Legge regionale n. 33 del 02 maggio 1980  ( Versione vigente )
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste '.
(B.U. 07 maggio 1980, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo I della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
Al primo comma, punto 6 dell'art. 2 è aggiunto:
"Per le iniziative riguardanti la fase della produzione inserite in un piano di sviluppo interaziendale, il numero dei soci può essere inferiore a cinque"
.
 
1 - Al primo comma dell'art. 2 è aggiunto:
"Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese agli Istituti ed Enti di cui al precedente punto 8, all'Ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi, alle società ed aziende speciali a maggioranza pubblica, purchè le attività per le quali viene avanzata richiesta di agevolazioni rientrino tra gli scopi di tali Enti.
Per imprenditore agricolo ai fini della presente legge, si intende l'imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione prevista nella L.R. 22-2-77, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della presente legge rientrano:
- tra gli imprenditori agricoli singoli, i beneficiari di cui ai precedenti punti 1 e 5.
- tra gli imprenditori agricoli associati, i beneficiari di cui ai precedenti punti 2-3-6. "
 
2 - Al titolo dell'art. 3 è aggiunto:
"Disposizioni varie"
.
 
All'inizio del testo dell'art. 3 sono inserite le parole:
"a) Criteri generali e condizioni"
.
 
Al secondo comma dell'art. 3, lettera a) è aggiunto:
"Non sono ammissibili al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari le aziende agricole che hanno già raggiunto il reddito comparabile nella situazione di partenza, ad eccezione di quelle che dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riuscirebbero a conservare il livello di reddito comparabile con le limitazioni, negli aiuti, previste dalla L.R. 22-2-1977, n. 15, per tali categorie di aziende"
.
 
All'art. 3 è aggiunto:
"b) Disposizioni varie

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:
1) Acquisto terreni in pianura.

Le agevolazioni creditizie per investimenti fondiari previsti dalla presente legge, possono essere estese nelle zone di pianura ai beneficiari di cui al successivo art. 33, per l'acquisto di terreni ai fini di ampliamento, accorpamento ed arrotondamento di aziende diretto-coltivatrici e con le modalità ivi richiamate. Le agevolazioni vengono concesse in uno dei seguenti casi, quando l'acquisto:
- rientra in un piano di riordino fondiario od irriguo;
- è inserito in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;
- riguarda quote ideali o l'esercizio del diritto di prelazione a favore di affittuari coltivatori diretti.
2) Acquisizione aziende.

La Giunta Regionale può acquisire in proprietà, in affitto o ad altro idoneo titolo, aziende o fondi agricoli, forestali e silvo-pastorali di proprietà di Enti Pubblici e di Enti morali:
- da destinare ad aziende agricole, forestali e silvo-pastorali. sperimentali e dimostrative;
- da assegnare all'Esap quale organismo fondiario previsto dalla L.R. 22-2-1977, n. 15 e per fini ivi contemplati;
- da concedere in affitto o ad altro idoneo titolo a Cooperative agricole e a coltivatori diretti singoli od associati, per fini agricoli, forestali e silvo-pastorali;
- da destinare ad altri usi agricoli forestali e silvo-pastorali .
3) Impianti per energie alternative.

Le agevolazioni regionali previste dalla presente legge per le strutture ed impianti aziendali, interaziendali ed associative, possono essere estese, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Giunta Regionale, agli impianti:
- per la produzione di biogas a fini aziendali ed interaziendali, attraverso l'utilizzazione del letame e di altre materie organiche;
- per lo sfruttamento a fini aziendali ed interaziendali dell'energia solare e di risorse energetiche rinnovabili. Resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa in materia.
4) Prodotti agricoli ritirati dal mercato.

La Regione Piemonte può collaborare con gli Organi competenti, al fine di evitare la distruzione di prodotti agricoli ritirati dal mercato attraverso l'AIMA o altri organismi, in attuazione di provvedimenti comunitari o nazionali.
A tale scopo la Regione può partecipare alle spese per destinare i prodotti agricoli alla distribuzione gratuita ad Opere di beneficenza, fondazioni di carità, case di riposo, brefotrofi, comunità religiose e altre comunità "
.
 
3 - Al penultimo comma dell'art. 4 è aggiunto:
"È accordata preferenza ai beneficiari che non hanno ancora conseguito il reddito comparabile nella situazione di partenza"
.
 
All'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto:
"e qualora necessario, applicando la priorità in modo separato tra le domande riguardanti la montagna, collina e pianura"
.
 
4 - All'art. 5, lett. a) nel titolo la parola
"competenze"
è sostituita dalla parola
"istruzioni"
.
 
