Legge regionale n. 75 del 27 ottobre 1980  ( Versione vigente )
"Modifica dell' articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 'Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie '."
(B.U. 29 ottobre 1980, n. 44)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , è sostituito dal seguente: "
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con i Consiglieri eletti dai Comuni interessati, sempre che la popolazione della Comunità Montana rappresenti almeno un terzo della popolazione dell'intero ambito territoriale definito dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 .
Il numero dei Consiglieri da eleggere ad integrazione è uguale al rapporto tra gli abitanti dei Comuni stessi e gli abitanti della Comunità Montana moltiplicato per il numero di componenti l'Assemblea della Comunità Montana.
"
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, VI comma, dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 ottobre 1980
Ezio Enrietti