"Interpretazione autentica dell' articolo 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 ."
(B.U. 24 dicembre 1980, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74
, deve essere interpretato nei termini seguenti: "
-In attuazione del principio di onnicomprensività e della chiarezza retributiva ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e dell'indennità per la funzione di coordinamento.
- Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
- Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione Regionale, in connessione con la carica o in rappresentanza della Regione, a partecipare a commissioni ed a consigli di amministrazione, ad assolvere ad incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versati dagli Enti medesimi alla Tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.
- Ai dipendenti di cui al comma precedente sono riconosciuti il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Le ore di lavoro straordinario prestate non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la Regione.
- Le somme così introitate, detratte le spese di cui al comma precedente, sono destinate, con deliberazione della Giunta Regionale, adottata sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale, ad iniziative a favore del personale medesimo.
- I commi 2°, 11° e 12° dell'
art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22
, sono soppressi. "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 dicembre 1980
Ezio Enrietti