"Modificazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e con quello della Regione."
(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'
art. 15 della legge regionale 15-1-1973, n. 3
anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.
Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla
legge 19-7-40, n. 1098
, costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 marzo 1980
Aldo Viglione