Legge regionale n. 58 del 22 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 'Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industrialè ."
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è modificato come segue: "
In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la Giunta Regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - ,un contributo annuo
".
Art. 2. 
 
L'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
La legge regionale 9 aprile 1975, n. 21: "Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate", è così modificata:
L'art. 1 è sostituito dal seguente: "
Art.1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano, contributi in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni
"
.
L'art 3 è abrogato.
Il quarto comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti: "
I contributi in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile se richiesti da Consorzi di Enti locali e fino all'80 per cento della stessa spesa se richiesti da Comuni singoli.
D'intesa con tali Enti, ove risultino costituite apposite società di intervento per la realizzazione e la gestione delle aree ammesse ai benefici della presente legge, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette società.
Per gli effetti della presente legge i Consorzi misti tra operatori ed Enti locali sono equiparati alle società di intervento
".
All'art. 5, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "
Il piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito Comitato tecnico promosso dall'Ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il Comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dall'Ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. - uno dalle Organizzazioni sindacali e uno dalle Organizzazioni degli industriali
"
.
All'art. 6, dopo il primo comma è inserito il seguente: "
L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori
"
.
All'ultimo comma del medesimo art. 6 le parole "
direttamente a favore del Comune o del Consorzio che esegue le opere
" sono soppresse.
L'art. 7 è abrogato.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 maggio 1980
Aldo Viglione