Legge regionale n. 56 del 22 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero."[1]
(B.U. 03 giugno 1980, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione Piemonte, in attuazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto e in conformità all' art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , promuove l'allestimento di aree attrezzate per il tempo libero concedendo i contributi di cui alla presente legge.
Art. 2. 
(Enti beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo)
 
I contributi vengono concessi a Comuni e Comunità Montane per:
a) 
la realizzazione di parchi gioco, percorsi verdi, percorsi vita, aree verdi attrezzate, impianti ricreativi all'aperto;
b) 
l'acquisto di attrezzature per le aree di cui al punto a).
 
Nell'allestimento delle aree di cui alla presente legge si deve tenere conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche previste dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 .
 
L'inizio delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammissibili a contributo non devono essere anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Ammontare dei contributi)
 
I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2, lettera a), non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di L. 20 milioni.
 
Nelle spese ammissibili sono comprese quelle per i servizi igienici e idrici, l'illuminazione, le strutture fisse strettamente funzionali alla gestione dell'area, l'alberatura, l'acquisto dell'area qualora avvenga ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; sono escluse le infrastrutture quali strade di accesso e parcheggi.
 
I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2, lettera b), non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di L. 5 milioni.
Art. 4. 
(Ripartizione comprensoriale degli stanziamenti)
 
La Giunta Regionale delibera annualmente il piano di riparto comprensoriale dei fondi disponibili per l'anno successivo con riferimento alla popolazione residente e al movimento turistico di ciascun Comprensorio, tenendo presenti gli obiettivi di riequilibrio regionale.
 
Gli stanziamenti non utilizzati per un Comprensorio sono impiegati per interventi da effettuarsi in altri Comprensori.
Art. 5. 
(Domande di contributo)
 
Le domande per la concessione dei contributi e una copia delle stesse sono presentate al Comitato Comprensoriale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate come segue:
 
- Documentazione per ogni tipo di iniziativa:
1) 
deliberazione con cui il Consiglio dell'Ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa;
2) 
relazione circa le finalità dell'iniziativa e le modalità d'uso delle strutture;
3) 
relazione tecnico-illustrativa;
4) 
estratto autenticato dello strumento urbanistico con evidenziata l'area di intervento;
5) 
dichiarazione di proprietà o disponibilità dell'area;
6) 
dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi per la medesima iniziativa, e impegno a comunicarne entro dieci giorni l'eventuale ottenimento.
 
- Ulteriore documentazione per le realizzazioni di cui all 'art. 2, lettera a):
7) 
progetto completo in scala adeguata;
8) 
computo metrico-estimativo;
9) 
parere sul progetto rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile.
 
- Ulteriore documentazione per gli acquisti di cui all'art. 2, lettera b):
7) 
progetto di installazione riferito alla planimetria dell'area in scala adeguata;
8) 
elenco delle attrezzature da acquistare e dei relativi prezzi unitari e complessivi.
 
L'originale della domanda e i relativi allegati devono essere in bollo competente.
Art. 6. 
(Concessione dei contributi)
 
La concessione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa, sulla base dei piani di intervento comprensoriale predisposti dal competente Comitato Comprensoriale entro il 30 giugno, tenendo conto degli indirizzi e delle previsioni dei piani locali di sviluppo.
 
Nel provvedimento di concessione è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle attrezzature. Tale termine può essere prorogato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili al richiedente. La scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere o l'effettuazione degli acquisti comporta la decadenza dal contributo.
 
La concessione del contributo per le iniziative di cui all'art. 2, lettera a) equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dei lavori agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Art. 7. 
(Liquidazione dei contributi)
 
I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2, lettera a), sono liquidati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in misura pari al 50% all'inizio dei lavori; il rimanente 50% è liquidato a lavori ultimati a seguito di dichiarazione di conformità delle opere ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
 
I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2, lettera b), sono liquidati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito di dichiarazione di conformità delle installazioni ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 8. 
(Liceità e divieti di cumulo)
 
I contributi di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili.
 
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con benefici concessi da Enti pubblici per le medesime iniziative purché l'entità complessiva dei contributi non superi le spese sostenute.
Art. 9. 
(Norma transitoria)
 
Per l'anno 1980 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 settembre e il piano di intervento comprensoriale è predisposto entro il 30 novembre.
Art. 10. 
 
Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 450 milioni.
 
All'onere di 450 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi a Comuni e Comunità Montane per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero", con lo stanziamento di 450 milioni in termini di competenza e cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.