"Istituzione del Parco naturale della Val Troncea."
(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)
Ai sensi della
legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, è istituito, con la presente legge il Parco naturale della Val Troncea, Ente di diritto pubblico.
Art. 2.
(Confini)
I confini del Parco naturale della Val Troncea, incidente sul Comune di Pragelato, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale della Val Troncea".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3.
(Finalità)
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'
articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Val Troncea sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona;
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona.
Art. 4.
(Durata della destinazione)
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[1]
(Gestione)
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a)
tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pragelato;
b)
tre rappresentanti del Consiglio della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza;
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, e del Comune di Pragelato.
Art. 6.
(Personale)
L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 7.
(Controllo)
Il Parco naturale della Val Troncea ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale le approva entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 8.
(Vincoli e permessi)
Sull'intero territorio del Parco naturale della Val Troncea, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a)
aprire e coltivare cave;
b)
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla
legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50
;
c)
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d)
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali attività colturali;
e)
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f)
asportare rocce o minerali;
g)
costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività agricola e forestale e della fruibilità del Parco;
h)
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
i)
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) su tutto il territorio del Parco è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente articolo 3;
2) la costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale;
3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della
legge regionale 4 settembre 1979, n. 57
.
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.
Art. 9.
(Sanzioni)
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e i), del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[3]
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e h), 1° comma ed alle limitazioni di cui ai numeri 1 e 2 ,3° comma dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all '
articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57
, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi l°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10.
(Vigilanza)
La vigilanza del Parco della Val Troncea è affidata:
a)
al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b)
al personale degli enti indicati all'
ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c)
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11.
(Piano dell'area)
In attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano dell'area, che trasmette al Comune interessato, alla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, al Comitato Comprensoriale di Pinerolo e alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 12.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Val Troncea" e con lo stanziamento di lire 2.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Finanziamenti per la Gestione)
Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Val Troncea di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termine di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Val Troncea" e con lo stanziamento di lire 30.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente articolo 11, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 30.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale della Val Troncea" e con lo stanziamento di lire 30.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Entrate)
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 16.
(Norma transitoria)
I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dal Consiglio Comunale di Pragelato, dal Consiglio della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 maggio l980
Aldo Viglione
Note:
[1] L'art. 9 della l.r. 12/1990 modifica la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione.
[2] Nella lettera c del primo comma dell'articolo 5 le parole "sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Pinerolo" sono state abrogate ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1986.
[3] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.