Legge regionale n. 60 del 22 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Organizzazione e funzionamento della Unità Sanitaria Locale."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Scopo della legge)
 
La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi in materia di sanità e di assistenza attribuiti, a norma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e della legge 23-12-1978, n. 833 , ai Comuni singoli o associati secondo le statuizioni della legge regionale 21-1-1980, n. 3 .
Art. 2. 
(Organizzazione della U.S.L. e relativa articolazione)
 
Le articolazioni organizzative della U.S.L. sono:
a) 
i servizi;
b) 
le sezioni.
 
Il servizio è l'unità fondamentale della struttura organizzativa della U.S.L. e, ai fini della presente legge, essa deve intendersi come esercizio organizzativo di una o più funzioni specifiche.
 
La sezione si configura come attività di coordinamento degli interventi fra loro aggregabili espletati a livello periferico dai servizi. La Giunta Regionale, in relazione ai progetti obiettivo del piano socio-sanitario regionale triennale, individua le sezioni ai fini della successiva istituzione nelle singole Unità Sanitarie Locali.
 
L'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento di tutti i servizi e la direzione del personale è assicurata dall'ufficio di direzione, in relazione al disposto dell' art. 26 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 e secondo quanto statuito dall' art. 8 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 .
 
L'U.S.L. organizza l'erogazione delle prestazioni per aree distrettuali e zonali.
 
L'organizzazione funzionale delle UU.SS.LL. deve essere conforme ai criteri stabiliti dall' art. 23 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 .
Art. 3. 
(I servizi e relative funzioni)
 
I servizi di cui al precedente art. 2 sono dotati di autonomia tecnico funzionale e comprendono tutti i presidi, gli uffici e le strutture operanti sul territorio di competenza della U.S.L.
 
Ai sensi degli art. 25 e 29 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 , i servizi della U.S.L. devono assolvere nel territorio di competenza alle seguenti funzioni specifiche:
a) 
igiene ambientale e dei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti;
b) 
medicina legale;
c) 
igiene (ispezione, vigilanza, polizia, profilassi), e assistenza veterinaria);
d) 
assistenza sanitaria di base;
e) 
assistenza sanitaria integrativa di base (assistenza specialistica intra ed extra ospedaliera);
f) 
tutela della salute mentale;
g) 
assistenza farmaceutica;
h) 
sociale e assistenziale;
i) 
gestione tecnica del bilancio, contabilità e cassa;
l) 
gestione economale, provveditoriale e tecnica;
m) 
amministrazione del personale, patrimoniale e legale.
 
In ciascuna unità sanitaria locale devono essere attivati i seguenti servizi:
 
1) servizio di igiene pubblica per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera a);
 
2) servizio veterinario per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera c). Con apposita legge regionale ai sensi dell' art. 16 della legge 23-12-78, n. 833 , verrà definitivamente disciplinato il riordino dei servizi veterinari anche con individuazione degli ambiti territoriali di competenza del servizio;
 
3) servizio di medicina legale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b);
 
4) servizio di assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera d) e g);
 
5) servizio di assistenza sanitaria integrativa di base per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) e f);
 
6) servizio socio-assistenziale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera h);
 
7) servizio economico-finanziario per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera i);
 
8) servizio tecnico-economale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera l);
 
9) servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera m).
 
Nelle UU.SS.LL. con oltre 50.000 abitanti possono essere attivati distinti servizi per lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria di base e di assistenza farmaceutica.
 
Il piano socio-sanitario regionale triennale individua le U.S.L. dove debbano essere attivati ulteriori servizi per l'espletamento delle singole funzioni elencate al II comma del presente articolo.
 
I responsabili dei servizi della U.S.L. devono appartenere alla qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall' art. 8 del D.P.R. 20-12-79, n. 761 e dell' art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
I responsabili dei servizi di igiene pubblica, di medicina legale, di assistenza sanitaria di base, di assistenza sanitaria integrativa di base, di assistenza farmaceutica, di assistenza e igiene veterinaria, devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità: per l'assistenza integrativa di base tale professionalità viene individuata nel ruolo di medici con funzionalità igienico-organizzative.
 
I responsabili del servizio economico sanitario, del servizio tecnico economale e del servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale devono appartenere al ruolo amministrativo, ovvero al ruolo professionale di corrispondenza.
 
Ai servizi socio-assistenziali è preposto un responsabile in possesso di requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme legislative e contrattuali, scelto dal Comitato di gestione anche tra il personale appartenente al ruolo degli Enti Locali comandato presso la U.S.L..
Art. 4. 
(Le sezioni)
 
L'ufficio di direzione individua i servizi interessati alla attività della sezione e il personale di ciascun servizio mette a disposizione della stessa fino alla realizzazione dei progetti-obiettivo ai fini della relativa costituzione.
 
