Legge regionale n. 76 del 28 novembre 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41."
(B.U. 10 dicembre 1980, n. 50)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il 9° comma dello stesso articolo 7 è modificato come segue: "
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio, con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
"
Art. 2. 
 
L' 8° comma dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 , è modificato come segue: "
L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
"
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 novembre 1980
Ezio Enrietti