"Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 : Coltivazione di cave e torbiere."
(B.U. 27 febbraio 1980, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 6 è così modificato: "
".
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati
L'art. 6, dopo il terzo comma è integrato con il seguente: "
".
Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi
L'art. 24 è sostituito con il seguente testo: "
"
(Oneri finanziari)
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del Bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi Bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1980
Aldo Viglione