Legge regionale n. 62 del 27 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
 
Sono inoltre estese ai Presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione della Regione a convegni amministrativi e di studio, cui siano interessati, le misure delle indennità di missione ed i rimborsi spese di cui all' art. 11, 1° comma, della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 .
Art. 3. 
 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilità esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 maggio 1980
Aldo Viglione

Note: