Legge regionale n. 39 del 13 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli."
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regione, prevista dall' ultimo comma dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'Amministrazione Statale e degli Istituti ed Enti interessati favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati, in materia alle Regioni, alle Amministrazioni Provinciali, alle UU.SS.SS.LL. ed ai Comuni.
[1]
 
Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.
Art. 2.[2] 
(Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni)
 
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni provinciali svolgono i compiti ad esse attribuiti dall' art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 , nominando ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina da effettuare tra il personale dipendente delle Amministrazioni comunali.
Art. 3. 
(Assegnazione compiti ai Comuni)
 
A partire dal 1 gennaio 1981 i Comuni interessati alla vitivinicoltura:
 
1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonché provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola;
 
2) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dall' art. 21 del D.P.R. 12-2-1965, n. 162 ;
 
3) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all' art. 21 del D.P.R. 12-2-1965, n. 162 , delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a DOC di cui all' art 11 del D.P.R. 12-7-1963, n. 930 , sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata;
 
4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;
 
5) provvedono, su incarico dei competenti Istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.
 
I Comuni, per l'applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della Commissione Consultiva comunale di cui alla L.R. 12-10-1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della presente legge.
 
La Commissione, per i fini previsti dal presente articolo, può essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalità stabilite nelle istruzioni, per l'applicazione della presente legge.
Art. 3 bis.[3] 
(Obblighi degli operatori vitivinicoli - Sanzioni)
 
1) Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge, è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola del Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo, completo e veritiero, aggiornamento annuale.
 
Sono esentati dagli obblighi di cui sopra i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni Comunitarie e Nazionali:
 
- dichiarazione di raccolta uve;
 
- dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
 
- dichiarazione di giacenza prodotti vinosi.
 
2) L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto comporta:
a) 
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;
b) 
in ogni caso, per i trasgressori, l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi sopra previsti.
 
I Servizi della Regione competenti per l'agricoltura, i Servizi delle Province ed i Comuni accertano, anche avvalendosi delle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, le violazioni della presente legge.
 
L'Autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta Regionale, che vi provvede con propria ordinanza-ingiunzione secondo le procedure dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al primo comma punto 2, lett. a), del presente articolo saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata dei bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi al Titolo III, Categoria 07, con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni relative all'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola".
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
 
Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a parziale copertura degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi:
 
- capitolo 3779 "Contributi ai Comuni per la rilevazione e il controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli".
 
- capitolo 3780 "Contributi alle Amministrazioni provinciali per la rilevazione ed il controllo della produzione ed il commercio dei prodotti vinicoli".
 
- capitolo 3781 "Spese a carico della Regione per l'applicazione della L.R. 13 maggio 1980, n. 39 , comprese quelle relative alla meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola".
Art. 3 ter.[4] 
(Comitato regionale di coordinamento)
 
È costituito, ai sensi dell' art. 6, par. 5, della legge 7 agosto 1986, n. 462 , il Comitato regionale di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.
 
Il Comitato è così composto:
 
1 - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato che la presiede.
 
2 - L'Assessore regionale per la sanità o suo delegato.
 
3 - Il responsabile o suo delegato per ognuno dei Servizi repressione frodi del Ministero Agricoltura e Foreste operanti in Piemonte.
 
4 - Il responsabile o suo delegato del nucleo antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri operante in Piemonte.
 
5 - Il responsabile o suo delegato del nucleo di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza operante in Piemonte.
 
6 - Il responsabile o suo delegato del Corpo Forestale dello Stato operante in Piemonte.
 
7 - L'Assessore provinciale o suo delegato competente dei Servizi di vigilanza per la repressione delle frodi di ognuna delle Amministrazioni provinciali.
 
Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste; dura in carica quanto il Consiglio Regionale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
 
Il Comitato viene nominato con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4. 
(Istruzione per l'applicazione della legge)
 
La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, di cui all' art. 22 della L.R. 12-10-1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge,comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte della Regione dell'attività, nel campo specifico, delle Amministrazioni Provinciali, delle UU.SS.SS.LL. e dei Comuni.
[5]
 
Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
[6]
 
La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare
[7]
 
Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente fa decadere le successive assegnazioni di fondi alle Province previste nel 1° comma del successivo art. 5.
[8]
Art. 5. 
(Spese per l'applicazione della legge)
 
La Regione assegna:
 
- alle Amministrazioni Provinciali, per le attività previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai Comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione;
 
- ai Comuni contributi annuali per le attività previste al precedente art. 3.
 
La Regione inoltre assume l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.
 
Le spese relative all'attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 le parole "alle UU.SS.SS.LL." sono state aggiunte dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1987.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 1987.

[3] L'articolo 3 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 del 1987.

[4] L'articolo 3 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 del 1987.

[5] In questo comma dell'articolo 4 le parole "comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte della Regione dell'attività, nel campo specifico, delle Amministrazioni Provinciali, delle UU.SS.SS.LL. e dei Comuni." sono state aggiunte dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1987.

[6] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1987.

[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1987.

[8] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1987.