"Modifica dell' articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 'Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie '."
(B.U. 29 ottobre 1980, n. 44)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , è sostituito dal seguente: "
"
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con i Consiglieri eletti dai Comuni interessati, sempre che la popolazione della Comunità Montana rappresenti almeno un terzo della popolazione dell'intero ambito territoriale definito dalla
legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 .
Il numero dei Consiglieri da eleggere ad integrazione è uguale al rapporto tra gli abitanti dei Comuni stessi e gli abitanti della Comunità Montana moltiplicato per il numero di componenti l'Assemblea della Comunità Montana.
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
art. 45, VI comma, dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 ottobre 1980
Ezio Enrietti