Legge regionale n. 37 del 12 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino."
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enoteche Regionali, delle Botteghe del vino o Cantine comunali, dei Musei etnografico-enologici, nonché di realizzare una specifica segnaletica per le Strade del vino.
Art. 2. 
(Enoteche Regionali)
 
L'Amministrazione Regionale, riconosce, promuove e incentiva le Enoteche regionali che presentino i seguenti requisiti:
a) 
siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di Enti pubblici o di diritto pubblico;
b) 
presentino vini piemontesi a denominazione d'origine controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a denominazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che possieda requisiti storici, artistici e architettonici;
c) 
sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;
d) 
svolgano, senza fini di lucro, un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e a promuovere la conoscenza e il consumo, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese;
e) 
ciascuna Enoteca Regionale, per le selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 6.
 
Le enoteche regionali possono istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini, istituiti con legge regionale, e delle strade del vino.
[1]
 
I centri di cui al secondo comma possono svolgere attività di prenotazione di visite e soggiorni a carattere locale, per conto delle strutture private e pubbliche previ accordi e convenzioni con le medesime.
[2]
 
Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
[3]
 
Ove stabilito dal piano di distretto previsto dalla legge regionale istitutiva dei distretti dei vini, le enoteche regionali possono realizzare e gestire anche strutture esterne alla propria sede.
[4]
 
Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.
[5]
Art. 3. 
(Botteghe del vino o Cantine comunali)
 
L'Amministrazione Regionale riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i seguenti requisiti:
a) 
siano promosse da Enti locali, da viticoltori associati o da Cantine sociali cooperative;
b) 
adottino per la selezione dei vini la metodologia stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 6.
Art. 4. 
(Musei etnografico-enologici)
 
L'Amministrazione Regionale riconosce, promuove, incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia di Musei, i Musei etnografico-enologici che presentino i requisiti richiesti dalla normativa suddetta.
 
L'Amministrazione Regionale può acquisire, attraverso donazione, comodato o lascito testamentario, Musei di privati.
Art. 5.[6] 
(Strade del vino)
1. 
Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Le strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse dei territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.
2. 
Le strade del vino hanno tra i loro scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, ai fini della promozione e dell'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.
3. 
Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all' articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni regionali vigenti.
Art. 6. 
(Criteri, metodologie, piano delle Enoteche, Botteghe, Musei, coordinamento)
 
La Giunta Regionale sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale 12-10-78, n. 63 , art. 22, stabilisce:
 
1) i criteri per la composizione delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della presente legge;
 
2) metodologia per la selezione dei vini, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
 
Inoltre la Giunta regionale elabora il piano delle Enoteche Regionali, delle Botteghe del vino e dei Musei etnografico-enologici, assicura il coordinamento delle attività delle Enoteche Regionali ed elabora il piano di segnaletica delle Strade del vino, d'intesa con le Enoteche stesse, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio.
Art. 7. 
(Finanziamenti regionali)
 
La Giunta Regionale può concedere alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino o Cantine comunali, ai Musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento.
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 350 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di Cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino, o cantine comunali, ai Musei etnografico-enologici per la costituzione, il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento" con lo stanziamento di 350 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 1999.

[2] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 1999.

[3] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 1999.

[4] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 1999.

[5] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 1999.

[6] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 1999.