Il primo comma è soppresso.
 
Al secondo comma è soppressa la parola "
altresì
".
 
La lettera b) ed il comma sono soppressi e così sostituiti:
"b) Modifica dei massimali ed importi.

I massimali di spesa relativi a strutture, infrastrutture, impianti ed acquisti ammessi alle agevolazioni regionali nonchè gli importi di premi ed altri incentivi previsti dalla presente legge, possono essere modificati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione del Consiglio Regionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria.

Con la stessa procedura possono essere modificati i massimali di spesa e gli importi relativi agli incentivi previsti dalla L.R. 22-2-1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni per adeguarli ai provvedimenti dello Stato o della Comunità Economica Europea.

Altre eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per adeguare la presente legge e la L.R. 22-2-1977, n. 15, alla normativa comunitaria e nazionale, possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale"
.
 
All'art. 5 la lett. f) ed il comma sono soppressi e sostituiti da:
"f) Anticipazioni ed acconti. Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge l'Amministrazione Regionale può erogare:
1) per le opere collettive:

- anticipazioni fino al 50%, ad avvenuto inizio dei lavori;

- un'ulteriore anticipazione fino al 90%, su dichiarazione del direttore dei lavori, vistata dai competenti uffici regionali;
2) per opere al servizio di aziende agricole singole: - acconti fino al 75% in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.
I criteri, le modalità e le procedure verranno stabilite dalla Giunta Regionale"
.
 
Nel testo della lettera h) Reclami, sono soppresse le parole:
"di cui alla lettera b del presente art."
e sono così sostituite:
"regionale di cui al successivo art. 8"
.
 
La lett. i) e il comma sono soppressi.
 
Alla fine dell'art. 5 è aggiunto:
"i) Istruttoria, accertamenti e collaudi per fabbricati rurali ad uso abitazione.

La Giunta Regionale può disporre che gli uffici:
- effettuino l'istruttoria senza visita in loco, basandosi sulla concessione edilizia od autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
- sostituiscano il verbale di accertamento dei lavori con certificato di abitabilità o d'uso rilasciato dalle competenti autorità.
l) Liquidazione con riserva per opere ed impianti.

L'Amministrazione Regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni regionali relative alla costruzione di opere ed impianti dopo aver proceduto all'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche senza la presentazione delle autorizzazioni e certificati eventualmente necessari che comunque dovranno essere presentati entro il termine stabilito dall'Amministrazione Regionale stessa, a pena della decadenza della agevolazione e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi.

Tali norme sono estese alle opere ed impianti finanziati ai sensi di precedenti leggi regionali.
m) Beneficiari in attesa di qualifica.

Nel caso di richiedenti, sia persone fisiche che giuridiche che si insediano nel settore agricolo o forestale, può essere assunto l'impegno condizionato relativo a benefici regionali, purchè la necessaria qualifica prevista dalla legge, venga conseguita e documentata entro il periodo indicato nello stesso impegno condizionato a pena di nullità dell'impegno stesso, e comunque non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento d'impegno.

Nell'impegno condizionato è indicato in modo esplicito che l'Amministrazione Regionale declina ogni responsabilità nei confronti dei richiedenti e di qualsiasi altro soggetto interessato, qualora non dovesse aver luogo il finanziamento.
n) Progetti infrastrutture.

L'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Regionale relativi alla realizzazione e alla sistemazione di strade, acquedotti, opere irrigue, elettrodotti e teleferiche, al servizio di più aziende agricole, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei rispettivi lavori.
o) Spesa richiesta ed ammessa.

L'importo della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture viene valutata sulla base del prezzario regionale vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione, a prescindere dall'importo della spesa richiesta nella domanda, salvo che le iniziative siano già state realizzate in precedenza al provvedimento di concessione stesso.

Per le voci non previste dal prezzario regionale si fa riferimento ai prezzi ritenuti ammissibili dall'Amministrazione Regionale"
.

 
5 - L'art. 6 è soppresso e così sostituito: "
Art. 6.
(Competenze, decentramento, e collaborazione)
I benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto indicato all'art. 11, ultimo comma, sono concessi dalla Giunta Regionale che si avvale, per i relativi adempimenti dei servizi regionali.
La Giunta Regionale può attribuire ai servizi regionali decentrati il compito della concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
L'individuazione dei servizi decentrati e degli interventi sono effettuati con le istruzioni di cui al precedente art. 5 lett. a).
I servizi decentrati debbono trasmettere all'Assessorato Agricoltura e Foreste copia dei provvedimenti concessivi e dei nulla osta, entro i cinque giorni successivi alla loro adozione.
La Giunta Regionale per l'attuazione della presente legge, può avvalersi dell'Ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, degli Enti locali e di altri Enti, nonchè di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi"
.
 
