"Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attività di Formazione Professionale '."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'
art. 21, V comma della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , dopo le parole "
" sono aggiunte le parole "
".
A favore degli allievi
non dipendenti
Nello stesso articolo, al V comma, prima riga, dopo le parole "
" è aggiunta la parola "
" e sono eliminate le parole "
".
alla attività
formativa
di cui al comma precedente
Nell'art. 25, V comma, quarta riga, della stessa legge, è eliminata la frase
.
"laddove è previsto un rappresentante del Ministero della Sanità o del Medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Sanità "
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 maggio 1980
Aldo Viglione