Legge regionale n. 24 del 22 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione del Centro Gianni Oberto."
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del centro)
 
La Regione Piemonte istituisce, sulla base delle competenze attribuitele dall' articolo 49 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , come settore della propria attività, il Centro Gianni Oberto.
Art. 2. 
(Compiti del Centro e sede)
1. 
I compiti del Centro sono:
[1]
 
1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
 
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
 
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
 
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
 
5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
 
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all'approfondimento dei punti precedenti.
 
Il Centro Gianni Oberto ha sede presso la biblioteca del Consiglio Regionale ed è diretto dal responsabile di questo servizio.
Art. 3. 
(Comitato consultivo)
 
Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del 1° comma dell'art. 2, sono assunte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Comitato consultivo .
[2]
 
Il Comitato consultivo è composto dall'Assessore ai Beni e alle Attività Culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2.
 
I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.
Art. 4. 
(Finanziamento)
 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti al capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 aprile 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2015.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1983.