6 - Al titolo dell'art. 7 sono soppresse le parole:
"dell'articolo 26 della"
.
 
All'art. 7 è aggiunto: "
Sulle decisioni definitive adottate dalle Comunità Montane e dai Comitati comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione alle stesse Comunità e Comitati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le Comunità Montane ed i Comitati comprensoriali decidono entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15.
Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale periodo non sono più tenuti ad acquisire il parere
"
.
 
7 - L'art. 8 è soppresso e così sostituito: "
Art. 8
(Organi consultivi)
a) Comitato tecnico consultivo regionale.
Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15, sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta dalla stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
b) Commissione consultiva regionale.
È istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazione professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Regionale.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'Assessore Regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.
Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta Regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale.
La Commissione esprime il parere:
1) sui criteri che la Giunta Regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni;
2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi.
Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
c) Commissioni Consultive Comprensoriali.
I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della L.R. 22-2-1977, n. 15:
1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonchè su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta Regionale con le istruzioni.
2) sullo stato di attuazione di specifici programmi.
Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'Assessorato Agricoltura e Foreste, entro i successivi otto giorni.
I provvedimenti concessivi ed i nulla osta, nonchè le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1.
I servizi regionali decentrati, devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nulla osta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali
Le Commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.
d) Commissione consultiva comunale.
Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste" così composta:
1 ) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;
3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali.
I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune.
La Commissione è nominata dal Sindaco.
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.
La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Amministrazione Regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni Consultive Comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
Inoltre l'Amministrazione Regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.
e) Termini dei pareri consultivi.
I pareri consultivi di Enti, Uffici, Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si e più tenuti ad acquisire i pareri.
Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della Giunta Regionale.
f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio.
Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della L.R. 2-7-1976, n. 33.
"
 
8 - All'art. 10, penultimo comma sono soppresse le parole: "
sui prestiti di esercizio fino a cinque anni
" e sono sostituite dalle parole: "
sui prestiti o mutui fino a dieci anni compresi i prestiti di conduzione
".
 
All'art. 10 è aggiunto: "
Nel caso di investimenti agrari e fondiari inseriti in piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere adottate le norme sul credito agrario previste dalla legge regionale 22-2-1977, n. 15. con facoltà per la Giunta Regionale pertanto, tra l'altro, della concessione del concorso negli interessi per mutui agrari della durata massima decennale
".
 
9 - All'art. 11 comma secondo, dopo le parole: "
da parte dell'Amministrazione Regionale garanzia fidejussoria
", sono soppresse le successive parole fino alla fine del comma e sono sostituite dalle parole: "
con riserva, a favore dell'Amministrazione Regionale, del beneficio della previa escussione del debitore principale.
"
Art. 2. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo II della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
1 - All'art. 14, comma terzo dopo le parole: "
associazioni di imprenditori agricoli
", aggiungere le parole: "
di cui all'art. 2, comma primo, punto 6, capoverso primo
".
 
2 - Il titolo ed il primo comma dell'art. 15 sono soppressi e così sostituiti : "
Art. 15
(acquisto bestiame, macchine ed attrezzature)
a) Acquisto bestiame.
In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di bestiame bovino da riproduzione;
1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;
2) contributi in capitale, in alternativa ai contributi negli interessi
".
 
All'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto: "
Il contributo in capitale per i riproduttori maschi può essere concesso nella misura massima prevista dalla legge 27-10-1966, n. 910
".
 
All'art. 15, dopo il settimo comma, sono aggiunte le parole: "
Nel caso di obiettive difficoltà nel reperimento di vitelli di razza piemontese, i contributi possono essere estesi in ordine di priorità anche per l'acquisto di vitelli:

- derivanti da incrocio con bovini di razza piemontese;

- di altre razze da carne o derivanti da incrocio con razze da carne.

In tale ipotesi le agevolazioni in interesse od in capitale vengono concesse sull'80% della spesa ammissibile.
"
 
All'art 15 è aggiunto: "
b) Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle produzioni animali e foraggere.
In favore di imprenditori agricoli singoli o associati possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle produzioni animali e foraggere:
1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.
2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi. Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole
"
.
 
3 - I commi primo, secondo e terzo dell'art. 17, lett. b) sono soppressi e così sostituiti: "
Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2 punto 6, capoverso 1 ed alle cooperative agricole che istituiscono centri di risanamento di bestiame bovino femminile, nato nelle stalle dei soci o acquistato dai soci entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo forfettario annuo nella misura stabilita dalla Giunta Regionale con le istruzioni.
Il contributo non può superare l'importo delle spese del Centro, escluse quelle di alimentazione.
Il numero minimo dei capi di bestiame bovino femminile da allevare viene stabilito dalla Giunta Regionale e può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.
Le bovine devono essere sottoposte a periodiche verifiche sanitarie e mantenute nel centro fino a gravidanza accertata
"
.
 
All'art. 17, lett. b) è aggiunto: "
Gli importi dei suddetti compensi possono essere modificati con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale
".
 
Al terzo comma dell'art. 17 lett. d) è aggiunto: "
ed è disposto a favore di tutte le razze nelle zone di montagna e collina
".
 
Al quarto comma dell'art. 17, lett. d) è aggiunto: "
La Regione Piemonte provvede ad organizzare ed effettuare la lotta contro l'ipofertilità e la mortalità neonatale dei vitelli ai sensi della legge 27-12-1977, n. 984, anche avvalendosi dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di Organizzazioni, Associazioni ed Istituti idonei.
"
Art. 3. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo III della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
1 - L'articolo 20 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 20
(Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle coltivazioni pregiate).
In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle coltivazioni pregiate, compresi gli impianti di rete antigrandine:
1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale e nel caso di impianti di rete antigrandine;
2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.
Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole.
"
Art. 4. 
(Modificazioni ed integrazioni al titolo IV della L.R. 12-10-1978. n. 63)
 
(...)
[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Al titolo dell'art. 24 sono soppresse le seguenti parole: "
per la prima lavorazione dei prodotti forestali
".
 
Il punto a) dell'art. 24 è soppresso e così sostituito: "
a) su prestiti a lasso agevolato di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti all'abbattimento, all'esbosco ed alla prima lavorazione dei prodotti del bosco nonchè alla coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco
".
 
All'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi: "
In alternativa alle agevolazioni creditizie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione del contributo in interesse.
Alle cooperative formate da lavoratori agricoli-forestali ed alle cooperative di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% della spesa ammessa, ed un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato fino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in capitale concesso
".
 
(...)
[2]
Art. 5. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo V della L.R 12-10-1978, n. 63)
 
1 - All'art. 30 ultimo comma sono aggiunte le parole: "
entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale
",
 
2 - All'ultimo comma dell'art, 31 sono soppresse le parole: "
ed allacciamenti elettrici
" e sono così sostituite: "
e fino al 60% per allacciamenti elettrici
".
 
All'art. 31 è aggiunto: "
In alternativa al contributo in conto capitale può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale.
"
Art. 6. 
(Modificazione ed integrazioni al Titolo VI della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
1 - All'art. 32 è aggiunto: "
La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'ESAP o Istituti e Società a maggioranza pubblica specializzati alla redazione di piani di ricomposizione fondiaria compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale
".
 
2 - Al comma secondo dell'art. 34, la percentuale "
80%
"è sostituita dalla percentuale "
90%
".
 
Al comma secondo dell'art. 34 è aggiunto il seguente comma: "
È assicurata precedenza ai Comuni ed alle Comunità Montane
".
 
All'ultimo comma dell'art. 34, 2° rigo dopo le parole "
associazioni
" sono aggiunte le parole "
tra proprietari ed a quelle
".
 
Sono inoltre aggiunte all'ultimo periodo, dopo le parole "
e gli Enti Locali
" le seguenti parole "
e associazioni di proprietari
".
 
3 - All'art. 36 è aggiunto: "
entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale
".
 
4 - L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 37 è soppresso.
 
Il penultimo comma dell'art. 37 è soppresso.
 
5 - All'art. 38 è aggiunto: "
Il premio può essere annualmente erogato in via anticipata sulla base dell'impegno della tenuta della contabilità agraria relativa allo stesso anno e, nel caso di insediamento, inoltre sulla base dell'impegno della presentazione della documentazione comprovante l'acquisizione della necessaria qualifica professionale.
Nel caso di mancato rispetto dell'impegno, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei premi riscossi maggiorati dagli interessi.
"
Art. 7. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VII della L.R. 12-10-78, n. 63)
 
1 - All'art. 39, primo comma lettera c) dopo le parole: "
agricoli
" aggiungere le parole: "
e forestali
".
 
