"Modificazioni alla L.R. 2 gennaio 1980, n. 1 , relativa a interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone."
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La
legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 , recante "interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone " è così modificata:
- all'art. 3, 1° comma. Lettera b), le parole "
", sono sostituite con "
";
autoservizi di linea
servizi di linea
- all'art 5, 1° comma, 3° par., le parole "
", sono sostituite con "
";
l'esercizio di una autolinea
l'esercizio di linea
- all'art. 8, 3° comma, dopo le parole "
", sono aggiunte le seguenti, "
";
preventiva autorizzazione
ed il rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata
- all'art. 8, viene aggiunta come 4° comma, la seguente frase: "
Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare lo stemma della Regione e la indicazione, nella norma indicata nel regolamento attuativo, che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti
- all'art. 15, viene aggiunto il seguente 2° comma:
;
"Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere sottratta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata"
- all'art. 22, le parole "
" contenute nelle intitolazioni dei capitoli di bilancio elencati al 2° comma, sono sostituite con "
"
autoservizi di linea
servizi di linea
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 aprile 1980
Aldo Viglione