"Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata con legge regionale 18-2-1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 ."
(B.U. 29 ottobre 1980, n. 44)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
articolo 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata ed integrata con
legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e
legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 è sostituito dal seguente: "
I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9/bis nonché i mutui di cui all'art. 9/quater, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'
art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'
art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sostituito dall'
art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385 .
I mutui integrativi di cui al precedente art. 5/bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 ottobre 1980
Ezio Enrietti