Il penultimo ed ultimo comma dell'art. 39, sono soppressi e così sostituiti: "
Per le iniziative presentate ai sensi di Regolamenti C.E.E. dai soggetti beneficiari ivi previsti, la Regione può concorrere con un contributo in capitale e in alternativa o ad integrazioni con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale, oppure come quota a carico della Regione stessa ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, purchè le iniziative da realizzare siano in armonia con la programmazione regionale
".
 
2 - All'art. 40, primo comma, sono soppresse le parole: "
Ai Beneficiari di cui al precedente art. 2
" e sono sostituite dalle parole: "
Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle Associazioni di cui all'art, 2, comma primo, punto 4
".
 
3 - Al comma terzo dell'art. 41, dopo le parole: "
nella misura
", aggiungere la parola "
massima
".
 
4 - All'art. 43 sono soppresse le parole: "
Il concorso regionale è del 7% annuo dell'importo delle operazioni
" e sono sostituite dalle parole: "
L'entità del concorso regionale negli interessi viene determinata con la procedura prevista all'art. 10 della presente legge e nei limiti ivi indicati.

L'intervento viene limitato alla campagna agraria 1979-1980
".
 
5 - L'art. 44 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 44
(Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature)
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e loro consorzi, contributi negli interessi su prestiti di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici
".
 
6 - Il secondo comma dell'art. 46 è soppresso fino alle parole: "
delle Associazioni dei produttori agricoli.
"
Art. 8. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VIII della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
1 - All'art. 47, comma 2° dopo le parole: "
calamità atmosferiche
" è aggiunto: "
nonchè studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia
".
 
All¿art. 47 è aggiunto il seguente comma: "
La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, sottoposti alla sua vigilanza, di strutture ed attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.
"
 
2 - All'art. 49 è soppresso il numero "
41
".
 
3 - L'art. 51 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 51
(Acquisto macchine ed attrezzature relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli 15-20)
In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative ai settori diversi da quelli di cui agli artt. 15-20:
1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od Interaziendale;
2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi. Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole
".
 
4 - Al titolo dell'art. 52 la parola "
finanziate
"
è sostituita con le parole: "impianti ed acquisti finanziati
".
 
Le parole dell'art. 52 "
di interesse agricolo
" sono soppresse e così sostituite "
impianti ed acquisti di interesse agricolo e forestale
".
 
Inoltre sono soppresse le seguenti parole: "
delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente
", e sono sostituite dalle seguenti: "
... ritenuto ammissibile dall'Amministrazione Regionale.
"
Art. 9. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo IX della L.R. 12-10-1978, n. 63)
 
1 - All'art. 55, comma primo, punto 4 sono aggiunte le parole: "
lett. b)
".
 
2 - Il titolo dell'art. 58 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Primo accertamento danni
".
 
Il primo e secondo comma dell'art. 58, sono soppressi e così sostituiti: "
L'Amministrazione Regionale, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, si avvale delle Commissioni comunali previste dal precedente articolo 8.
"
Art. 10. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo X della legge regionale 12-10-1978, n. 63)
 
1 - Il punto t) dell'articolo 61 è così sostituito: "


t) per le sovvenzioni annuali di cui all'articolo 46 e per l'esercizio 1980:

- lire 262.500.000 per le organizzazioni di cui al punto 1);

- lire 62.000.000 per le organizzazioni di cui al punto 2).
"
 
All'onere di lire 324.500.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede, per 300 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e, per lire 24.500.000, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3750; nello stato di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti appositi capitoli: "Sovvenzione ordinarie annuali alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti", con lo stanziamento di lire 262.500.000 in termini di competenza e di cassa: "Sovvenzioni ordinarie annuali alle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli operanti per settori", con lo stanziamento di lire 62 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
2 - All'articolo 62, primo comma, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "
i)
per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti all'articolo 23: 50 milioni per il 1980;
l)
per i contributi negli interessi sui mutui fino a venti anni previsti dall'articolo 31: 250 milioni per il 1980
".
 
All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, relativamente all'iscrizione delle annualità derivanti dai limiti d'impegno come sopra autorizzati si provvede mediante una riduzione di pari ammontare complessivo in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 3260 e 3630 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:
 
"Contributi negli interessi per l'accrescimento di boschi e pascoli, le riserve naturali, le aziende dimostrative e silvo-pastorali, i vivai forestali, la costruzione di case forestali, le opere di sistemazione idraulico forestale, lo sviluppo della forestazione, l'incremento del verde urbano, i rimboschimenti, la silvicoltura e le piccole industrie forestali" con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
"Contributi negli interessi, a favore di imprenditori agricoli singoli od associati di Associazioni, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali", con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 1980
Aldo Viglione

Note: