Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto delle tasse)
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa
[3]
L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.
Art. 2.
(Obbligo del pagamento)
La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa deve essere calcolata in base alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
(Modalità di pagamento)
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.
Art. 4.
(Riscossione coattiva)
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
.
Art. 5.
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6.
(Sanzioni)
Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.
Il pubblico Ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse, dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a)
in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;
b)
in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7.
(Accertamento e definizione delle violazioni)
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai Funzionari dell'Amministrazione Regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi Funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertamenti, al Presidente della Giunta Regionale il quale applicherà le sanzioni amministrative, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.
Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della
legge 7 gennaio 1929, n. 4
.
Art. 8.
(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)
Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168
e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.
Art. 9.
(Ricorsi Amministrativi)
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'
art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1
.
Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, n. 2 e n. 3 del
Codice di procedura civile
.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento, d'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10.
(Decadenza e rimborsi)
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 11.
(Norme abrogate)
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella
legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla
legge 22 maggio 1913, n. 468
.
Art. 12.
(Rinvio alle norme legislative dello Stato)
Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate per quanto non previsto dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 marzo 1980
Aldo Viglione
Note:
[1] L'art 1 della l.r. 69/1985 aumenta del 20% gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
[2] L'art 1 della l.r. 56/1990 aumenta del 20% gli importi delle tasse, soprattasse e contributi stabiliti nella tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1983.
[4] Nell'allegato A il numero d'ordine 6 è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 56 del 1990.