Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 1980  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 : Coltivazione di cave e torbiere."
(B.U. 27 febbraio 1980, n. 9)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il terzo comma dell'art. 6 è così modificato: "
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati
".
 
L'art. 6, dopo il terzo comma è integrato con il seguente: "
Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi
".
 
L'art. 24 è sostituito con il seguente testo: "
(Oneri finanziari)
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del Bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi Bilanci.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1980
Aldo Viglione