Legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980  ( Versione vigente )
"Disciplina delle attività di formazione professionale."
(B.U. 05 marzo 1980, n. 10)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto della legge)
 
La Regione disciplina con la presente legge l'orientamento e la formazione professionale ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione, dell' art. 4 dello Statuto , degli articoli 35, 36, 37, 41 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
Titolo I. 
FINALITA', OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 2. 
(Finalità e obiettivi)
 
Gli interventi, le iniziative e le attività di cui all'articolo precedente realizzano un servizio di interesse pubblico.
 
Tale servizio concorre a rendere effettivo il diritto al lavoro e a contribuire allo sviluppo della personalità, alla crescita della professionalità e alla partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica.
 
La Regione opera, nel quadro della riforma degli ordinamenti pubblici, per la realizzazione di una politica attiva del lavoro e favorisce lo sviluppo della professionalità dei lavoratori come fattore evolutivo dell'assetto produttivo e dell'organizzazione del lavoro nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale.
 
In particolare, la formazione professionale disciplinata dalla presente legge concorre a:
a) 
realizzare la piena occupazione mediante l'introduzione dei giovani nelle attività lavorative, il reinserimento dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva e di trasformazione economica, la mobilità professionale dei lavoratori;
b) 
superare gli squilibri territoriali e sociali;
c) 
rimuovere le cause che impediscono la parità di diritti ed opportunità sociali e lavorative fra uomini e donne;
d) 
sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro degli invalidi e dei portatori di menomazioni;
e) 
promuovere il reinserimento nella società dei detenuti presso gli istituti di rieducazione e di pena.
Art. 3. 
(Soggetti della formazione professionale)
 
Le iniziative di orientamento e formazione professionale, disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle competenze regionali, sono rivolte a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e concernono i settori produttivi di beni e di servizi per le attività di lavoro dipendente, autonomo od associato e per le prestazioni professionali.
 
Alle attività di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, nel rispetto della normativa vigente.
Titolo II. 
PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 4. 
(La formazione professionale come sistema formativo regionale)
 
La Regione organizza e disciplina la formazione professionale come sistema nell'ambito della normativa nazionale ed europea.
 
Il sistema formativo regionale è:
 
- programmato, in quanto inteso a valorizzare le risorse umane in connessione con lo sviluppo sociale e con le finalità della programmazione economica;
 
- organico, in quanto correla e coordina la molteplicità delle esigenze di formazione, in un quadro omogeneo di obiettivi formativi;
 
- progettuale, in quanto intende la professionalità come formazione globale, e quindi come capacità di organizzare i fattori tecnologici, economici, sociali e culturali in relazione alla produzione di beni e di servizi, ed alla partecipazione allo sviluppo sociale ed economico;
 
- flessibile, in quanto organizzato in cicli e unità formative corrispondenti con le esigenze differenziate degli utenti e con la dinamica del lavoro e tali da consentire una efficace gestione della mobilità professionale;
 
- pluralistico, poiché inteso a valorizzare le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialità associativa ed aggregativa quali condizioni di sviluppo di vita democratica e di creatività formativa;
 
- aperto, in quanto atto a recepire il contributo sociale, culturale tecnologico delle realtà regionali nazionali e internazionali.
 
Detto sistema mira a consentire la formazione professionale ricorrente lungo l'intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente. Esso si collega con il Sistema Scolastico e con il mondo produttivo di beni e di servizi, in modo da favorire un rapporto costante tra formazione scuola, lavoro.
Titolo III. 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 5. 
(Organizzazione del sistema di formazione professionale)
 
La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge e mediante il metodo della programmazione, organizza il sistema regionale di formazione professionale.
 
Il sistema formativo regionale si realizza attraverso:
a) 
l'approvazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e degli ordinamenti didattici;
b) 
la delega delle funzioni amministrative;
c) 
l'utilizzo delle strutture degli Enti di cui all' articolo 5, 2° comma, della legge 21-12-1978, n. 845 ;
d) 
l'adozione dei provvedimenti e l'approntamento delle strutture di cui all'art. 13 della presente legge.
 
I Comitati comprensoriali concorrono alla predisposizione dei programmi e dei piani di formazione professionale e ne coordinano la gestione.
 
Le Province concorrono alla definizione degli indirizzi della programmazione regionale e possono partecipare alla gestione delle attività formative.
 
