Legge regionale n. 67 del 30 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Interventi per il turismo alpino e speleologico."
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
GENERALITA'
Art. 1. 
(Finalità)
 
Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonché a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.
Art. 2. 
(Tipi di intervento)
 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:
a) 
le attività di carattere educativo, conformemente al titolo II;
b) 
il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, conformemente al titolo III;
c) 
il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;
d) 
il servizio-neve conformemente al titolo V.
Titolo II. 
ATTIVITA' DL CARATTERE EDUCATIVO
Art. 3. 
(Tipi di attività)
 
Le attività di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile la conoscenza e il rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonché la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista.
Art. 4. 
(Programmi zonali di attività)
 
Le Comunità Montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attività educative da attuare nell'anno successivo.
 
I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, organi scolastici, Enti ed Associazioni operanti senza fine di lucro.
Art. 5. 
(Programma regionale di intervento)
 
La Giunta Regionale coordina ed approva i programmi zonali di cui all'articolo precedente concedendo alle Comunità Montane contributi per l'attuazione dei medesimi.
Art. 6. 
(Ripartizione dei fondi)
 
I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validità dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna Comunità Montana, della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socioeconomici e territoriali.
Titolo III.[1] 
(...)
Titolo IV.[2] 
(...)
Titolo V. 
SERVIZIO-NEVE
Art. 14. 
(Tipo di attività)
 
Il servizio-neve, a fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.
Art. 15. 
(Programma regionale di intervento)
 
Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Regionale delibera il programma del servizio-neve nella successiva stagione invernale.
 
Nel programma sono indicati gli Enti e gli Organismi che collaborano alla realizzazione del servizio e di cui la Giunta Regionale si avvale, gli strumenti tecnici e organizzativi, le modalità attuative, la relativa spesa.
Titolo VI. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. 
(Norme finanziarie)
 
Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.
 
All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:
 
"Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico", con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;
 
"Spese per il servizio neve" con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa;
 
"Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico" con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. 
(Norme transitorie)
 
Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 maggio 1980
Aldo Viglione

Note: