Legge regionale n. 50 del 20 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 . Tutela ed uso del suolo."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Al punto 3) del 1° comma dell'art. 6, è inserito il seguente punto: "
d)
Il sistema degli impianti produttivi-industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle aree attrezzate industriali ed artigianali ed ai relativi interventi infrastrutturali
".
 
I punti d) ed e) diventano rispettivamente e) ed f).
Art. 2. 
 
Al 5° comma dell'art. 7, sostituire le parole "180 giorni" con le parole "120 giorni".
 
Al 6° comma dell'art. 7, le parole "
La Giunta Regionale adotta il progetto di Piano Territoriale
" sono sostituite con le seguenti: "
La Giunta Regionale adotta i progetti di Piano Territoriale Comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri Piani Territoriali vigenti o già adottati, apportandovi eventuali modifiche
".
 
Al 7° comma dell'art. 7, dopo le parole
"gli Enti Pubblici"
, aggiungere
"gli organismi istituiti da leggi nazionali o regionali aventi funzioni di programmazione territoriale."
Art. 3. 
 
Il titolo dell'art. 9 viene così modificato: "
Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio
".
 
Al 3° comma dell'art. 9 viene aggiunto il seguente testo: "
Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni e dei Comitati Comprensoriali, secondo le procedure di cui all'art. 91 bis.

Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Per le località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell' art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
"
Art. 4. 
 
Dopo l'art. 9 è inserito il seguente: "
Articolo 9 bis
Dissesti e calamità naturali.
La Regione, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell' art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 , e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitata con deliberazione della Giunta Regionale, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58.
"
Art. 5. 
 
Al 2° comma dell'art. 12 è aggiunto il punto: "
7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche
".
 
Al punto 8 del 2° comma dell'art. 12 le parole "
stabilire le quote di abitazione a carattere economico
" sono sostituite con le parole "
individuare le aree per l'edilizia economica.
"
Art. 6. 
 
1) Il 2° comma dell'art. 13 è così modificato: "
I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; - restauro e risanamento conservativo del patrimoni edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a)
manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b)
manutenzione straordinaria; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c)
restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e)
ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f)
completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g)
nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
" .
 
2)
Dopo il 2° comma dell'art. 13 viene inserito il seguente testo:
"Nei centri storici, delimitati ai sensi dell'art. 19 della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi soltanto interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
Le definizioni di cui al 2° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939. n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni."
Art. 7. 
 
Alla lettera c) del punto 1 dell'art. 14, dopo le parole
"i dati quantitativi, relativi alle previsioni"
sono aggiunte le parole
"di recupero del patrimonio edilizio esistente"
.
 
Alla lettera a) del punto 2 dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole:
"la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessità di intervento."
Art. 8. 
 
Al 2° comma dell'art. 15 dopo le parole vengono introdotte le parole
"e successive modificazioni"
; dopo le parole
"organi di decentramento del Comune"
, vengono inserite le parole
"alle Unità Sanitarie Competenti per territorio, alle Commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 "
.
 
Al 4° comma dell'art. 15 dopo le parole
" di cui al punto 2a), 3a), 3b) "
vengono inserite le parole
"e le relative Norme di attuazione"
.
 
Al 5° comma dell'art. 15 dopo le parole
"organi di decentramento comunale"
vengono aggiunte le parole
"delle Unità Sanitarie competenti per territorio, delle Commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 ."
Art. 9. 
 
Al 1° comma dell'art. 17 vengono aggiunte le parole:
"Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali"
.
 
Al 2° comma dell'art. 17 vengono soppresse le parole:
"e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione o che non comportano sostanziali modifiche"
.
 
Al 2° comma dell'art. 17, dopo le parole
"secondo le norme di cui ai commi"
si aggiunge il numero
"4"
, e dopo il n. 15 sono altresì aggiunte le parole
"Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica"
.
 