I rapporti amministrativi e finanziari tra gli enti delegati e le Province sono disciplinati per il tramite di convenzione.
Art. 6. 
(Le procedure della programmazione)
 
La Giunta Regionale, contestualmente alla predisposizione del piano regionale di sviluppo e con le procedure di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43 , presenta uno schema di piano pluriennale che reca le direttive generali ed i criteri per l'esercizio delle deleghe in materia di formazione professionale e per l'elaborazione dei documenti di cui al successivo articolo 7.
 
Tale schema, unitamente al parere espresso dalla Commissione consiliare competente, costituisce la proposta di piano pluriennale della formazione professionale.
 
I Comitati comprensoriali elaborano, sentiti gli Enti di cui alla lettera d) ed f) dell' articolo 3 della legge 21-12-78, n. 845 , un motivato parere sulla proposta di piano pluriennale di formazione professionale, nell'ambito delle procedure di approvazione del Piano socio-economico e territoriale di comprensorio di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale 19-8-77, n. 43 .
 
Sulla base delle indicazioni regionali e comprensoriali, gli Enti delegati, sentiti i Consigli scolastici distrettuali, predispongono il piano pluriennale e, entro il 15 marzo di ciascun anno, il programma annuale.
 
La Giunta Regionale, sulla base dei documenti programmatici di cui ai commi precedenti, formula una proposta organica di programma, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.
Art. 7. 
(Piani pluriennali e programmi annuali)
 
Il piano pluriennale della formazione professionale è costituito dai seguenti documenti:
a) 
stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione socio-economica, alle prospettive occupazionali e ai progetti di riconversione e ristrutturazione dei diversi settori della regione, articolati per aree comprensoriali;
b) 
rilevazione dello stato della formazione professionale;
c) 
definizione ordinata per aree comprensoriali degli obiettivi del piano articolati per settori produttivi, tipologie, fasce di mansioni;
d) 
analisi e previsione dei costi in correlazione con gli obiettivi;
e) 
previsione delle disponibilità finanziarie precisando le fonti di finanziamento;
f) 
definizione dei criteri per il riparto delle risorse evidenziando i nuovi investimenti;
g) 
indicazioni circa le modalità di attuazione del piano ivi compresi gli adempimenti amministrativi necessari;
h) 
criteri e obiettivi per le iniziative di ricerca ed innovazione didattica;
i) 
progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;
l) 
il censimento delle strutture e laboratori delle scuole statali, utilizzabili per la formazione professionale.
 
Il programma annuale, con riferimento alla programmazione pluriennale, indica gli obiettivi od i criteri di attuazione degli interventi ed, in particolare, definisce per ciascuna iniziativa:
a) 
il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica;
b) 
la localizzazione;
c) 
la durata in ore;
d) 
il numero massimo e minimo degli allievi;
e) 
i criteri di ammissibilità in relazione alla scolarità acquisita ed al livello di formazione da raggiungere;
f) 
il Centro o struttura presso cui è svolta e la forma di gestione;
g) 
i costi e l'importo dei contributi finanziari della Regione e degli altri Enti.
 
Il programma comprende inoltre indicazioni per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e amministrativo ai vari livelli.
Art. 8. 
(Competenze della Regione)
 
Restano di competenza della Regione, oltre quanto altro stabilito dalla presente legge, le funzioni amministrative concernenti:
a) 
l'attuazione di eventuali specifiche iniziative definite dalla programmazione pluriennale ed annuale che non risultino realizzabili da parte degli Enti delegati;
b) 
la redazione e la trasmissione della relazione annuale al Ministero del Lavoro;
c) 
la verifica della persistenza delle condizioni di cui all' art. 5 terzo comma, della legge 21-12-78, n. 845 e della gestione finanziaria degli Enti non soggetti a controllo da parte dei Comitati regionali di controllo;
d) 
il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.
 
Al fine di garantire organicità di indirizzi e coerenza delle attività formative con le finalità della presente legge, le funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale previste dalla legislazione vigente sono coordinate dall'Assessore alla formazione professionale.
Art. 9. 
(Commissione per la formazione professionale)
 
E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione per la formazione professionale, alla quale sono attribuiti compiti di consulenza e proposta.
 
Tale Commissione è composta da:
 
- l'Assessore competente che la presiede e la convoca;
 
- un numero di esperti non superiore a 11, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 6;
 
- due esperti designati dall'U.R.P.P.;
 
- un esperto designato dall'A.N.C.I..
 
