Note:
[1] L'art 1 della l.r. 69/1985 aumenta del 20% gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
[2] L'art 1 della l.r. 56/1990 aumenta del 20% gli importi delle tasse, soprattasse e contributi stabiliti nella tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1983.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione" sono state sostituite dalle parole "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2015.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole " di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso" sono state sostituite dalle parole "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato" ad opera dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2015.
[6] Nell'allegato A il numero d'ordine 6 è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 56 del 1990.