La sezione è coordinata dall'ufficio di direzione.
 
In deroga a quanto disposto dal 4° comma del precedente art. 2, al fine di affrontare e risolvere situazioni evidenziate dal programma zonale, l'ufficio di direzione attiva le procedure di cui al I° comma per la costituzione di specifiche sezioni.
 
L'attività delle sezioni non può comportare variazioni della pianta organica.
Art. 5. 
(Ufficio di Direzione)
 
Per l'assolvimento delle attività di cui all' art. 26 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 , l'ufficio di direzione si articola nelle seguenti aree tecnico-operative:
 
- affari generali e segreteria organi collegiali;
 
- affari relativi alla formazione professionale ed educazione sanitaria, nell'ambito dei piani regionali e secondo le esigenze espresse dalla U.S.L.;
 
- informazione ed epidemiologia;
 
- proposta di programmazione e verifica attuazione piani socio-sanitari.
 
Nella Città di Torino, l'Ufficio di direzione delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali individua referenti per l'assolvimento delle sopraindicate attività per la formazione professionale, la educazione sanitaria, l'informazione, l'epidemiologia e per la programmazione.
[1]
 
Il Comitato di gestione acquisisce il parere del responsabile del servizio in ordine alle determinazioni riguardanti il servizio medesimo; dell'acquisizione del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del Comitato di gestione.
 
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione e partecipano senza voto alle sedute dell'Assemblea generale della Associazione.
 
La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali della U.S.L. è svolta dalla segreteria organi collegiali sotto la responsabilità del coordinatore amministrativo.
 
Al coordinatore amministrativo o suo delegato spetta altresì l'autenticazione degli atti.
 
I coordinatori dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido con gli amministratori per le spese di cui all' ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
I coordinatori dell'ufficio di direzione sono scelti dal Comitato di gestione con le modalità e criteri previsti dall' art. 8 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e durano in carica un triennio coincidente con la durata del piano regionale socio-sanitario.
Art. 6. 
(Dipartimenti)
 
I dipartimenti sono aggregazioni di unità operative di uno o più servizi, finalizzate all'espletamento di attività affini e complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unità operative di istituzioni universitarie e istituzioni sanitarie pubbliche convenzionate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 39-40-41-42 della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i dipartimenti e i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 2312-1978, n. 833.
Art. 7. 
(I presidi)
 
Il presidio è struttura tecnico funzionale complessa della U.S.L., da questa organizzato e gestito in forma integrata nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3.
 
I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i presidi di maggiore rilevanza e complessità, sia a diretta gestione, che appartenenti ad istituzioni pubbliche sanitarie di cui agli artt. 40-41 e 42 della legge 23-12-1978, n. 833 , ivi comprendendo comunque le strutture che erogano assistenza sanitaria in costanza di degenza e le strutture socio-assistenziali residenziali. Dettano altresì criteri e prescrizioni per l'individuazione e la organizzazione di altri presidi da parte della U.S.L.
 
La costituzione di presidio deve essere deliberata dall'Assemblea generale su proposta del Comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione ed essere conforme e coerente con il piano socio-sanitario regionale; nel provvedimento deliberativo dovranno essere indicate a pena di nullità, le compatibilità finanziarie con il fondo annuale assegnato.
Art. 8. 
(Presidio poliambulatoriale)
 
Il poliambulatorio è il presidio che esplica a livello zonale funzioni di assistenza specialistica.
 
L'attività del medesimo può svolgersi anche nell'ambito dello stabilimento ospedaliero.
 
Gli operatori di detti presidi espletano di norma la loro attività professionale in equipes, a supporto e in stretto collegamento con gli operatori del distretto sanitario di base.
Art. 9. 
(Lo stabilimento ospedaliero)
 
Lo stabilimento ospedaliero è struttura della U.S.L. per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di degenza, collegata funzionalmente e operativamente con le altre strutture e servizi socio-sanitari del territorio.
 
I requisiti minimi degli stabilimenti ospedalieri sono quelli previsti dall' art. 19 - I° comma - della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
 
Il piano socio-sanitario regionale triennale determina i criteri per l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in armonia con i principi e indirizzi di cui al II comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
La funzione di vigilanza igienica di organizzazione all'interno dello stabilimento ospedaliero è di competenza del servizio assistenza sanitaria integrativa di base.
 