Gli esperti di cui al comma precedente sono individuati tra persone competenti nel campo della formazione professionale e della ricerca sui temi della professionalità, dell'organizzazione del lavoro, dell'occupazione e della determinazione dei fabbisogni formativi; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisiti nei relativi settori.
 
Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato alla formazione professionale.
 
Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi ed i pareri necessari allo svolgimento della propria attività, la Commissione si avvale degli apporti delle rappresentanze regionali del mondo del lavoro e della produzione, della scuola e degli Enti di cui all' articolo 5 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
La Commissione scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
Art. 10. 
(Progettazione formativa ed ordinamenti didattici)
 
La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando ai diversi livelli la funzione di progettazione formativa.
 
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e nell'ambito delle disposizioni statali e delle direttive della Comunità Economica Europea, approva gli ordinamenti didattici.
 
Tali ordinamenti, nel quadro di un continuo adeguamento dei contenuti all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono:
a) 
gli obiettivi, il livello formativo e le capacità operative da raggiungere mediante gli interventi, in aderenza alle fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee disciplinate dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) 
i requisiti di ammissione;
c) 
gli indirizzi per la predisposizione dei programmi didattici;
d) 
le attrezzature necessarie;
e) 
i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento, in applicazione di quanto disposto al 1° comma, lettera a) dell'art. 18 della legge 21-12-1978, n. 845 .
Art. 11. 
(Tipologie)
 
Le attività di formazione professionale promosse dalla Regione comprendono:
 
- corsi di formazione e di orientamento professionale;
 
- stages e tirocini sul lavoro;
 
- convegni e seminari;
 
- ricerche finalizzate allo svolgimento delle attività di formazione professionale.
 
Tali attività sono rivolte:
a) 
alla qualificazione e specializzazione per il primo inserimento al lavoro di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico, o che siano in possesso di una preparazione superiore;
b) 
alla qualificazione degli apprendisti e dei giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni;
c) 
all'aggiornamento dei tecnici e dei quadri intermedi superiori;
d) 
alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori che nei diversi campi di attività siano coinvolti da processi di trasformazione tecnologica o dell'organizzazione del lavoro, oppure intendano migliorare le proprie capacità professionali;
e) 
all'aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori dei servizi della Pubblica Amministrazione locale;
f) 
alla qualificazione per l'esercizio di attività lavorativa autonoma;
g) 
alla riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento di lavoratori autonomi;
h) 
alla qualificazione degli informatori socio-economici per il settore agricolo;
i) 
alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
l) 
all'inserimento nell'attività di formazione professionale di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
m) 
alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali;
n) 
al reinserimento nella società dei detenuti presso gli istituti di rieducazione e di pena.
Titolo IV. 
DELEGA
Art. 12. 
(Delega ai Comuni delle funzioni amministrative)
 
Le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale previste dalla presente legge sono delegate ai Comuni perché le esercitino attraverso le modalità organizzative ed istituzionali di cui alla L.R. 8-8-1977, n. 39 , negli ambiti territoriali di cui alla L.R. 9-7-1976, n. 41 .
 
Gli Enti delegati, attraverso i Consorzi richiamati nel primo comma, per esercitare le funzioni loro attribuite si avvalgono:
 
- dei propri servizi ed uffici;
 
- dei servizi ed uffici regionali, secondo le procedure di cui alla L.R. 20-2-79, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- dei servizi e delle attività delle amministrazioni provinciali, secondo le modalità previste dall'art. 5 della presente legge; possono altresì avvalersi:
 
- dei servizi e delle attività di altri Enti pubblici e privati per il tramite delle convenzioni di cui al successivo art. 14, ai sensi dell' art. 5 della legge 21-12-78, n. 845 .
 
Qualora gli Enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta Regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.
Art. 13. 
(Modalità di trasferimento delle funzioni amministrative)
 
La Regione, allo scopo di rendere coordinato ed efficiente il complesso degli interventi pubblici di formazione professionale ed omogenea nelle forme la gestione di tali interventi, provvede al riordino ed alla ristrutturazione delle istituzioni pubbliche presenti a livello regionale operando, ove si renda necessario, al loro scioglimento o accorpamento.
 
La Giunta Regionale, altresì, adotta opportuni provvedimenti intesi a favorire, presso gli Enti delegati, l'istituzione di servizi e strutture che assicurino l'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge.
 
