto dall' articolo 12, comma 10, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l.122/2010.
[1]
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo corrisposta dalla Regione stessa o da altro Ente previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale Ente previdenziale maturi il diritto a pensione, ed è ad integrazione dell'
art. 6 della legge regionale 27-1-1977, n. 63
.
4.
La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono trasferiti ad Enti locali per l'esercizio di funzioni ai predetti Enti delegate.
[2]
5.
La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
[3]
Art. 2.
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
a)
i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro;
b)
i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29-12-1973, n. 1032
, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;
c)
i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;
d)
i servizi non contemplati nei punti b) e c), riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'
art. 66 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22
, come modificato dalla
legge 5 dicembre 1975, n. 60
, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto di impiego pubblico o equiparato.
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, a favore e cura dell'I.N.A.D.E.L. stesso, ove le disposizioni disciplinanti lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento I.N.A.D.E.L..
Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto di impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'E.N.P.A.S. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali, o l'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all'I.N.A.D.E.L. o all'Ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.
Art. 3.
Il personale transitato o assunto direttamente dalla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di Enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'Ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.
La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.
Art. 4.
I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente articolo 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, per i riscatti operati dall'istituto medesimo.
Art. 5.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 250 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per 200 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;
- per 50 milioni mediante iscrizione di una somma, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione: "Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali".
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sarà conseguentemente iscritto apposito capitolo con la denominazione "Spese per la omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale" con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 maggio 1980
Aldo Viglione
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "premio di servizio" sono state aggiunte le parole "secondo quanto previsto dall' articolo 12, comma 10, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l.122/2010 " ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 del 2011.
[2] Il comma 4 dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 48 del 1994.
[3] Il comma 5 dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 48 del 1994.