Legge regionale n. 85 del 17 dicembre 1980  ( Versione vigente )
"Interpretazione autentica dell' articolo 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 ."
(B.U. 24 dicembre 1980, n. 52)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 , deve essere interpretato nei termini seguenti: "
 
-In attuazione del principio di onnicomprensività e della chiarezza retributiva ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e dell'indennità per la funzione di coordinamento.
 
- Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
 
- Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione Regionale, in connessione con la carica o in rappresentanza della Regione, a partecipare a commissioni ed a consigli di amministrazione, ad assolvere ad incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versati dagli Enti medesimi alla Tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.
 
- Ai dipendenti di cui al comma precedente sono riconosciuti il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Le ore di lavoro straordinario prestate non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la Regione.
 
- Le somme così introitate, detratte le spese di cui al comma precedente, sono destinate, con deliberazione della Giunta Regionale, adottata sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale, ad iniziative a favore del personale medesimo.
 
- I commi 2°, 11° e 12° dell' art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 , sono soppressi. "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 dicembre 1980
Ezio Enrietti