Legge regionale n. 5 del 28 gennaio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea."
(B.U. 06 febbraio 1980, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Parco naturale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituito, con la presente legge, il Parco naturale del Sacro Monte di Crea Ente di diritto pubblico.
 
All'interno del Parco naturale è individuata un'area classificata come area attrezzata.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, incidente sui Comuni di Serralunga di Crea e Ponzano, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:
a) 
con linea continua, il parco naturale;
b) 
con linea tratteggiata, l'area attrezzata, comprendente il Santuario, il Convento e le relative attrezzature ricettive e di servizio.
 
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale del Sacro Monte di Crea", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43 , le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea sono:
 
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali ed architettoniche del parco naturale e dell'area attrezzata;
 
2) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale;
 
3) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali e architettonici presenti nel parco naturale, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali le cappelle, che costituiscono una componente inscindibile con l'assetto dell'area forestale in cui sono inserite;
 
4) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione del territorio a fini scientifici, didattici, culturali, ricreativi.
Art. 4. 
(Durata della destinazione )
 
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[1] 
(Direzione e amministrazione)
 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano;
b) 
tre rappresentanti, designati dal Consiglio Regionale.
[2]
 
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Lo Statuto deve prevedere:
a) 
il Consiglio Direttivo;
b) 
il Presidente, da eleggersi fra i membri del Consiglio Direttivo.
 
Lo Statuto deve prevedere inoltre la stipulazione di una convenzione tra Parco e Amministrazione Diocesana del Sacro Monte di Crea, che deve definire i rapporti che intercorrono fra i due Enti.
 
La convenzione di cui al comma precedente deve stabilire:
a) 
il regime di accessibilita e di fruizione pubblica alle due aree del Parco;
b) 
l'affidamento dei compiti di gestione del patrimonio forestale al Consiglio Direttivo;
c) 
le modalità di concorso nell'opera di recupero e manutenzione delle cappelle;
d) 
la promozione di iniziative atte alla utilizzazione del Parco a scopi scientifici, didattici, culturali, ricreativi, a carico del Consiglio Direttivo.
 
I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale
[3]
 
I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono predisposti di intesa con la Giunta Regionale.
 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, e dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano.
Art. 6. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale sentito il Consiglio Direttivo e l'Amministrazione Diocesana del Sacro Monte di Crea.
Art. 7. 
(Controllo)
 
Il Consiglio Direttivo del Parco del Sacro Monte di Crea redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alle attività di amministrazione e di direzione del Parco, che vengono approvati dalla Giunta Regionale.
 
I bilanci di cui al comma precedente devono essere presentati alla Giunta Regionale:
a) 
il bilancio preventivo entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
b) 
il rendiconto consuntivo finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate, e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 8. 
(Vincoli e permessi)
 
Sull'intero territorio del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e dell'area attrezzata in esso compresa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;
f) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti;
g) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
 
Nel territorio del Parco sono ammesse le attività agricole nelle forme e nei terreni entro cui le stesse sono attualmente praticate.
 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
 
Nell'area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti solo se previsti dall'apposito piano particolareggiato esteso a tutta l'area attrezzata.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
[4]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e g) ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[5]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 1.0.000.000.
[6]
 
Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla prescrizione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
[7]
 
Delle violazioni viene redatto, da personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
[8]
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza )
 
La vigilanza del Parco naturale del Sacro Monte di Crea è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
 
Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al 3° comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.
[9]
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione " Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale del Sacro Monte di Crea" o e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 gennaio 1980
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] L'art. 9 della l.r. 12/1990 modifica la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione.

[2] Nella lettera b del primo comma dell'articolo 5 le parole "sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Casale" sono state abrogate ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 81 del 1980.

[4] In questo comma dell'articolo 9 le parole "articolo 7" sono state sostituite dalle parole "articolo 8" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 81 del 1980.

[5] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.

[6] In questo comma dell'articolo 9 le parole "articolo 7" sono state sostituite dalle parole "articolo 8" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 81 del 1980.

[7] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 81 del 1980.

[8] In questo comma dell'articolo 9 le parole "articolo 7" sono state sostituite dalle parole "articolo 8" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 81 del 1980.

[9] In questo comma dell'articolo 9 le parole "articolo 7" sono state sostituite dalle parole "articolo 8" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 81 del 1980.