Le funzioni amministrative degli stabilimenti ospedalieri sono attribuite, per la parte di competenza, ai servizi amministrativi della U.S.L..
Art. 10. 
(Individuazione e gestione dei presidi e servizi multizonali)
 
Il piano regionale socio-sanitario individua i presidi e i servizi ospedalieri ed extra ospedalieri che, per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una U.S.L., definisce gli ambiti territoriali serviti e ne disciplina l'organizzazione.
 
Per servizio multizonale, agli effetti del presente articolo, si intende una attività specifica espletata in forma organizzata, rivolta a soddisfare le esigenze degli utenti di più Unità Sanitarie Locali.
 
I presidi multizonali ed i servizi multizonali, individuati a norma del precedente comma, sono gestiti dalle UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale, sono ubicati, in armonia del disposto di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
 
In considerazione della particolare complessità gestionale dei presidi e dei servizi multizonali, la legge regionale stabilisce le modalità per l'integrazione del Comitato di gestione della U.S.L. competente per territorio e la eventuale sua articolazione, ai sensi del secondo comma, lettera d) dell'art. 18 della legge 23-12-1978, n. 833 e in armonia con la legge regionale 21-1-1980, n. 3 .
 
Il presidio multizonale individuato dal piano socio-sanitario regionale è diretto da un operatore sanitario ovvero, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale, da un operatore del ruolo professionale appartenente alla posizione apicale.
 
L'U.S.L., cui è affidata la gestione di uno o più presidi o servizi multizonali, tiene uno specifico conto di gestione generale della U.S.L., in conformità alla emanata legge regionale che disciplina la contabilità della U.S.L.
 
I servizi e presidi multizonali fanno parte integrante del servizio competente per territorio e per funzione di cui al precedente art. 3.
Art. 11. 
(Coordinamento interzonale dei presidi e servizi multizonali)
 
In conformità al piano regionale socio-sanitario, il Comitato di gestione della U.S.L. che gestisce presidi e servizi multizonali, d'intesa con i Comitati di gestione delle altre UU.SS.LL. interessate, assicura il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presidi e servizi con i servizi interessati dalle UU.SS.LL. servite, anche attraverso forme di collaborazione continuativa fra il personale in essi operanti.
 
I programmi riguardanti l'attività dei presidi e servizi multizonali sono preventivamente sottoposti, per il parere, dal Comitato di gestione dell'U.S.L. competente ai Comitati di gestione delle altre UU.SS.LL., interessate. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si intende reso in senso positivo.
 
I programmi dovranno contenere indicazioni circostanziate dei pareri espressi.
 
Entro il 1-4 e il 1-10 di ogni anno dovrà essere convocata dal Presidente del Comitato di gestione della U.S.L., nel cui territorio operano servizi o presidi multizonali, una conferenza dei Presidenti dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. che fruiscono di detti servizi e presidi, al fine di verificare la gestione sotto il profilo economico-finanziario, in ordine alla attuazione dei programmi, in rapporto alla possibilità di utilizzo del presidio e servizio in connessione con le esigenze emergenti da ciascuna U.S.L..
 
A dette riunioni partecipano obbligatoriamente:
 
- i coordinatori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. interessate;
 
- il responsabile del presidio o servizio multizonale;
 
- i responsabili dei servizi interessati delle UU.SS.LL..
Art. 12. 
(Organizzazione distrettuale)
 
Il distretto sanitario di base è organizzato dalla U.S.L. in riferimento ad aree territoriali individuate ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e secondo i criteri stabiliti nel piano socio-sanitario regionale triennale.
 
Quale centro di servizi differenziati e integrati, in attuazione dei programmi definiti dalla U.S.L. provvede a:
 
- erogare prestazioni di primo livello e di pronto intervento di natura sanitaria, socio-assistenziale;
 
- raccogliere elementi conoscitivi dell'ambiente di vita e lavoro ed elementi epidemiologici.
 
Nel distretto si realizza la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio.
 
Espletano attività a livello distrettuale:
 
- operatori sanitari, a rapporto di pubblica dipendenza o libero professionale ex art. 48, legge 23-12-1978, n. 833 e operatori sociali, che possono costituirsi in equipes fisse e mobili in relazione alle indicazioni dei progetti obiettivo, alla natura dell'intervento sanitario e/o sociale, alla professionalità richiesta;
 
- uno o più operatori amministrativi per la raccolta di dati e per altri adempimenti da svolgere nel luogo di dimora del cittadino e/o presso le strutture presenti nell'area distrettuale.
 
