Legge regionale n. 26 del 22 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla L.R. 2 gennaio 1980, n. 1 , relativa a interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone."
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 , recante "interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone " è così modificata:
 
- all'art. 3, 1° comma. Lettera b), le parole "
autoservizi di linea
", sono sostituite con "
servizi di linea
";
 
- all'art 5, 1° comma, 3° par., le parole "
l'esercizio di una autolinea
", sono sostituite con "
l'esercizio di linea
";
 
- all'art. 8, 3° comma, dopo le parole "
preventiva autorizzazione
", sono aggiunte le seguenti, "
ed il rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata
";
 
- all'art. 8, viene aggiunta come 4° comma, la seguente frase: "
Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare lo stemma della Regione e la indicazione, nella norma indicata nel regolamento attuativo, che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti
"; Di conseguenza, il 4° comma dell'art. 8, diventa 5° comma.
 
- all'art. 15, viene aggiunto il seguente 2° comma:
"Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere sottratta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata"
;
 
- all'art. 22, le parole "
autoservizi di linea
" contenute nelle intitolazioni dei capitoli di bilancio elencati al 2° comma, sono sostituite con "
servizi di linea
"
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 aprile 1980
Aldo Viglione