Dopo il 2° comma dell'art. 17 viene inserito il seguente comma:
"Le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse sono adottate dal Consiglio Comunale, depositate presso la segreteria del Comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e sono messe a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al Piano. Valgono le norme di cui ai commi 8° e successivi dell'art. 15."
Art. 10. 
 
Al 1° comma dell'art. 19 viene aggiunto il seguente punto:
"d) i Piani Regolatori Intercomunali sono formati entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma."
Art. 11. 
 
Al 2° comma dell'art. 20 le parole
"analisi diretta, o secondo"
sono sostituite con le parole
"analisi dirette o, in assenza di esse, secondo"
.
 
All'ultimo comma dell'art. 20 le parole
"zone di ristrutturazione nonché per le zone"
sono sostituite con le parole
"aree di ristrutturazione urbanistica, nonché per le aree"
Art. 12. 
 
Al 3° comma dell'art. 21 dopo le parole
"In tal caso"
, aggiungere
"per i Comuni ricadenti in Comunità Montane, le stesse"
e sopprimere le parole
"le Comunità Montane"
.
Art. 13. 
 
Al 1° comma dell'art. 23 le parole
"totale con modifiche dei volumi preesistenti"
sono sostituite con la parola
"urbanistica"
; dopo le parole
"non deve essere inferiore"
sono aggiunte le parole
"di norma"
; dopo le parole
"le aree edificate non soggette a ristrutturazione"
viene inserita la parola
"urbanistica"
.
Art. 14. 
 
All'art. 24 il 3° comma è sostituito con il seguente:
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
 
Il 4° comma dell'art. 24 è così modificato:
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e 1° giugno 1939, n. 1089 e di cui all'art. 9 della presente legge e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del prodotto edilizio;
c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui al 1°, 2° e 3° comma dell'art. 40.
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
 
Al 5° comma dell'art. 24, dopo la parola
"insediamenti"
sono aggiunte le parole
"di cui ai commi precedenti"
.
 
Dopo il 5° comma dell'art. 24 viene inserito il seguente testo:
"Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale"
.
 
Al 6° comma dell'art. 24, dopo la parola
"restauro"
sono inserite le parole
"e risanamento"
.
 
Al 7° comma dell'art. 24, dopo le parole
"successive modificazioni e integrazioni"
si inseriscono le parole .
 
All'8° comma dell'art. 24, dopo le parole
"con l'individuazione"
vengono inserite le parole
"delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché"
.
 
All'art. 24 aggiungere il seguente comma:
"Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico."
Art. 15. 
 
Al 2° comma, lettera a), dell'art. 25 sostituire le parole:
"la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali"
con le parole:
"il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione"
.
 
Al 2° comma dell'art. 25, punto e), dopo le parole:
"per altre destinazioni"
sono aggiunte le parole:
"comprese quelle di carattere agrituristico"
.
 
Al 2° comma dell'art. 25 dopo il punto f) inserire il seguente:
"g) disciplinare l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati"
.
 
I punti g) ed h) diventano rispettivamente h) ed i).
 
Al 3° comma dell'art. 25 dopo le parole
"dell'attività agricola"
inserire le seguenti parole:
"e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo approvati ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti"
.
 
Al 3° comma dell'art. 25, dopo le parole
"alla realizzazione di"
sono aggiunte le parole
"infrastrutture e"
.
 
Dopo il 3° comma dell'art. 25 è aggiunto il seguente comma:"
La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità anche sulla scorta degli studi compiuti dall'istituto di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n. 12 . I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare o comunque non oltre i termini di cui all'art. 58."
 
Al 4° comma dell'art. 25 dopo le parole
"Nelle aree destinate ad attività agricola"
aggiungere le parole
"oltre agli interventi definiti dal Piano Regolatore ai sensi del 2° comma del presente articolo"
.
 
Al 4° comma dell'art. 25, dopo la parola
"lavorazione"
aggiungere le parole
"e trasformazione"
e sostituire le parole
"del fondo"
con le parole
"dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati"
.
 
Al 5° comma dell'art. 25, dopo la parola
"mantenimento"
sono aggiunte le seguenti:
"per 20 anni"
.
 
