Legge regionale n. 19 del 01 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Modalità di attuazione dell' art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in merito a Centri di lettura e Centri sociali di educazione permanente."
(B.U. 09 aprile 1980, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I Centri di lettura e i Centri sociali di Educazione permanente sono soppressi.
 
Fanno eccezione a quanto previsto dal precedente comma i Centri funzionanti presso le carceri, gli ospedali, le case di riposo e le caserme che proseguono la loro attività.
Art. 2. 
 
Ai sensi dell' art. 47, ultimo comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , il patrimonio dei Centri di cui all'art. 1 è trasferito ai Comuni in cui essi hanno sede.
 
Il patrimonio dei Centri di cui al 2° comma dell'art. 1 rimarrà a disposizione dei Centri stessi che lo utilizzano per il conseguimento delle loro finalità da realizzarsi all'interno del sistema bibliotecario competente secondo l'area in cui essi hanno sede.
 
Il patrimonio degli altri Centri viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale e dal sistema bibliotecario cui esso aderisce.
 
Laddove non esista la biblioteca dell'Ente locale, i beni dei Centri costituiscono un patrimonio iniziale per l'istituzione della biblioteca comunale da collocare all'interno del sistema bibliotecario di cui alla legge regionale 19-12-1978, n. 78 .
 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, che hanno in consegna i beni in dotazione dei Centri di lettura e dei Centri sociali di Educazione permanente, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati.
 
I Comuni interessati ricevono i beni ad essi spettanti sulla base dell'inventario.
 
Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla Regione Piemonte ed al competente Provveditorato agli Studi.
Art. 3. 
 
I fondi assegnati dallo Stato ai Centri di lettura trasferiti alle Regioni sono destinati, nella misura indicata nell'articolo successivo e in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, alla realizzazione del servizio di lettura in sostituzione dei centri di cui all' ultimo comma dell'articolo 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
Art. 4. 
 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 800 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 11950 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la realizzazione di un servizio di lettura in sostituzione dei Centri di lettura di cui all' articolo 47, 2° comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 " con lo stanziamento di 800 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. . Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1° aprile 1980
Aldo Viglione