Legge regionale n. 48 del 16 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour." [1]
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour.
[3]
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour, incidente sul Comune di Cavour, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
[4]
 
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta "Regione Piemonte Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour".
[5]
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour sono specificate secondo quanto segue:
[6]
 
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;
 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione;
 
4) promuovere e valorizzare le attività agro-forestali;
 
5) procedere all'acquisizione di terreni incolti e fabbricati abbandonanti, da destinare ad uso sociale, ricreativo, culturale e ricettivo-turistico.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
[7]
Art. 5.[8] 
(Gestione)
1. 
Le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 .
2. 
L'Ente di cui al comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale con lo stanziamento di cui al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi.
Art. 6.[9] 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.
2. 
Il personale in servizio presso la Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour, alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese; a tal fine, la pianta organica dell'Ente è integrata dalle due unità di V qualifica funzionale in servizio.
Art. 7.[10] 
(...)
Art. 8.[11] 
(Vincoli e permessi)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour, oltre al rispetto delle leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
a) 
aprire e coltivare cave;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) 
asportare rocce o minerali;
g) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione dell'attività agricola e forestale e della fruibilità della Riserva naturale speciale;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
i) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
2. 
Su tutto il territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui all'articolo 3.
3. 
Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma 4, ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
4. 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste dal Piano di assestamento forestale e dal Piano naturalistico, di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 . Il Piano naturalistico contiene anche norme relative all'edificabilità ed all'uso del suolo; tali norme sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.
5. 
Fino all'approvazione dei Piani di cui al comma 4, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
Art. 9.[12] 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), f), ed i) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g) ed h) ed alle limitazioni di cui ai commi 2 e 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. 
Le violazioni alla norma di cui all'articolo 8, comma 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
6. 
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
8. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10.[13] 
(Sorveglianza)
1. 
La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour è affidata:
a) 
al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;
b) 
agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie di caccia e pesca;
c) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
2. 
La sorveglianza della Riserva naturale è esercitata, altresì, dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 11. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
[14]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
[15]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
 
Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 10.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.
[16]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1° maggio 1980
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[2] La rubrica dell'articolo 1 è stata sostituite dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[3] Nel primo comma dell'articolo 1 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[4] Nel primo comma dell'articolo 2 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[5] Nel secondo comma dell'articolo 2 le parole "Parco" e le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva" e dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[6] Nel primo comma dell'articolo 3 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[7] Nel primo comma dell'articolo 4 le parole "Parco naturale" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[8] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 65 del 1995.

[9] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 65 del 1995.

[10] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[11] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 65 del 1995.

[12] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 65 del 1995.

[13] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 65 del 1995.

[14] Nel secondo comma dell'articolo 11 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[15] Nel primo comma dell'articolo 12 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.

[16] Nel secondo comma dell'articolo 13 le parole "Parco naturale della Rocca di Cavour" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 65 del 1995.