Legge regionale n. 14 del 14 marzo 1980  ( Versione vigente )
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1 e 5° comma dell'art. 9, al 1, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonché al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860 , trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e finora esercitate dalle Camere di Commercio."
(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1° 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonché al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio l956, n. 860, trasferita alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e finora esercitate dalle Camere di Commercio, si applicano le norme stabilite dalla presente legge.
Art. 2. 
 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per l'Artigianato avrà sede presso l'Amministrazione Regionale che provvederà, dalla stessa data, ad apprestare i necessari servizi di segreteria ed assumerà a suo carico tutte le spese di funzionamento e per il relativo Personale.
Art. 3.[1] 
(...)
Art. 4. 
 
(...)
[2]
 
La Giunta Regionale è autorizzata a definire, anche a mezzo di apposite convenzioni, accordi con le Camere di Commercio, sia per quanto connesso alle operazioni di trasferimento delle attività di cui alla presente legge compreso l'utilizzo sia del Personale camerale, sia per l'eventuale coordinamento con le competenze camerali in materia di Registro ditte.
Art. 5. 
 
Alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle conseguenti attività delle Commissioni regionale e provinciali per l'Artigianato, si provvede, per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.
 
Agli oneri derivanti dal reperimento della nuova sede delle Commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, nonché dall'organizzazione dei necessari servizi di segreteria, si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel bilancio in corrispondenza della voce beni e servizi dell'area di attività "organizzazione istituzionale e decentramento", i quali presentano sufficiente disponibilità.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 marzo 1980
Aldo Viglione

Note: