Legge regionale n. 13 del 06 marzo 1980  ( Versione vigente )
"Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali."[1][2]
(B.U. 12 marzo 1980, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto delle tasse)
 
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa
[3]
 
L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.
Art. 2. 
(Obbligo del pagamento)
 
La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
 
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
 
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
 
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
 
Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat.
[4]
Art. 3. 
(Modalità di pagamento)
 
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore.
[5]
Art. 4. 
(Riscossione coattiva)
 
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni dell' articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 .
[6]
Art. 5. 
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)
 
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6.[7] 
(Sanzioni)
1. 
Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
2. 
Per i casi in esso previsti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 del capo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
3. 
Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa annuale si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del titolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Art. 7. 
(Accertamento e definizione delle violazioni)
 
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi Funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
[8]
 
(...)
[9]
 
(...)
[10]
Art. 8.[11] 
(...)
Art. 9.[12] 
(Controversie)
1. 
Alle controversie insorte in relazione agli atti di accertamento per violazione alle norme tributarie disciplinate dalla presente legge, che non sia possibile risolvere in via stragiudiziale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Art. 10. 
(Decadenza e rimborsi)
 
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
[13]
 
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato.
[14]
 
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 11. 
(Norme abrogate)
 
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
 
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 .
Art. 12. 
(Rinvio alle norme legislative dello Stato)
 
Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Art. 13. 
(Entrata in vigore)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 marzo 1980
Aldo Viglione

Allegato A 

Tariffe

[15]

Note:

[1] L'art 1 della l.r. 69/1985 aumenta del 20% gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

[2] L'art 1 della l.r. 56/1990 aumenta del 20% gli importi delle tasse, soprattasse e contributi stabiliti nella tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1983.

[4] Nel comma 5 dell'articolo 2 le parole "dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale." sono state sostituite dalle parole "delle rilevazioni al 1° gennaio dell'anno precedente pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat." ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "su apposito c/c postale." sono state sostituite dalle parole "da eseguire secondo le modalità previste dalle norme in vigore." ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[6] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639." sono state sostituite dalle parole "dell' articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 ." ad opera del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[7] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[8] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[9] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[10] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[11] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[12] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[13] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione" sono state sostituite dalle parole "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2015.

[14] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "al Presidente della Giunta Regionale" sono state soppresse ad opera del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2021.

[15] Nell'allegato A il numero d'ordine 6 è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 56 del 1990.