Legge regionale n. 49 del 20 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attività di Formazione Professionale '."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Nell' art. 21, V comma della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , dopo le parole "
A favore degli allievi
" sono aggiunte le parole "
non dipendenti
".
 
Nello stesso articolo, al V comma, prima riga, dopo le parole "
alla attività
" è aggiunta la parola "
formativa
" e sono eliminate le parole "
di cui al comma precedente
".
 
Nell'art. 25, V comma, quarta riga, della stessa legge, è eliminata la frase
"laddove è previsto un rappresentante del Ministero della Sanità o del Medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Sanità "
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 maggio 1980
Aldo Viglione