"Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , per finanziamenti integrativi a favore di Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e divisa, nonché Imprese di Costruzione, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale."
(B.U. 23 aprile 1980, n. 17)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 7 della legge 17 maggio 1976, n. 28 sostituito dall'
art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
".
Art. 7.
I mutui di cui agli articoli precedenti e successivi sono garantiti da ipoteca di primo grado, e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
Art. 2.
La
legge 17 maggio 1976, n. 28 , è integrata con i seguenti articoli: "
Art. 9 bis.
Al fine di favorire la realizzazione di programmi edilizi avviati, atteso che le disposizioni di cui all'
art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 , in assenza di specifico provvedimento finanziario dello Stato, non sono applicabili ai limiti massimi di spesa di cui all'
art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui integrativi ventennali nei limiti massimi di lire 6 milioni per le nuove costruzioni e di lire 5 milioni per il recupero dell'esistente, al tasso complessivo del 13,50% comprensivo dell'onere conseguente al rimborso del capitale mutuato, a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi e delle Imprese di Costruzione e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta
legge 5 agosto 1978, n. 457 , per interventi di edilizia agevolata.
Gli eventuali contributi occorrenti per contenere il tasso complessivo a carico dei beneficiari nella misura del 13,50%, così come definito ai sensi del precedente comma, sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.
"
."
Art. 9 ter.
La Regione, sulla base della documentazione prodotta dagli Istituti di Credito relativa alla contabilizzazione dei contributi sui mutui agevolati disposti ai sensi degli artt. 36 e 38 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 , concessi agli operatori di cui al precedente art. 9 bis, provvede alla copertura degli oneri eventualmente necessari per adeguare il tasso iniziale a carico dei mutuatari alle disposizioni di cui all'
art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Art. 9 quater.
Al fine di permettere la realizzazione di programmi edilizi integrativi delle iniziative attivabili a valere sul secondo progetto biennale ai sensi dell'
art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario ed Edilizio, o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui agevolati assistiti da contributo regionale a Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi e ad Imprese di Costruzione e loro Consorzi, individuate ai sensi della
legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 , per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta mediante l'applicazione dei massimali definiti ai sensi della
lettera g) art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , con il limite massimo di lire 30 milioni per ogni abitazione.
Qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti stabiliscano di ricorrere solo in parte alla quota mutuabile assistita da contributo a carico dello Stato definita ai sensi dell'
art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, i mutui di cui al comma precedente sono destinabili per la necessaria integrazione fino alla massima spesa riconoscibile come precedentemente determinata.
Il contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali, spese accessorie e rimborso del capitale, in misura superiore al 10% annuo.
Gli assegnatari delle cooperative e gli acquirenti delle imprese finanziate dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 20 e 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 .
I contributi predetti sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata massima di 5 anni, oltre il periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.".
Art. 3.
L'
articolo 14 bis della legge 17 maggio 1976 n. 28 , è sostituito dal seguente: "
Art. 14 bis.
Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 415 milioni.
Per la concessione dei finanziamenti integrativi degli articoli 5 e 5 bis della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.
Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 110 milioni.
Per la concessione dei contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.Per la concessione dei contributi ventennali di cui all'articolo 9 ter della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
All'onere complessivo di L. 4.725 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, per 3.900 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e per 825 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 7610 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Nello stato di previsione medesimo saranno istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo n. 7710 con la denominazione "Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché a favore dei Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 415 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7720 con la denominazione "Contributi in annualità a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento dei 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7730 con la denominazione "Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7735 con la denominazione "Contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento a favore di Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7740 "Contributi ventennali a favore di Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al capitolo n. 7670 del Bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 aprile 1980
Aldo Viglione