Legge regionale n. 63 del 27 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'apertò."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nell'articolo successivo.
Art. 2. 
 
(...)
[1]
 
All'allegato 1 punto 5) "Servizi idrosanitari " le dimensioni di gabinetti e docce previste in m. 1,20 x 1,20 sono sostituite dalle seguenti dimensioni: "
m. 1,00x 1,20
".
 
All'allegato 1, punto 7) "Approvvigionamento idrico " è aggiunto il seguente comma: "
Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessità da parte dell'Ufficiale Sanitario in relazione alla situazione idrica locale
".
 
All'allegato 1, punto 15) "Piazzole " è aggiunto il seguente comma: "
La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di mq. 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovrà essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale
".
 
All'allegato 1, punto 16) "Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno " dopo il 2° comma è aggiunto il seguente comma: "
Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l'uso di preingressi con una superficie sino a mq. 8.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato abrogato dal nono comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.