"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 'Istituzione del Museo regionale di scienze naturalì."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 3, IV comma - punto 3 - , dopo le parole
sostituire le parole
con le seguenti parole
.
"del Museo e"
"la sua eventuale suddivisione in sezioni"
"della sua suddivisione in reparti e sezioni"
All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:
.
"Ai membri del Comitato scientifico sono riconosciute le misure delle indennità di missione e dei rimborsi spese di cui all'
articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 "
All'articolo 6 ultimo comma sostituire le parole
con le parole seguenti
.
"ed in ogni altro caso in cui manchi il direttore le funzioni ad esso spettanti"
"le funzioni spettanti al direttore"
All'articolo 7 aggiungere in fine i seguenti commi:
.
"Al fine di introitare le somme derivanti dall'attività istituzionale del Museo, nel bilancio regionale sarà istituito apposito capitolo di entrata con la denominazione''Proventi a titolo vario derivanti dall'attività istituzionale del Museo di Scienze naturali''"
"Al direttore del Museo di scienze naturali sarà affidata la gestione di un fondo economale il cui importo e le cui modalità di utilizzo saranno stabiliti annualmente con apposite deliberazioni della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione periodica. "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 maggio 1980
Aldo Viglione