Legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del Consiglio dei Comuni d'Europa nell'ambito della C.E.E. e del Consiglio d'Europa."
(B.U. 30 gennaio 1980, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative degli Enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti con i Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) a livello di base e delle varie articolazioni della società nel quadro di una generale mobilitazione dei cittadini in vista della costruzione dell'unità europea.
Art. 2. 
(Procedura)
 
I Comuni della Regione con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che intendono gemellarsi con Comuni degli Stati appartenenti alla Comunità Europea (C.E.E.), qualora intendano avvalersi della presente legge, ne danno comunicazione:
a) 
al Presidente della Giunta Regionale;
b) 
alla Segreteria generale della Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.);
c) 
alla Federazione regionale piemontese dell'A.I.C.C.E..
 
Alla comunicazione devono essere allegati:
 
1) copia della deliberazione del Consiglio Comunale con l'indicazione del Comune o dei Comuni prescelti;
 
2) la relazione sul programma delle attività previste;
 
3) il bilancio preventivo dettagliato delle spese occorrenti.
 
La Segreteria generale dell'A.I.C.C.E. e la Federazione regionale piemontese dell'A.I.C.C.E esprimono, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro parere sull'iniziativa, corredandolo di eventuali suggerimenti ed osservazioni. Il parere è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e al Comune interessato.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, visti i pareri di cui al comma precedente, sentita la Commissione di cui all'art. 6, stabilisce con proprio decreto, entro il 31 maggio ed il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo relativo per ogni domanda.
Art. 3. 
(Contributi)
 
L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali interessati.
Art. 4. 
(Comuni associati e Comunità Montane)
 
La procedura e i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai Comuni associati e alle Comunità Montane.
Art. 5. 
(Gemellaggi esistenti)
 
I Comuni che hanno realizzato, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con i Comuni di cui al 1° comma dell'art. 1, possono accedere secondo le procedure previste dall'art. 2, alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per nuove iniziative di gemellaggio.
Art. 6. 
(Commissione consiliare per i gemellaggi)
 
E' istituita una Commissione consiliare per i gemellaggi composta di otto Consiglieri, e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, per esprimere il parere sulle iniziative di cui all'art. 1 e le relative determinazioni.
Art. 7. 
(Impegno della spesa)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 50 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 2360 con la denominazione "Spese per l'istituzione del fondo regionale per lo sviluppo e il gemellaggio del Consiglio dei Comuni d'Europa" e con lo Stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45, 6° comma dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1980
Aldo Viglione