Al 5° comma dell'art. 25, dopo le parole
"e le sanzioni"
sono aggiunte le parole
"a norma del successivo art. 69"
.
 
Il 6° comma dell'art. 25 è sostituito con il seguente:
"E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:
a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;
b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;
c) nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui all' art. 37 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 .
Per il mutamento di destinazione predetto deve essere richiesta concessione, che verrà rilasciata a titolo oneroso.
Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa la prosecuzione nella utilizzazione della abitazione da parte di aventi causa del concessionario nella ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c)."
 
Al 13° comma dell'art. 25 aggiungere:
"Le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 69, modifica di destinazione d'uso."
Art. 16. 
(ex 17)
 
Al 5° comma dell'art. 27, dopo le parole
"colture arboree industriali"
, viene aggiunto di seguito il seguente testo:
"Ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondità di mt. 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di una adeguata documentazione delle motivazioni, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità"
.
 
All'ultimo comma dell'art. 27, dopo le parole
"dell'infrastruttura"
, aggiungere le parole
"viaria o ferroviaria"
.
 
Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 è aggiunto il seguente comma:
¿Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.¿
Art. 17. 
(ex 18)
 
Dopo il 2° comma dell'art. 29 aggiungere di seguito:
"Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.¿
Art. 18. 
(ex 19)
 
L'art. 30 viene così sostituito:
Art. 30.
Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate
Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , ed ai sensi dell' art 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Servizio regionale delle foreste e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.?
Art. 19. 
(ex 20)
 
Al 1° comma dell'art. 31, dopo la parola
"sponde"
aggiungere
"di cui al 1° comma dell'art. 29"
e sopprimere le parole
"dei laghi e dei fiumi"
.
 
All'art. 31, dopo le parole
"Piano Territoriale"
è aggiunta la parola
"quelle"
; dopo le parole
"impianti di depurazione"
sono aggiunte le parole
"ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.?
Art. 20. 
(ex 21)
 
Al 3° comma dell'art. 32 dopo il punto 2 viene inserito il punto seguente:
" 3) I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;"
 
Il punto 3 diventa 4.
 
Il punto 4 diventa 5.
Art. 21. 
(ex 22)
 
Dopo il 2° comma dell'articolo 33 viene inserito il seguente testo che sostituisce, altresì, il successivo 3° comma:"
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'adozione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all' articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall' articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1979, n. 10 .
"
 
Al 6° comma dell'articolo 33 sostituire le parole
"può non essere subordinato all'approvazione del"
, con il parole
"non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel"
.
 
Al 6° comma, lettera d), dell'articolo 33 viene così modificato:
d) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti.
Art. 22. 
(ex 23)
 
Al punto 3) del 1° comma dell'art. 34 le parole
"o che, in ogni caso, siano"
vengono sostituite con le parole
"e che siano"
; le parole
"di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico"
vengono sostituite con il seguente testo:
"di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo"
.
 
Al 2° comma dell'art. 34 la parola
"presente"
è sostituita con la parola
"precedente"
.
 
Al punto a) del 2° comma è aggiunto il seguente testo:
"gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 2° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%"
.
 
Il punto d) del 2° comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti punti:
"d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;
e) le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma"
.
 
Il punto e) diventa f).
 
Il punto f) diventa g).
 
Il punto g) diventa h).
Art. 23. 
(ex 24)
 
Al punto 2) del 1° comma dell'art. 35, dopo le parole
"i cui proprietari"
sono inserite le parole
"o aventi titolo"
.
 
Al punto 6) del 1° comma dell'art. 35 dopo la parola
"stima"
sono aggiunte le parole
"disaggregata e"
.
Art. 24. 
(ex 25)
 
All'art. 36, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente comma:
In ogni caso i Comuni esonerati sono tenuti a predisporre una deliberazione annuale contenente la previsione di impegno dei contributi percepiti e previsti ai sensi dell' art. 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10 . La deliberazione, munita del relativo visto di esecutività, è trasmessa alla Regione per conoscenza.
Art. 25. 
(ex 26)
 
1) Dopo il 1° comma dell'articolo 37 viene inserito il seguente testo che comporta l'abrogazione del secondo, del terzo e del quarto comma:
¿ Il programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e, entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato Comprensoriale, anche sulla base dell'istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali, di cui all' articolo 12, lettera d) della L.R. n. 43/77 . La Giunta Regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato Comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e, ove occorra, la Commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all' articolo 13, 4° comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43 , può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, con riferimento alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonché per la applicazione della convenzione-quadro di cui all'articolo 53.
Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato Regionale di Controllo. Qualora, entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, la Giunta Regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.
Nello stesso atto deliberativo la Giunta Regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.¿
 
2) All'articolo 37 viene aggiunto il seguente comma:
¿Le modifiche del programma di attuazione relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, previste dal Piano Regolatore Generale, e non coperte da contributo regionale, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge. La deliberazione viene inviata per conoscenza al Comitato Comprensoriale ed alla Regione. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'approvazione ed all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione ed in aggiunta agli elaborati di cui al punto 4) dell'articolo 35, possono presentare progetti esecutivi di opere dirette al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente alla data di formazione del programma di attuazione stesso. L'approvazione del P.P.A. contenente detti progetti esecutivi assume efficacia di approvazione a tutti gli effetti dei progetti stessi.¿
Art .26. 
(ex 27)
 
All'art. 39, 1° comma, al punto 1) l'elenco degli allegati viene integrato con il seguente:
"- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione.
Art .27. 
(ex 28)
 
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 40 viene aggiunto il seguente testo:
Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'articolo 15 della presente Legge, i piani particolareggiati, di cui agli articoli 41, 42 e seguenti, qualora non comportino varianti al P.R.G., sono approvati, su parere conforme del Comitato Comprensoriale, con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate al Piano. La deliberazione del Consiglio Comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge; copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati Costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
Ai fini dell'applicazione delle procedure previste nel comma precedente, nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, l'approvazione degli strumenti esecutivi di cui al comma precedente è altresì subordinata al parere conforme della Commissione Comprensoriale di cui al successivo articolo 91 bis.
Art. 28. 
(ex 29)
 
Dopo il 2° comma dell'articolo 41 è aggiunto il seguente comma:
I Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a formare il Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economico-Popolare i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
- la realizzazione di nuovi alloggi per residenze permanenti e temporanee per una quantità complessiva superiore alle 1.000 stanze od a 90.000 mc.;
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali, e commerciali;
- aree destinate ad attrezzature alberghiere in misura superiore al 5% della capacità ricettiva esistente.
Sono inoltre tenuti a formare il piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, qualora essi prevedano, nel programma pluriennale di attuazione, la realizzazione di nuovi alloggi per abitazione temporanea o permanente per una quantità superiore alle 150 stanze.
 
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 41 vengono aggiunti i seguenti commi:
Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l' articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.
Art. 29. 
(ex 30)
 
Dopo l'articolo 41 viene inserito il seguente:
Art. 41 bis.
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente
Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , i Comuni possono formare piani di recupero.
Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; ove il piano di recupero comprenda immobili vincolati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e dell'art. 9 della presente legge, o compresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24 della presente legge, l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale è subordinata al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui all'ultimo comma del successivo art. 91 bis. Avverso tale parere è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che si esprime nel termine di 60 giorni.
Il piano di recupero contiene:
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24:
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
Per gli immobili, aree ed edifici non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente terzo comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal Piano Regolatore Generale.
Art. 30. 
(ex 31)
 
Dopo il 2° comma dell'art. 42 viene inserito il seguente testo:
L'autorizzazione della Regione per la formazione del Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi può costituire autorizzazione preventiva alla variante del Piano Regolatore Generale quando questo non preveda altre aree idonee per interventi di nuovo impianto. In tal caso il Piano approvato a norma del presente articolo costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente.
Art. 31. 
(ex 32)
 
1) Il titolo dell'articolo 43 viene così modificato:
Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa.
 
2) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 43 viene aggiunto il seguente comma:
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis.
Art. 32. 
(ex 33)
 
Al 2° comma dell'art. 46 viene aggiunta la seguente frase:
"La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile "
.
 
All'ultimo comma dell'art. 46 dopo le parole
"Piano Regolatore Generale"
vengono inserite le parole
"e i contenuti del programma di attuazione"
.
 
All'art. 46 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell' art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 33. 
(ex 34)
 
Al 4° comma dell'art. 48 dopo parole
"in relazione alla concessione"
vengono inserite le parole
"od all'autorizzazione"
.
 
Dopo il 5° comma dell'art. 48 viene inserito il seguente testo:
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , entro un termine di novanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 .
Le modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare ad attività commerciali, sono soggette a convenzionamento obbligatorio, ai sensi dell' art. 7 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
In sostituzione degli ultimi due commi dell'art. 48 viene inserito il seguente testo:
Non e richiesta concessione né autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
Art. 34. 
(ex 35)
 
Al 3° comma dell'articolo 49 viene aggiunto il seguente testo:
La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48.
 
Al 4° comma dell'articolo 49 dopo le parole
"sostitutivo della convenzione"
viene inserito il seguente testo:
"che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario"
.
 
Al 4° comma dell'articolo 49 dopo il punto f) viene inserito il seguente punto:
"g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori"
.
 
Di conseguenza il punto g) diventa punto h).
 
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 49 viene aggiunto il seguente testo:
Il rilascio della concessione relativa alle aree ed agli immobili che rientrano negli elenchi di cui all'articolo 9 della presente legge, o che nelle prescrizioni di P.R.G. sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui al successivo articolo 91/bis.
Art. 35. 
(ex 36)
 
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 50 viene aggiunto il seguente comma:
Nei casi di cui agli artt. 11 e 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , i poteri sostitutivi, in caso di mancato rilascio delle concessioni di cui al 1° comma dell'art. 55, vengono esercitati dalla Regione nelle forme e modalità di cui ai precedenti commi.
Art. 36. 
(ex 37)
 
All'articolo 53 è aggiunto il seguente ultimo comma:
Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42. In tal caso, per il procedimento di formazione del piano, si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale.
Art. 37. 
(ex 38)
 
Il punto a) del 1° comma dell'articolo 56, dopo le parole
"in genere"
sono inserite le parole
"e quelle per"
; dopo la parola
"depositi"
è aggiunta la parola
"serre"
; dopo la parola
"tettoie"
è inserita la parola
"temporanee"
.
 
Il punto b) del 1° comma dell'articolo 56 viene così sostituito:
"b) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari"
.
 
Alla lettera e) dopo la parola
"sosta"
, la parola
"continuativa"
viene sostituita con la parola
"prolungata"
e vengono eliminate le parole
"di case mobili"
.
 
Al 1° comma dell'articolo 56, dopo il punto e), sono aggiunti i seguenti punti:
"f) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonché all'igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purché tali da non comportare incrementi nelle superfici utili di calpestio.
g) le coperture pressostatiche per attrezzature sportive"
.
 
Dopo il 1° comma dell'articolo 56 vengono inseriti i seguenti commi:
L'istanza di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria è corredata da eventuali elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, oltreché dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore ed all'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto.
Il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al preventivo parere della Commissione Edilizia.
L'istanza di autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende accolta, in regola con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui le opere eseguite risultino difformi dalla autorizzazione concessa e dalla richiesta di autorizzazione il Sindaco revoca le autorizzazioni di abitabilità e di usabilità dei locali interessati ed applica l'articolo 221, capoverso del T.U. Leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 .
Art. 38. 
(ex 39)
 
Al 2° comma dell'art. 58, dopo le parole
"urbanistici generali"
sono aggiunte le parole
"ed esecutivi"
; le parole
"degli strumenti urbanistici ed amministrativi"
sono sostituite dalle parole
"dei programmi pluriennali di attuazione"
.
 
