"Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale."[1]
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata:
a)
i limiti fissati dalla
legge regionale 16-5-1975, n. 28
, all'art. 17 punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 19 punti 1 e 6 del comma primo, sono elevati a L. 500 milioni;
b)
il limite fissato dalla
legge regionale 16-5-1975, n. 28
, all'art. 10 per l'obbligatorietà dell'atto di collaudo è elevato a L. 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'
art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
.
Art. 2.
I contributi previsti dalla
legge regionale 4-12-1978, n. 73
, possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 maggio 1980
Aldo Viglione
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.