"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41."
(B.U. 10 dicembre 1980, n. 50)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
4° comma dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , è soppresso.
Il 9° comma dello stesso articolo 7 è modificato come segue: "
"
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio, con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
Art. 2.
L'
8° comma dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 , è modificato come segue: "
"
L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
Art. 3.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 45 dello Statuto regionale
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 novembre 1980
Ezio Enrietti