"Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.[1]
(...)
Art. 2.
Sono inoltre estese ai Presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione della Regione a convegni amministrativi e di studio, cui siano interessati, le misure delle indennità di missione ed i rimborsi spese di cui all'
art. 11, 1° comma, della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74
.
Art. 3.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilità esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 maggio 1980
Aldo Viglione
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1988.