"Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 'Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industrialè ."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è modificato come segue: "
".
In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la Giunta Regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - ,un contributo annuo
Art. 2.
L'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente: "
.
.
.
"
Art. 14.
La legge regionale 9 aprile 1975, n. 21: "Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate", è così modificata:
L'art. 1 è sostituito dal seguente: "
"
Art.1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano, contributi in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni
L'art 3 è abrogato.
Il quarto comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti: "
".
I contributi in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile se richiesti da Consorzi di Enti locali e fino all'80 per cento della stessa spesa se richiesti da Comuni singoli.
D'intesa con tali Enti, ove risultino costituite apposite società di intervento per la realizzazione e la gestione delle aree ammesse ai benefici della presente legge, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette società.
Per gli effetti della presente legge i Consorzi misti tra operatori ed Enti locali sono equiparati alle società di intervento
All'art. 5, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "
"
Il piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito Comitato tecnico promosso dall'Ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il Comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dall'Ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - uno dalle Organizzazioni sindacali e uno dalle Organizzazioni degli industriali
All'art. 6, dopo il primo comma è inserito il seguente: "
"
L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori
All'ultimo comma del medesimo art. 6 le parole "
" sono soppresse.
direttamente a favore del Comune o del Consorzio che esegue le opere
L'art. 7 è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 maggio 1980
Aldo Viglione