Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 1980  ( Versione vigente )
"Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino."
(B.U. 05 marzo 1980, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello Statuto , e per facilitare l'avvicinamento di più larghi strati della popolazione alla musica, favorisce l'attività istituzionale dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino.
 
In particolare la Regione:
a) 
eroga annualmente all'ente autonomo Teatro Regio - ai sensi dell' art. 16, lett. a) della legge 14-8-1967, n. 800 - contributi per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'ente;
b) 
favorisce, in collaborazione con gli enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino in località della regione che dispongano di idonee strutture;
c) 
organizza, in collaborazione con l'ente autonomo Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della Regione esterne al capoluogo, nonché a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.
Art. 2. 
 
Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14-8-1967, n. 800 , almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.
Art. 3. 
 
Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma 2°, lett. a), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.845, con la denominazione "Contributo all'ente autonomo Teatro Regio di Torino per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente" e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenze e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 
 
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma 2°, lettera b), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 250 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11850 con la denominazione "Contributi e altri oneri per il decentramento di iniziative musicali dell'ente autonomo Teatro Regio in località del Piemonte", e con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
 
Per le finalità di cui al precedente art 1 comma 2°, lettera c), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 50 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11855, con la denominazione "Contributi ed altri oneri, compreso l'acquisto di biglietti e abbonamenti, per spettacoli diurni e/o festivi realizzati dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 febbraio 1980
Aldo Viglione