La Giunta Regionale può promuovere e finanziare la creazione di strutture consortili o associative operanti negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 4-6-1975, n. 41 , aventi compiti di supporto tecnico all'attività formativa degli Enti delegati.
 
Gli Enti delegati possono avvalersi, per l'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, delle strutture di cui al comma precedente e ne definiscono, in relazione alle proprie esigenze, gli specifici compiti.
 
L'attribuzione delle funzioni amministrative e la messa a disposizione dei beni e del personale si attua, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, anche gradualmente e per singole funzioni, con deliberazione del Consiglio Regionale entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio Regionale.
Titolo V. 
ATTUAZLONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 14. 
(Convenzioni)
 
La Regione stipula le convenzioni previste dall' art. 5, secondo comma, lett. b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , in deroga alla normativa di cui al titolo II della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 . Alla stipula di tali convenzioni si provvede previo accertamento dei requisiti indicati nel terzo comma dello stesso art. 5 della legge n. 845/1978 , sentiti gli Enti delegati.
[1]
 
La Regione approva uno schema di convenzione tipo, ispirato ai seguenti principi:
a) 
a tutti gli Enti è assicurata omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
b) 
agli Enti convenzionati sono garantiti la responsabilità gestionale ed il rispetto della loro proposta formativa;
c) 
gli Enti gestori sono tenuti a provvedere all'adeguamento delle attività formative dei Centri convenzionati in relazione alle condizioni determinate dalla Regione;
d) 
la Regione provvede all'assistenza tecnica ed alla vigilanza dell'attività degli Enti convenzionati.
 
La Regione approva inoltre uno schema-tipo di convenzione tra le istituzioni di cui all' art. 5 della legge 21-12-78, n. 845 , e le imprese, per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 15 della stessa legge, assicurando:
a) 
la completa copertura degli allievi e del personale dai rischi di infortunio;
b) 
la finalizzazione dell'attività lavorativa a scopi di apprendimento.
 
I titolari di delega, per l'attuazione dei piani e dei programmi di formazione professionale, possono avvalersi degli Enti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
La Regione può riconoscere e contribuire al finanziamento di attività formative derivanti da altre convenzioni stipulate per iniziativa degli Enti di formazione professionale di cui all' articolo 5, 2° comma, della legge 21-12-1978, n. 845 e intese al raggiungimento delle finalità della presente legge.
 
La Regione può altresì stipulare, sentite le Organizzazioni sindacali e in relazione a particolari esigenze formative, specifiche convenzioni con imprese e loro consorzi nell'ambito dei programmi e dei piani di formazione professionale.
Art. 15. 
(Strutture per lo svolgimento delle attività di formazione professionale)
 
Sono considerati Centri di formazione professionale le unità formative di base costituite, con carattere di stabilità e di continuità, dall'insieme di operatori e di strumenti idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattico-formativa in ordine agli obiettivi formativi fissati dalle disposizioni e dai programmi nazionali e regionali.
 
I Centri di formazione professionale hanno altresì compiti di raccolta ed elaborazione delle esperienze formative e didattiche e di informazioni concernenti l'evoluzione tecnologica e della organizzazione del lavoro, nonché compiti di elaborazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.
 
I soggetti delegati realizzano i programmi annuali di attività formative tramite Centri ed altre strutture idonee proprie o di Enti pubblici o di Enti convenzionati.
 
Ai fini di cui ai precedenti commi gli Enti delegati, in accordo e collaborazione con la Regione, possono realizzare Centri di formazione idonei a rispondere a particolari esigenze formative presenti sul territorio, non comprese nei programmi ed attività degli Enti di cui all' articolo 5 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
L'attivita didattica del Centro si esplica, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'art. 11 della presente legge, mediante il lavoro interdisciplinare e di gruppo, espressione della collegialità degli operatori del Centro stesso, nella distinzione dei ruoli e delle competenze.
 
Gli Enti di cui all' articolo 5 della legge 21-12-1978, n. 845 , hanno il compito di promuovere ed organizzare i rapporti del personale dei Centri da loro dipendenti con la realtà sociale ed economica e con gli Istituti di elaborazione scientifica e culturale, per assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Centri e per l'aggiornamento dell'attività didattica e in modo da utilizzare anche per lo svolgimento di essa le risorse tecnologiche ed umane esterne al Centro.
Art. 16. 
(Partecipazione e controllo sociale)
 
Gli Enti delegati assicurano il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti delle categorie sociali e degli altri Enti interessati, al fine di garantire la corrispondenza dell'azione formativa con le esigenze occupazionali e produttive connesse con la evoluzione tecnologica ed economica e la mobilità professionale.
 
Gli Enti delegati garantiscono inoltre a tutti coloro che partecipano alle attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione didattica.
Art. 17. 
(Innovazione didattica)
 
La Regione, allo scopo di favorire il costante miglioramento dei contenuti tecnico scientifici e delle metodologie, promuove e sostiene, nell'ambito della programmazione annuale, attività didattiche innovative di formazione professionale.
 
Tali attività sono volte ad agevolare i processi di apprendimento e ad assicurare la razionalità e l'efficacia dell'impiego delle risorse culturali, umane, tecnologiche e finanziarie in rapporto agli obiettivi definiti dagli ordinamenti didattici.
Art. 18. 
(Alternanza di studio e lavoro)
 
La Regione, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui al precedente articolo 7, provvede a promuovere, anche avvalendosi delle speciali convenzioni di cui al 5° comma dell'art. 14 della presente legge, iniziative di formazione professionale da attuarsi mediante l'alternanza tra studio e lavoro per tutte le attività previste dalla presente legge.
 
Le iniziative attuate mediante l'alternanza tra studio e lavoro sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal precedente art. 11.
 
Il conseguimento dell'attestato di qualifica per i partecipanti è disciplinato dalle stesse modalità, criteri e contenuti di cui agli artt. 11 e 25 della presente legge.
 
L'organizzazione dell'attività didattica è conseguente agli ordinamenti di cui all'art. 10 della presente legge e tiene conto dei processi di apprendimento sul lavoro conseguenti alle modalità di svolgimento delle diverse iniziative previste dal presente articolo.
 
Tali iniziative, in particolare, comprendono:
a) 
le attività formative previste dalla legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni;
b) 
le attività a favore degli apprendisti di cui alla legge 19-1-1955, n. 25 ;
c) 
i cantieri di lavoro ed i cantieri scuola di cui alla legge 29-4-1949, n. 264 .
Art. 19. 
(Iniziative di formazione per i lavoratori autonomi)
 
I piani pluriennali ed i programmi annuali delle attività di formazione professionale tengono conto, ai sensi dell' art. 4 - lettera c) della legge 21-12-78, n. 845 , nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa.
 
Le attività formative a favore degli agricoltori sono organizzate, con riferimento alla durata ed al periodo di attuazione delle attività medesime, in conformità delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stazionalità dei cicli produttivi.
Art. 20. 
(La formazione professionale degli apprendisti)
 
La Giunta Regionale prende accordi e stipula convenzioni con categorie ed imprese allo scopo di agevolare gli apprendisti che intendono partecipare a periodi di studio alternati a periodi di lavoro, volti al conseguimento di un attestato di qualifica.
 
Nell'ambito degli accordi di cui al comma precedente, la Regione può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.
 
La Regione promuove iniziative atte a valorizzare i prodotti dell'artigianato quale espressione culturale ed artistica delle tradizioni locali e, a tal fine, secondo il disposto dell'art. 11 della presente legge, possono essere istituiti presso laboratori artigiani corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l'apprendimento del mestiere.
 
La Giunta Regionale stipula con gli Istituti assicuratori apposite convenzioni per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Art. 21. 
(Norme per la formazione degli operatori sanitari)
 
Le attività rivolte sulla formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari non medici sono disciplinate dalla presente legge, nel quadro della normativa statale vigente in materia.
 
La Regione, con apposito provvedimento deliberativo e nel quadro delle procedure di riordino di cui al precedente articolo 13, autorizza l'istituzione delle scuole di formazione e dei corsi di specializzazione per il personale sanitario non medico, ne approva lo Statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo di allievi da ammettere.
 
La Regione promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale.
 
Le attività di tirocinio previste dai programmi delle scuole e corsi di cui al comma precedente sono regolate, nell'ambito della legislazione statale e delle norme contrattuali, da apposite convenzioni tra gli Enti ed istituzioni interessati sulla base di un modello di convenzione-tipo predisposto dalla Giunta Regionale.
 
A favore degli allievi non dipendenti che partecipano alla attività di cui al comma precedente può essere disposta, con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, l'erogazione di una speciale indennità di tirocinio.
[2]
 
Al personale impegnato nelle attività di formazione degli operatori sanitari. socio-assistenziali ed educativi non si applicano le disposizioni previste dai successivi articoli 31, 32 e 33, fino alla entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 30 della presente legge.
Art. 22. 
(Attività di formazione per invalidi e menomati)
 
La Regione favorisce la partecipazione degli invalidi e dei menomati alle attività di formazione professionale.
 
Le iniziative di cui al 1° comma, intese a valorizzare le effettive potenzialità di apprendimento dei soggetti, sono finalizzate all'inserimento al lavoro e raccordate con i servizi sociali territoriali allo scopo di assicurare organicità degli interventi.
Art. 23. 
(Attività per allievi privi dell'obbligo scolastico e rientri scolastici)
 
Gli Enti delegati, d'intesa con la Regione, promuovono a favore degli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico attività didattiche integrative dei programmi di formazione professionale, da attuarsi a cura della competente autorità scolastica e finalizzate al conseguimento del titolo medesimo.
 
Le attività di cui al comma precedente hanno lo scopo di assicurare a tutti gli allievi parità nei livelli culturali di ingresso per la frequenza dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 11, 2° comma, lettera a) della presente legge.
 
La Regione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso opportuni contatti con le autorità scolastiche, l'eventuale rientro nei processi scolastici di giovani che già abbiano acquisito un'esperienza lavorativa.
Art. 24. 
(Autorizzazioni e revoche)
 
La Regione nell'ambito delle procedure di approvazione del programma annuale, provvede ad autorizzare le attività formative volte al conseguimento di attestati di qualifica ovvero finalizzate al conseguimento di diplomi rilasciati dalle competenti autorità statali ai sensi della legislazione vigente.
 
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono subordinate all'accertamento delle effettive possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e relativi ordinamenti didattici.
 
La Giunta Regionale può disporre in ogni momento, sentita la Commissione Consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno le condizioni per il normale funzionamento delle attività formative.
 
In tal caso la Giunta Regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli allievi il regolare completamento del ciclo formativo.
Art. 25. 
(Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici)
 
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità degli ordinamenti didattici.
 
Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e composte da:
[3]
 
- il Presidente designato dall'Assessore regionale competente;
 
- un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 
- un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
 
- un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 
- un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
 
- un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
 
Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all' art. 14, 2° comma, della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
L'attestato è firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.
 
Le Commissioni esaminatrici dei corsi per gli operatori sanitari non medici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale e sono composte secondo le specifiche disposizioni legislative statali.
[4]
 
Per la durata e la conclusione dei corsi destinati agli operatori sanitari non medici si applicano le disposizioni statali vigenti.
 
Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.
 
Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
 
Per qualifiche che richiedono conoscenze o addestramento di particolare impegno possono essere richieste prove intermedie.
Art. 26. 
(Diritti dei frequentanti le attività formative)
 
La Regione contribuisce e rende effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze ed agevolazioni, da stabilire con appositi provvedimenti.
 
La Regione interviene a favore dei frequentanti le attività di formazione professionale previste dai programmi annuali con dotazioni di materiale didattico d'uso corrente anche individuale.
 
Gli allievi dei corsi di cui alla lettera a) secondo comma del precedente art. 11, oltre a quanto previsto dalla legge 21-12-1978, n. 845 , hanno diritto alle prestazioni previste dalla normativa vigente per gli studenti della scuola secondaria.
Art. 27. 
(Orientamento professionale)
 
Gli Enti delegati, d'intesa con la Regione, per l'attuazione dei piani pluriennali e dei programmi annuali, ed in relazione alle finalità della presente legge, promuovono le attività di orientamento professionale presso le Comunità locali, negli ambienti di lavoro e nelle scuole, secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 10 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
La Giunta Regionale provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione degli elementi conoscitivi in ordine:
a) 
alle dinamiche dell'occupazione;
b) 
all'evoluzione dei contenuti delle professioni in relazione all'organizzazione del lavoro;
c) 
all'ordinamento scolastico;
d) 
all'ubicazione delle scuole e delle attività di formazione professionale sul territorio regionale;
e) 
alla scolarità;
f) 
alle propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;
g) 
alle propensioni e scelte delle donne per l'inserimento in attività lavorative nuove.
 
Allo scopo di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento professionale di cui al presente articolo con le attività di orientamento scolastico, la Giunta Regionale prende opportuni accordi con le competenti autorità scolastiche.
 
Gli Enti delegati adottano apposite iniziative nei confronti dei Consigli scolastici distrettuali, al fine di conoscerne le indicazioni programmatiche in materia di ordinamento professionale.
Art. 28. 
(Presa d'atto di attività formative libere e attestati di frequenza e profitto)
 
Le attività formative organizzate da soggetti diversi da quelli indicati nell' art. 5 della legge 21-12-1978, n. 845 possono ottenere la "presa d'atto" con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
 
I soggetti di cui al primo comma devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
a) 
disporre di locali adatti e salubri secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici;
b) 
disporre dei necessari mezzi tecnici e didattici;
c) 
assegnare gli incarichi di direzione ed insegnamento a persone in possesso di requisiti professionali e didattici corrispondenti a quelli previsti per l'iscrizione alle graduatorie per le scuole statali o a quelle regionali per la formazione professionale;
d) 
applicare al personale dipendente a tempo indeterminato il contratto nazionale di categoria.
 
Qualora si tratti di soggetti privi di personalità giuridica propria, le persone fisiche che ne abbiano la responsabilità giuridica devono documentare di essere maggiorenni o autorizzati dal tribunale all'esercizio d'impresa, cittadini italiani e di non aver subito condanne penali tali da pregiudicare l'accesso all'impiego statale.
 
La Giunta Regionale disciplina con apposito provvedimento le modalità di presentazione delle domande e dispone opportuni controlli tesi ad accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.
 
La "presa d'atto" ha efficacia annuale e può essere revocata o sospesa qualora si rilevi l'assenza di uno dei requisiti indicati al precedente 2° comma.
 
L'Amministrazione Regionale si riserva di controllare in ogni momento la conformità dell'attività svolta ai requisiti richiesti dalla presente legge.
 
A coloro che frequentano le attività formative, che abbiano ottenuto la "presa d'atto" ai sensi del presente articolo, viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto su modello predisposto dall'Amministrazione Regionale.
 
Tali attestati non hanno validità giuridica agli effetti di cui all' art. 14 della legge 21-12-1978, n. 845 .
Art. 29. 
(Norme per l'accesso al Fondo Sociale Europeo)
 
La Regione presenta, per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai competenti organi della Comunità Economica Europea progetti di formazione professionale finalizzati a specifiche occasioni di impiego e ne autorizza la presentazione da parte degli organismi indicati all'art. 8 della Decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 71/66 CEE e successive modificazioni.
 
La presentazione dei progetti di cui al comma precedente può essere autorizzata qualora gli stessi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge e compatibili con i limiti massimi indicati annualmente dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le procedure per le domande di autorizzazione di cui ai commi precedenti, i requisiti e le modalità di attuazione delle iniziative, l'erogazione di eventuali finanziamenti integrativi a carico del bilancio regionale.
Titolo VI. 
PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 30. 
(Condizioni economiche e normative)
 
Il personale espressamente assunto ed attualmente addetto allo svolgimento di attività di formazione professionale e che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia dipendente di ruolo o a tempo indeterminato di istituzioni pubbliche o gestite da Enti pubblici cui all' art. 5, secondo comma lettera a) della legge 21-12-78, n. 845 , è attribuito, secondo le modalità di cui al precedente art 13, agli Enti delegati.
 
Il trattamento economico e normativo del personale di cui al comma precedente è stabilito da apposita legge regionale di primo inquadramento nei ruoli degli Enti delegati e di recepimento dell'accordo sindacale di cui all' art 9 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente il trattamento economico e giuridico del personale attribuito agli Enti delegati è quello attualmente in vigore nella formazione professionale.
 
Altro personale di ruolo o a tempo indeterminato, inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello di cui al comma precedente, mantiene, fino all'entrata in vigore della legge di cui al secondo comma, il trattamento economico e giuridico in atto e viene posto alle dipendenze funzionali degli Enti delegati mediante il comando.
 
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente degli Enti di cui all' art. 5, secondo comma lettera b) della legge 21-12-1978, n 845 , è regolato dal contratto nazionale di categoria degli Enti terzi della formazione professionale.
 
Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, oltre, al personale di cui ai commi precedenti, le istituzioni pubbliche e private possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza.
 
