Legge regionale n. 39 del 13 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari" [1]
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Finalità)
1. 
La Regione, in applicazione dell'articolo 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari, comprese le uve, i mosti e i vini per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.
2. 
Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.
Art. 2.[3] 
(Vigilanza)
1. 
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni agroalimentare (SAA) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).
2. 
In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell' articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ), la Regione istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate.
3. 
In ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 /CE (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e nelle relative norme di attuazione, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.
4. 
Limitatamente allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione attraverso l'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, il personale dei SAA può agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.
5. 
Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.
6. 
Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali fossero oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.
7. 
Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.
Art. 3. 
(Assegnazione compiti ai Comuni)
 
A partire dal 1 gennaio 1981 i Comuni interessati alla vitivinicoltura:
 
1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano materiale di propagazione della vite uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonché provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola;
[4]
 
(...)
[5]
 
3) Esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 3 del Regolamento C.E.E. n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, nonchè le relative modalità di applicazione, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei VQPRD di cui all' art. 11 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, dei vini da tavola designati in applicazione dell'art. 72 del Regolamento C.E.E. 822/87 del 16 marzo 1987, dei vini di cui al D.M. 11 luglio 1989 sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata.
[6]
 
4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;
 
(...)
[7]
 
I Comuni, per l'applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della Commissione Consultiva comunale di cui alla L.R. 12-10-1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della presente legge.
 
La Commissione, per i fini previsti dal presente articolo, può essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalità stabilite nelle istruzioni, per l'applicazione della presente legge.
Art. 3 bis.[8] 
(Obblighi degli operatori vitivinicoli. Sanzioni)
1. 
Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, n. 1) è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.
2. 
Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonchè qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.
3. 
Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:
a) 
dichiarazione di raccolta uve;
b) 
dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
c) 
dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.
4. 
Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 , e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:
a) 
una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;
b) 
l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1.
5. 
I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonchè autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia competente per territorio. Per le attività amministrate dall'Assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 è accertato d'ufficio.
6. 
I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'articolo 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000.
7. 
I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.
8. 
Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonchè i Comuni, anche avvalendosi delle Commissioni consultive comunali di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge.
9. 
L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta regionale, che provvede con ordinanza-ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni.
10. 
I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (Bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.
11. 
Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (Sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.
Art. 3 ter.[9] 
(...)
Art. 3 quater.[10] 
(Sistema di controllo)
1. 
La Regione Piemonte, anche su richiesta degli Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, istituisce un sistema di controllo sulla commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata mediante l'uso di una fascetta di garanzia da applicare sui contenitori di capacità uguale o inferiore a litri 60, confezionati per l'immissione al consumo finale del vino.
2. 
Chiunque proceda al confezionamento di vini a denominazione di origine controllata per i quali sia stato istituito il sistema di controllo di cui al comma 1, ad esclusione delle fasce produttive esonerate da individuare con le istruzioni per l'applicazione della legge, è obbligato ad apporre sui contenitori contenenti detto vino la fascetta di garanzia. L'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale all'apposizione dell'etichettatura sui recipienti; ove le indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla vigente normativa siano impresse direttamente sul contenitore, l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori stessi. Per i contenitori di capacità superiore ai litri 5 l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori.
3. 
L'omissione degli obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni ettolitro di vino; la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.000,00.
4. 
La Giunta regionale impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione con particolare riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti delle fascette di garanzia, alla stampa e all'uso delle stesse, alla loro contabilizzazione da parte dei detentori e degli utilizzatori, alla ripartizione dei costi a carico degli utilizzatori, senza oneri a carico della Regione. Le fascette di garanzia sono diversificate al fine di evidenziare che l'imbottigliamento è avvenuto ad opera dell'azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve da cui è stato originato il vino, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.
5. 
La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo spetta agli organismi individuati nell'articolo 2.
Art. 4.[11] 
(Istruzioni per l'applicazione della legge)
 
La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all' art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte del competente Ufficio regionale, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati.
 
Ai sensi dell' art. 6 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462 e relativi DD.MM. attuativi, saranno individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nei settori agricolo ed agroalimentare.
[12]
 
Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione della presente legge. La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni di fondi alle Province previste nel primo comma del successivo art. 5.
Art. 5. 
(Spese per l'applicazione della legge)
 
La Regione assegna:
 
- alle Province, per le attività previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai Comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione;
[13]
 
- ai Comuni contributi annuali per le attività previste al precedente art. 3.
 
La Regione inoltre assume l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative alla meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.
[14]
 
Le spese relative all'attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 16 del 2017.

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 154 della legge regionale 16 del 2017.

[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 155 della legge regionale 16 del 2017.

[4] In questo punto del primo comma dell'articolo 3 le parole "materiale di propagazione della vite" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 64 del 1991.

[5] Questo punto del primo comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 64 del 1991.

[6] Questo punto del primo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 64 del 1991.

[7] Questo punto del primo comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 64 del 1991.

[8] L'articolo 3 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2002.

[9] L'articolo 3 ter è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 64 del 1991.

[10] L'articolo 3 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 del 2006.

[11] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 64 del 1991.

[12] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "nel settore viticolo-enologico" sono state sostituite dalle parole "nei settori agricolo ed agroalimentare" ad opera del comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 16 del 2017.

[13] In questo punto del primo comma dell'articolo 5 le parole "Amministrazioni provinciali" sono state sostituite dalla parola "Province" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 64 del 1991.

[14] Nel secondo comma dell'articolo 5 la parola "eventuale" è stata soppressa ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 64 del 1991.