Legge regionale n. 81 del 10 dicembre 1980  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 'Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Creà."
(B.U. 17 dicembre 1980, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , è così integrato: aggiungere, dopo il 6° comma, il seguente comma:
"Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale"
.
Art. 2. 
 
L' articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , è così integrato: aggiungere, dopo il 4° comma, il seguente comma:
"I tagli boschivi effettuati in difformità dalla prescrizione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo"
.
Art. 3. 
 
Gli articoli 9 e 13 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , sono così modificati: ove leggesi articolo 7 leggasi articolo 8.
Art. 4. 
 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 dicembre 1980
Ezio Enrietti