Il Comitato di gestione può nominare tra gli operatori del distretto, su motivata proposta dell'ufficio di direzione, un coordinatore di distretto, nel rispetto dell'ordinamento del personale di cui al D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e del comma 8° dell'art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
Il coordinatore di distretto promuove il collegamento organizzativo tra operatori, sia che esplichino attività in equipes, o singolarmente, nell'ambito del distretto; ha facoltà di proposta ai responsabili dell'ufficio di direzione, sulla base delle indicazioni emerse nei momenti di partecipazione.
 
Gli operatori del distretto sanitario di base fanno capo sotto il profilo organizzativo al coordinatore di distretto e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia.
Art. 13. 
(Attività distrettuale)
 
Le attività fondamentali che debbono essere svolte a livello distrettuale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, sono:
a) 
tutela della igiene pubblica e della alimentazione e nutrizione, anche mediante l'esecuzione di prelievi; la profilassi delle malattie infettive; la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; gli accertamenti e le certificazioni medico legali collegate alle attività sanitarie di base; l'attività di polizia mortuaria;
b) 
l'assistenza medico generica, pediatrica, ostetrica, odontostomatologica, ambulatoriale e domiciliare; le attività di prelievo per indagini di laboratorio; le attività di prevenzione nell'età evolutiva; i servizi di guardia medica; il trasporto degli infermi; le attività di prevenzione e protezione sanitaria materna; le attività di tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; le attività di tutela della salute mentale e di tutela sanitaria delle attività sportive; le attività di prevenzione delle tossicodipendenze; le attività di riabilitazione eseguibili ambulatoriamente o al domicilio; la distribuzione dei farmaci; la assistenza sociale ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare; la promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti; la raccolta di dati informativi; la divulgazione dei dati informativi in ordine alla corretta utilizzazione dei servizi; le attività di educazione sanitaria;
c) 
la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e delle zoonosi; il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione, trasformazione, conservazione, commercio e distribuzione degli alimenti di origine animale; la polizia veterinaria; la vigilanza sulla alimentazione e farmaci per la zootecnia; l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, macelli, mercati ittici e mercati carne; la vigilanza sulla fecondazione artificiale; la vigilanza sulla assistenza zooiatrica espletata da strutture e operatori privati;
d) 
a norma dell' art. 29 della legge regionale 21-1-80, n. 3 , attività di segreteria sociale e di informazione; erogazione delle prestazioni economiche, sia di tipo straordinario che continuativo; soddisfacimento delle esigenze abitative mediante interventi in materia di alloggi; gli interventi tecnici necessari per l'affidamento e l'adozione, il sostegno sociale e psicologico ai nuclei affidatari ed adottivi; l'assistenza domiciliare, tramite prestazioni di aiuto per il governo della casa e per il soddisfacimento di bisogni essenziali della persona nelle attività giornaliere; la organizzazione delle Comunità Alloggio e dei gruppi famiglia; il sostegno degli inserimenti occupazionali di handicappati, assicurando l'intervento sul luogo di lavoro di operatori sociali con funzioni di supporto.
Art. 14. 
(Organizzazione zonale)
 
A livello dell'ambito territoriale dell'U.S.L. o polidistrettuale vengono espletate tutte le attività non comprese tra quelle distrettuali, ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui al precedente articolo 3.
Art. 15. 
(Composizione e compiti del Comitato di consultazione tecnica della U.S.L.)
 
Al fine di assicurare la partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle UU.SS.LL. e dei relativi servizi, in ogni U.S.L. è costituito un Comitato di consultazione tecnica, con il compito di fornire pareri al Comitato di gestione in ordine all'organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi, presidi ed uffici dell'U.S.L. ed inoltre in ordine alle proposte di piani e di programmi.
 
E' facoltà del Comitato di consultazione tecnico formulare proposte al Comitato di gestione nell'ambito delle materie su cui è tenuto a fornire pareri.
 
La composizione del Comitato di consultazione tecnica e le modalità di funzionamento sono disciplinate dallo schema di regolamento di cui all ' ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , secondo criteri di rappresentatività professionale, di operatività territoriale e di servizio, indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalla posizione contrattuale.
 
In ogni U.S.L. devono essere attivati i Comitati consultivi per l'applicazione delle convenzioni nazionali uniche con gli operatori sanitari.
Art. 16. 
(Norma transitoria)
 
In sede di prima applicazione la U.S.L. attiva le seguenti sezioni:
 
- tutela salute dei lavoratori;
 
- tutela materno-infantile, dell'età evolutiva e della collettività minorile;
 
- tutela delle persone anziane.
Art. 17. 
(Dichiarazione d 'urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto Regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 del 1985.