Legge regionale n. 7 del 18 febbraio 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , per finanziamenti integrativi a favore di Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari e Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, beneficiari dei finanziamenti per Edilizia Pubblica Residenziale."
(B.U. 27 febbraio 1980, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 17 maggio l976, n. 28, sono sostituiti dal seguente art. 1: "
La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt 55 lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , art. 6 della legge 16-10-75, n. 492 , artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:
a)
divieto di cessione in proprietà degli alloggi, e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa;
b)
rivalutazione del canone di locazione;
c)
pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4, 5 e 5 bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma.
"
Art. 2. 
 
L' art. 4 della legge regionale 17-5-76, n. 28 , è sostituito dal seguente: "
Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 , possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1, beneficiari dei contributi previsti dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, numero 457 , e dei fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:
1) interessi, diritti, commissioni;
2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;
3) oneri fiscali e vari;
4) spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura superiore al 3% annuo.
Le cooperative edilizie di cui al 1° comma potranno richiedere al Presidente della Giunta Regionale, che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati.
"
Art. 3. 
 
All' art. 5 della legge 17 maggio 1976, n. 28 , sono aggiunti i seguenti commi: "
A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti degli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 80.
Al finanziamento integrativo della quota massima mutuabile ai sensi dell' art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , si provvederà mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del Finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge.
"
Art. 4. 
 
La legge 17 maggio 1976, n. 28 , è integrata con il seguente art. 5 bis:"
Per far fronte alle necessità di edilizia agevolata in corso di costruzione al 1° gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, è concedibile un finanziamento integrativo con le modalità di cui al comma 4° del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente, fra l'altro, la contabilità della revisione dei prezzi contrattuali, e comunque nella misura massima del 20% del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.
L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge. "
Art. 5. 
 
L'art. 7 della stessa legge è sostituito dal seguente: "
I mutui di cui agli articoli precedenti sono garantiti da ipoteca di 1° grado, e fruiscono della garanzia integrale della regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri occorsi.
"
Art. 6. 
 
L' ultimo comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1976, n. 28 , è sostituito dai seguenti ultimi tre commi: "
Il canone di locazione come sopra determinato dovrà essere aumentato o diminuito all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'lSTAT, verificatosi nel biennio precedente, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 , tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari.
".
Art. 7. 
 
La legge 17 maggio 1976, n. 28 , è integrata dal seguente articolo 14 bis: "
Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente articolo 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di 1.150 milioni.
Per la concessione dei finanziamenti integrativi di cui agli articoli 5 e 5 bis della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di 2.640 milioni.
Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di 110 milioni.
All'onere complessivo di 3.900 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:
- capitolo n. 7710 con la denominazione "Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché a favore di Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 1.150 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo n. 7720 con la denominazione "Contributi in annualità a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" e con lo stanziamento di 2.640 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo n. 7730 con la denominazione "Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" e con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al capitolo n. 7670 del bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti d'impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1980
Aldo Viglione