La Regione stabilisce con apposito provvedimento, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dagli Enti di formazione professionale, i limiti massimi di spesa per la remunerazione delle collaborazioni esterne di cui al comma precedente.
Art. 31. 
(Formazione ed aggiornamento del personale)
 
La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale ed il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.
 
In un quadro di formazione permanente gli Enti delegati, d'intesa con la Regione, nell'ambito dei piani pluriennali e dei programmi annuali, predispongono organici interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nelle attività formative, rispettando la presenza delle diverse proposte formative.
 
La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale avviene attraverso iniziative dirette della Regione o degli Enti delegati o tramite convenzioni con le Università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli Enti di formazione di cui all' articolo 5 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
Allo scopo di favorire un continuo scambio di idee ed esperienze tra la formazione professionale, i settori produttivi ed il mondo della scienza e della cultura, gli Enti delegati si avvalgono del concorso di istituzioni culturali e scientifiche, imprese, Enti di formazione ed esperti.
 
La Regione adotta gli opportuni provvedimenti per coordinare le attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento svolte dagli Enti delegati o convenzionati e per favorire la partecipazione del personale della formazione professionale agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 32. 
(Albo professionale)
 
Il personale addetto alla formazione professionale è iscritto in un apposito albo regionale.
 
I criteri di iscrizione all'albo saranno precisati con successivo provvedimento normativo del Consiglio Regionale.
 
L'albo viene conservato ed aggiornato presso l'Assessorato regionale competente.
 
L'iscrizione è gratuita.
Art. 33. 
(Commissione paritetica consultiva per la mobilità e le assunzioni del personale della formazione professionale.)
 
E' costituita presso l'Assessorato regionale competente la Commissione paritetica consultiva per la mobilità e le assunzioni del personale della formazione professionale.
 
La Commissione, nominata annualmente entro il 30 maggio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composta da:
 
- l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;
 
- i rappresentanti degli Enti delegati in numero non superiore a sei;
 
- i rappresentanti designati dagli Enti di cui all' art. 5 secondo comma lett. b) della legge 21-12-1978, n. 845 , di maggior rilevanza regionale, compresi gli Enti firmatari del contratto nazionale di categoria;
 
- i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
 
Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario designato dall'Assessore competente.
 
La Commissione assolve alle disposizioni contenute nel vigente contratto nazionale di categoria per i dipendenti degli Enti privati che svolgono attività di formazione professionale.
Titolo VII. 
FINANZIAMENTI E NORME TRANSITORIE
Art. 34. 
(Finanziamenti)
 
Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1980 appositi capitoli rispettivamente denominati: "Spese per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento professionale" e "Spese per gli investimenti nel campo della formazione professionale" il cui stanziamento sarà determinato per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio.
 
Gli oneri per le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente dal servizio sanitario regionale, di cui al terzo comma del precedente articolo 21, sono imputati al fondo sanitario regionale.
Art. 35. 
(Norme transitorie)
 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il piano pluriennale della formazione professionale.
 
Fino all'emanazione dei provvedimenti di delega di cui al precedente articolo 13, la gestione delle attività formative pubbliche resta affidata agli Enti che attualmente ne hanno la titolarità.
 
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 13 ed in relazione alla stipula del contratto nazionale di cui all' articolo 9 della legge 21-12-1978, n. 845 la Regione, sentite le organizzazioni sindacali e gli Enti interessati, provvede con apposito regolamento adottato dal Consiglio a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 33 della presente legge.
 
Tutte le autorizzazioni per l'istituzione di scuole o corsi per la formazione di operatori sanitari non medici, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge, sono revocate.
 
Le nuove autorizzazioni saranno deliberate dalla Giunta Regionale con l'approvazione del piano formativo per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
In ogni caso sarà consentita la conclusione dell'anno scolastico in corso e di quelli necessari al completamento dei corsi di durata pluriennale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 febbraio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Il primo comma dell'articolo 14 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 1984.

[2] In questo comma dell'articolo 21 dopo le parole "A favore degli allievi" sono state aggiunte le parole "non dipendenti", dopo le parole "alla attività" è stata aggiunta la parola "formativa" e sono state abrogate le parole " di cui al comma precedente" ad opera dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1980.

[3] Nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "o dall'Assessore dallo stesso delegato" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 1988.

[4] Nel comma 5 dell'articolo 25 le parole "laddove e' previsto un rappresentante del Ministero della Sanita' o del Medico provinciale, esso e' sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Sanita'" sono state abrogate ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 49 del 1980.