Dopo il 3° comma dell'art. 58 è inserito il seguente testo:
Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'8° comma del precedente art. 49.
 
All'ultimo comma dell'art. 58 viene aggiunto il seguente comma:
I provvedimenti sospensivi del 1°, 2° e 5° comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 , e successive modificazioni.
Art. 39. 
(ex 40)
 
Al 2° comma dell'art. 61 dopo le parole
"nel registro delle concessioni"
vengono inserite le parole
"e delle autorizzazioni"
; dopo le parole
"del titolare della concessione"
vengono inserite le parole
"o dell'autorizzazione.
Art. 40. 
(ex 41)
 
Il 1° comma dell'articolo 68 viene così modificato:
Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 41. 
(ex 42)
 
1) Al 1° comma, lettera f), dell'articolo 69, le parole
"il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni"
sono sostituite con le parole
"il pagamento da lire diecimila a lire centomila"
.
 
2) All'ultimo comma dell'articolo 69 vengono aggiunti i seguenti commi:
Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute;
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.
Art. 42. 
(ex 43)
 
Al 3° comma dell'art. 75 le parole
"art. 18"
sono sostituite con le parole
"art. 16.
Art. 43. 
(ex 44)
 
1) Al 3° comma, lettera c), dell'articolo 76, il numero sette viene sostituito con il numero undici.
 
2) Al 3° comma, lettera g), dell'articolo 76, aggiungere:
"e dal Soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte o da un suo rappresentante;"
 
3) Dopo il 4° comma dell'articolo 76 viene inserito il seguente comma:
Il Presidente fa intervenire di volta in volta, con diritto di voto, il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, od un suo delegato, per la verifica di compatibilità dei Piani Urbanistici di cui all' art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 44. 
(ex 45)
 
1) All'articolo 77, 2° comma, paragrafo e), sono aggiunte le parole:
"le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'articolo 83 della presente legge"
.
 
2) All'articolo 77, 2° comma. paragrafo h), dopo le parole
"gli articoli 26, 27, 29"
aggiungere
"30"
.
 
3) All'ultimo comma dell'articolo 77, dopo le parole
"del 3° comma"
sono aggiunte le parole
"dell'art. 76.
Art. 45. 
(ex 46)
 
All'art. 79 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti con specifica competenza quali: laureati in geologia od ingegneria.
Art. 46. 
(ex 47)
 
Il titolo dell'art. 80 viene così modificato:
Art. 80 - Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali.
 
Nel 1° comma dell'art. 80 sostituire le parole:
"di cui al terzo comma"
con le parole
"di cui al quarto comma"
.
 
Dopo il 2° comma dell'art. 80 vengono inseriti i seguenti commi:
Gli schemi di Piano Socio-Economico e Territoriale di cui al 1° comma, sono trasmessi alla Giunta Regionale con deliberazione del Comitato Comprensoriale; dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Gli schemi sono sottoposti alle consultazioni di cui all' art. 7 della legge regionale del 4 giugno 1975, n. 41 .
La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Programmazione e Bilancio ed il Comitato Urbanistico Regionale, ed integrati gli schemi con le proprie osservazioni, entro i Successivi 60 giorni li adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio Regionale, che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.
I Comitati Comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio Regionale, provvedono, sulla base delle osservazioni formulate, alla elaborazione del Piano Socio-Economico e Territoriale con le procedure dell' art. 1 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 e dell'art. 7 della presente legge.
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale le indicazioni del Piano Socio-Economico concorrono a costituire i programmi e i progetti regionali di settore.
Dalla data di deliberazione della Giunta Regionale si applicano allo schema di Piano Territoriale le misure di salvaguardia di cui al 1° comma dell'art. 58 della presente legge, nella parte concernente le specificazioni delle prescrizioni immediatamente prevalenti nella disciplina comunale vigente.
Art. 47. 
(ex 48)
 
Alla fine del terzo comma dell'art. 83 sostituire il
"punto"
con:
"punto e virgola"
e aggiungere:
"in particolare, per questi Comuni, può non essere presentato l'elaborato di cui al punto 4) dell'art. 35, ma solo l'indicazione e la stima di massima delle opere di urbanizzazione primaria"
.
 
