Legge regionale n. 18 del 01 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati."
(B.U. 09 aprile 1980, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, già dall'età perinatale, i presidi sanitari pubblici e privati della Regione garantiscono sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino.
Art. 2. 
 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro:
a) 
le modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un famigliare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna;
b) 
le modalità di trasformazione e di adattamento dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la vicinanza del neonato alla madre;
c) 
il numero di letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari almeno al 30% dei letti pediatrici;
d) 
un congruo numero di servizi igienici;
e) 
gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.
Art. 3. 
 
Per il bambino di età inferiore a 6 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati, uno dei genitori o loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore.
 
Il limite di età, di cui al comma precedente, può essere elevato in presenza di particolari problematiche fisiche, psichiche ed ambientali.
 
A tale scopo ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 2, i presidi sanitari pubblici e privati adottano gli accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne. Può essere consentito a uno dei genitori o loro sostituto di accedere alla mensa, dietro pagamento.
 
Per il bambino di età superiore a 6 anni, è, in ogni caso, consentito ai genitori o loro sostituto l'accesso, nell'arco delle 12 ore diurne, per visite al bambino ricoverato.
 
Il regolamento dell'ospedale disciplina le modalità di espletamento delle facoltà previste nel presente articolo.
Art. 4. 
 
Per i minori di anni 6 che non possono usufruire dell'assistenza familiare, e in ogni caso per i bambini lungo-degenti o ripetutamente degenti, sono previsti interventi atti a tutelarne la salute psico-affettiva, favorendo fra l'altro la continuità di presenza degli operatori sanitari.
Art. 5. 
 
A cura delle direzioni sanitarie dei presidi sanitari pubblici e privati possono essere emanate, esclusivamente per eccezionali motivi specie igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di cui all'art. 2 e al 1° comma dell'art 3, in particolari reparti o zone di essi.
 
Nei casi per i quali la legislazione sanitaria già preveda l'isolamento ai fini di evitare il contagio, la direzione sanitaria dei presidi pubblici e privati può consentire, anche nei reparti immaturi, prematuri, di rianimazione e terapia intensiva, la presenza di uno dei genitori o loro sostituto, attuando tutte le misure necessarie.
Art. 6. 
 
I medici del reparto, nell'informare i genitori sulla natura e sull'andamento della malattia, sugli atti medici e di ogni altro tipo a cui sarà sottoposto il bambino, favoriscono la collaborazione dei genitori, facilitandone la presenza durante gli interventi diagnostici e terapeutici, per un loro ruolo attivo e consapevole nell'assistenza al bambino stesso.
 
Le disposizioni di cui al comma precedente in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale dei presidi sanitari regionali e di ogni altro presidio pubblico e privato.
Art. 7. 
 
Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sanitari, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 8. 
 
Di norma, durante gli orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.
 
Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 disciplina tale facoltà prevedendo, tra l'altro, che le direzioni sanitarie adottino i provvedimenti più idonei atti a salvaguardare la salute del bambino e dell'adulto, sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.
Art. 9. 
 
Fino alla costituzione delle Unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 21-1-80, n. 3 , gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli Enti ospedalieri.
Art. 10. 
 
Per i primi interventi di ristrutturazione edilizia per le finalità di cui all'art. 2 viene prevista la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1980.
 
All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con l'utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 10680 del bilancio dell'esercizio finanziario 1980.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 aprile 1980
Aldo Viglione