Legge regionale n. 48 del 16 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Parco naturale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituito, con la presente legge, il Parco naturale della Rocca di Cavour.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini del Parco naturale della Rocca di Cavour, incidente sul Comune di Cavour, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
 
I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta "Regione Piemonte Parco naturale della Rocca di Cavour".
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;
 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione;
 
4) promuovere e valorizzare le attività agro-forestali;
 
5) procedere all'acquisizione di terreni incolti e fabbricati abbandonanti, da destinare ad uso sociale, ricreativo, culturale e ricettivo-turistico.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. 
(Gestione)
 
I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Cavour.
 
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Cavour che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta Regionale, di proprio personale o degli Uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.
Art. 6. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune.
Art. 7. 
(Controllo)
 
Il Comune di Cavour redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ad approvazione dei competenti organi di controllo.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavour, relative alla gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta Regionale.
Art. 8. 
(Vincoli e permessi)
 
Sull'intero territorio del Parco naturale della Rocca di Cavour, oltre al rispetto delle Leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) 
asportare rocce o minerali;
g) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della attività agricola e forestale e della fruibilità del Parco;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
i) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
 
Su tutto il territorio del Parco naturale della Rocca di Cavour è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente articolo 3.
 
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.
 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
 
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8, della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), ed i), del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[1]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettore g) e h), l° comma, ed alle limitazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
 
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi l°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza del Parco naturale della Rocca di Cavour è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
 
Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 10.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1° maggio 1980
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.