Legge regionale n. 51 del 20 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Parco naturale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituito, con la presente legge, il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Ente di diritto pubblico.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:50000 facente parte integrante della presente legge.
[1]
 
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'Ente gestore del Parco.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali individuati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Gran Bosco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;
 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali;
 
4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.
Art. 4. 
(durata della destinazione)
 
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[2] 
(Consiglio Direttivo)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio Direttivo è così composto:
a) 
otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell' articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , come integrata dall' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
2. 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell' articolo 9, comma 29, della L.R. 12/1990 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 .
3. 
Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo.
Art. 7. 
(Controllo)
 
Il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand ha un proprio bilancio.
 
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione da parte della Giunta Regionale.
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 8. 
(Vincoli e permessi)
 
Sull'intero territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave e torbiere;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio;
g) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
 
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti Urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
 
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
 
1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
 
2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determino modificazioni dello stato attuale dei luoghi fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
 
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale predisposto secondo le previsioni della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , titolo I.
 
La Giunta Regionale redige un piano naturalistico a norma dell' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
 
Con apposito Regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[3]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) ed alla limitazione di cui al numero 1 dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
 
Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2 del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
 
I tagli boschivi eseguiti in difformità dal piano di assestamento forestale di cui al 4° comma del precedente articolo 8 o senza la prescritta autorizzazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , titolo III, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che saranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Piano dell'area)
 
In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all' articolo 4 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, comprendente il piano naturalistico di cui all' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
 
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Alta Valle Susa, al Comitato Comprensoriale di Torino ed alla Provincia di Torino, e ne dà notifica sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
 
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'Area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
 
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 12. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area)
 
Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 11 della presente legge, e del piano naturalistico, di cui al precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 12.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano naturalistico del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 12.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie per la predisposizione e l'attuazione del piano di assestamento forestale)
 
Alla predisposizione ed all'attuazione del piano di assestamento forestale di cui al 4° comma dell'articolo della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi, a norma del 1° comma dell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
Art. 16. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 17. 
(Norma transitoria)
 
I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, sono nominati dai Consigli comunali di Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand e Sauze d'Oulx, dal Consiglio della Comunità Montana Alta Valle Susa e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 maggio 1980
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1995.

[2] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 1995.

[3] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.