Al 4° comma, punto 1) dell'art. 83, dopo le parole
"primo programma di attuazione"
viene aggiunto il seguente testo:
"anche a mezzo di variante specifica"
.
 
Al 4° comma dell'art. 83, dopo il punto 3), viene inserito il seguente punto:
"4) I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale formato ed approvato a norma del titolo III della presente legge, provvedono, se non esonerati, entro 120 giorni dalla data di approvazione, a formare il primo programma di attuazione o a modificare, ove necessario. quello formato sulla base di precedenti strumenti urbanistici"
.
 
Il 5° comma dell'art. 83, fino alle parole
"la Commissione per il bilancio e la programmazione"
viene così modificato:
"Il primo programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato Comprensoriale, anche sulla base della istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai Programmi pluriennali, di cui all' art. 12 lettera d) della L.R. 43/77 . La Giunta Regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato Comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e, ove occorra"
.
 
Dopo il 5° comma dell'art. 83 viene inserito il seguente comma:
Nello stesso atto deliberativo la Giunta Regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.
 
Il 6° comma dell'art. 83 viene così modificato:
Il programma di attuazione, modificato entro il termine di 30 giorni con deliberazione del Consiglio Comunale viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato Regionale di Controllo, solo se conforme alle indicazioni di cui al comma precedente. La parte del programma di attuazione non modificata in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale non si intende approvata. Per le modifiche del primo programma valgono le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo. La deliberazione della Giunta Regionale vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le modifiche apportate. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, il Comune non abbia ricevuto comunicazione dell'avvenuta deliberazione della Giunta Regionale, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.
 
All'art. 83 è aggiunto il seguente ultimo comma:
Il primo programma di attuazione non può essere modificato prima che sia trascorso un anno dalla data della sua approvazione, se non per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, provinciale, regionale previste dal Piano Regolatore Generale e per gli interventi in attuazione della Legge 5 agosto 1978, n. 457 . Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Titolo I della Legge 5 agosto 1978, n. 457 , i Comuni dotati di programma di fabbricazione, possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41 bis ed inserirli nel Primo Programma di Attuazione, previo adeguamento, mediante variante specifica alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge.
Art. 48. 
(ex 49)
 
Al punto e) del 1° comma dell'art. 84 è aggiunto il seguente testo:
"comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.
Art. 49. 
(ex 50)
 
Al 1° comma dell'art. 85 viene soppressa la congiunzione
"e"
tra le parole
"generali"
e
"fino"
.
 
Al 1° comma dell'art. 85 le parole
"e in quelli non"
sono sostituite con le parole
"e, ove gli stessi non siano"
; viene inoltre introdotta la virgola tra le parole
"attuazione"
e
"fino"
.
 
La lettera a) del 1° comma dell'art. 85 è così modificata:
"nell'ambito del perimetro degli abitati sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b). c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche delle destinazioni d'uso"
.
 
Il testo della lettera b) dopo le parole
"stato dei luoghi"
è soppresso e così sostituito: "
sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 13 e quelli di consolidamento statico; non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti"
.
 
Al 1° comma dell'art. 85 il testo delle lettere c), d), e), è sostituito con il seguente:
c) fuori dal perimetro degli abitati:
c1) l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 e di cui all' articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 952 ;
c2) l'ampliamento di impianti industriali e artigianali esistenti non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo. La concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente art. 88 e non può essere concessa più di una volta allo stesso impianto;
c3) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre, magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita;
c4) gli interventi previsti dall' art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 33 della presente legge.
 
Al 2° comma dell'art. 85 è soppressa la frase che inizia con:
"Per i Comuni esonerati ......"
fino alle parole
"...... presente legge"
ed è sostituita con la seguente:
"Gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più ristrettive degli strumenti urbanistici vigenti"
.
 
