Legge regionale n. 25 del 22 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla Società 'Aeroporto di Cuneo-Levaldigì."
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
In ottemperanza al Piano regionale dei Trasporti la Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria nella Società per Azioni "Aeroporto di Cuneo-Levaldigi" in considerazione della esigenza di:
a) 
consentire il mantenimento in essere degli attuali impianti;
b) 
coordinare e sviluppare l'attività aeronautica più direttamente connessa con la formazione professionale, i settori del turismo, della protezione ambientale, del lavoro agricolo;
c) 
coordinare ed indirizzare, attraverso gli organi e gli strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli Enti Locali contermini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dall'attività aerea, nonché per la tutela dell'ambiente naturale.
Art. 2. 
 
La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.A. "Aeroporto di Cuneo-Levaldigi" per un valore complessivo nominale di 126 milioni di lire.
 
La Giunta Regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussioni alla Società per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.
Art. 3. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della S.p.A., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C. , saranno designati dal Consiglio Regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.
 
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Art. 4. 
 
All'onere di cui al precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante una riduzione di 126 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 5700 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.A. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi" con lo stanziamento di 126 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 aprile 1980
Aldo Viglione