Dopo il 2° comma dell'art. 85 viene introdotto il seguente testo:
Le limitazioni di cui al 1° comma non si applicano:
a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;
b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell' art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nei Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione, le limitazioni di cui al primo comma non si applicano a partire dalla data di ricevimento del voto del Comitato Urbanistico Regionale sul Piano Regolatore Generale. Valgono comunque, fino alla data di approvazione di esso, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, dalla data di invio al Comitato Comprensoriale, è consentito il rilascio delle concessioni all'interno del perimetro degli abitati, per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nei limiti di cui alla lettera d) dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato a norma del 6° comma dell'art. 15.
 
Al 3° comma dell'art. 85 dopo le parole
"primo programma di attuazione"
sono inserite le parole
"se adottato ai sensi della presente legge"
. Inoltre dopo la parola
"realizzarle"
, è aggiunto il seguente testo:
"Allo scadere dei termini di cui sopra, ove il Comune non abbia provveduto alla adozione del programma di attuazione, entrano in vigore le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo.
I Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, sprovvisti di strumenti urbanistici generali e dotati di sola perimetrazione, possono formare e adottare il programma stesso in conformità del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale adottato, a partire dalla data di invio di esso al Comitato Comprensoriale. Il programma di attuazione è approvato con le procedure previste dal 5° e 6° comma dell'art. 83 della presente legge; al programma è allegata copia del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale. Quando detto programma di attuazione risulti approvato prima del Piano Regolatore Generale esso può essere modificato dalla Giunta Regionale, senza comunicazioni al Comune, con la deliberazione di approvazione del Piano al fine di rendere il programma di attuazione, precedentemente approvato, conforme al Piano Regolatore Generale.
Art. 50.[1] 
(...)
Art. 51. 
(ex 52)
 
Al 1° comma dell'art. 88, dopo le parole
"in zona agricola"
sono aggiunte le seguenti
"di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444"
.
 
Al 2° comma dell'art. 88 sono aggiunte le seguenti parole:
"anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa"
.
 
Dopo l'ultimo comma dell'art. 88 è aggiunto il seguente:
Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge.
Art. 52. 
(ex 53)
 
Al 2° comma dell'articolo 89, dopo le parole
"Piano Intercomunale"
sono inserite le parole
"adottato anche per sub-aree"
; dopo la parola
"commi"
è soppresso il numero
"2°
.
Art. 53. 
(ex 54)
 
Dopo l'articolo 91 sono inseriti i seguenti articoli: "
Art. 91 bis.
(Commissione per l'esercizio dei poteri trasferiti ai sensi dell' articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 )
In attuazione dei poteri trasferiti ai sensi dell' articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione di una legge organica in materia, in ogni Comprensorio è costituita una Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali. La Commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal Presidente del Comitato Comprensoriale o da un suo delegato ed è composta da almeno quattro esperti eletti dal Comitato Comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione Centri Storici e Artistici. La Giunta Regionale stabilisce criteri ed indirizzi e coordina l'attività delle Commissioni Comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale, composta da tre membri della classe b), quattro della classe c), uno della classe m) del 3° comma del precedente articolo 76 e dai rappresentanti di cui alla lettera g) dello stesso articolo. Ai lavori della sezione speciale sono invitati i Presidenti delle Commissioni Comprensoriali per la tutela dei beni culturali ambientali. La sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale è costituita nei modi stabiliti al 2° comma dell'articolo 76, ed è presieduta da un Assessore del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio. Il funzionamento della Commissione e della sezione speciale è disciplinato dal 12° e 13° comma dell'articolo 76. La sezione speciale del Comitato Urbanistico di cui al presente articolo per quanto non definito ai precedenti articoli 9 e 49 è inoltre competente a svolgere le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' articolo 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' articolo 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 .
Art. 91 ter.
(Proroga dei termini)
Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.
Art. 91 quater.
(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)
Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:
a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Torino, addì 20 maggio 1980
Aldo Viglione

Note: