Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 1980  ( Versione vigente )
"Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie."
(B.U. 30 gennaio 1980, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e obiettivi)
 
In armonia con gli articoli 3 - 4 - 6 dello Statuto Regionale , e in attuazione degli artt. 25 e 32 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e della legge 23-12-1978, n. 833 , la Regione persegue, anche in ossequio al disposto dell' art. 11 del citato D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , la programmazione, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi e delle attività destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, nel rispetto della dignità e libertà della persona umana.
 
L'azione della Regione è realizzata in collegamento e coordinamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
 
La riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, attuata con il concorso della partecipazione delle popolazioni, realizza gli obiettivi del piano sanitario regionale e della presente legge, assicurando la rispondenza alle reali esigenze di salute e di benessere dei cittadini.
Titolo I. 
AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 2. 
(Ambiti territoriali)
 
Gli ambiti territoriali, ai fini della riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, coincidono con quelli determinati con legge regionale 9-7-1976, n. 41 .
 
Gli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno essere modificati dalla Regione nel quadro delle determinazioni di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43 e con le procedure ivi previste e nel rispetto delle procedure di cui al V comma dell'art. 11 e all' art. 12 della legge 23-12-1978, n. 833 , anche in sede di formazione dei piani sanitari regionali triennali successivi al primo, sulla base di comprovate esigenze rappresentate dagli Enti Locali e dalle altre istituzioni e organizzazioni interessate.
Art. 3. 
(Soggetti istituzionali)
 
I Comuni esercitano le funzioni amministrative per il perseguimento delle finalità dell'art. 1 della presente legge:
a) 
in forma singola, quando l'ambito territoriale di cui al precedente articolo coincide con quello del Comune o di parte di esso;
b) 
in forma associata, qualora nei suddetti ambiti territoriali siano compresi più Comuni, con le modalità di cui ai successivi articoli concernenti l'associazione dei Comuni e le Comunità Montane.
Art. 4. 
(Costituzione dell'associazione dei Comuni)
 
Fino alla riforma delle autonomie locali, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2, che comprenda più Comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la Comunità Montana, è costituita, ai sensi della presente legge, l'associazione dei Comuni.
Art. 5. 
(Statuto dell'associazione)
 
Ciascuna associazione ha un proprio statuto , il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, i compiti ed il funzionamento dei suoi organi, le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i Comuni associati, e le modalità della preventiva consultazione dei Comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali, le modalità per il coordinamento delle funzioni trasferite e delegate ai Comuni, i casi di esercizio, da parte dei Comuni, della facoltà di richiedere il riesame degli atti della associazione, la pubblicità della seduta dell'assemblea e dei provvedimenti della associazione, le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare alla attività della associazione.
 
Lo Statuto dell'Associazione è deliberato dai singoli Consigli comunali che ne fanno parte ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale.
[1]
Art. 6. 
(Assemblea generale dell'associazione)
 
L'associazione è retta dalla assemblea generale dei Comuni, che è composta di consiglieri dei Comuni componenti l'associazione, secondo i criteri di elezione indicati nel successivo articolo sette.
Art. 7.[2] 
(Composizione ed elezione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)
 
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente articolo 3, il numero dei Consiglieri componenti l'Assemblea è uguale al numero dei Consiglieri comunali, come determinati dalla vigente normativa, di un Comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei Comuni associati.
[3]
 
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'Associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due Collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
 
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero dei consiglieri stabilito per l'Assemblea in proporzione agli abitanti dei Comuni facenti parte di ciascun Collegio elettorale.
 
Entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi 15 e 16, per la rinnovazione parziale o totale dell'Assemblea, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei Collegi elettorali di cui al precedente 2° comma, il numero dei componenti assegnati a ciascun Collegio e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, contestualmente, entro i successivi 60 giorni.
[4]
 
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
 
In esecuzione del decreto di cui al precedente 4° comma, è costituito, presso il Comune sede dell'Associazione dei Comuni, l'Ufficio elettorale composto nel seguente modo:
[5]
a) 
dal Sindaco del Comune, ovvero da un Assessore da lui delegato che lo presiede;
b) 
da quattro Consiglieri dello stesso Comune, di cui due di maggioranza e due di minoranza nominati dal Sindaco. Le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale sono svolte dal segretario comunale o da un funzionario da lui delegato.
 
(...)
[6]
 
All'Ufficio elettorale di cui al precedente comma spettano i seguenti compiti:
 
a) ricevere e convalidare le liste dei candidati;
 
b) proclamare i risultati delle elezioni ed inviare il verbale relativo al Presidente della Giunta Regionale.
 
In tutti i casi in cui non si sia proceduto alla costituzione dell'Ufficio elettorale di Unità Socio Sanitaria Locale, presso la Giunta Regionale è costituito l'Ufficio elettorale centrale che svolge le relative funzioni; L'Ufficio elettorale centrale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i funzionari di qualifica funzionale dirigenziale.
[7]
 
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto presso la sede comunale.
 
Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
 
Ciascun Comune provvede a comunicare all'Ufficio elettorale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
 
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio Regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
 
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto previsto al quarto comma del presente articolo, nomina membri della Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.
 
L'Assemblea generale si rinnova normalmente in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali o quando, per dimissioni o altra causa, non essendo possibile ricorrere alla surroga di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia perduto la metà dei propri membri.
 
Per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 1, si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea, limitato al numero dei Consiglieri eletti nel Collegio e con le modalità di cui ai commi precedenti, nel caso in cui dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'Assemblea siano stati rinnovati i Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella del Collegio; per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 2, si procede al rinnovo, con le stesse modalità di cui sopra, nel caso di rinnovo anche di un solo Consiglio comunale, quando la popolazione raggiunga il 20% della popolazione complessiva del Collegio stesso.
[8]
 
Nei casi previsti dai precedenti commi i componenti della Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; nello stesso caso devesi procedere alla rielezione del Comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori.
 
Nel caso di rinnovazione di uno o più Consigli comunali, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 14 e 15, i componenti dell'Assemblea generale che appartenevano a detti Consigli se rieletti restano in carica, qualora non rieletti decadono.
 
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente della Assemblea.
 
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso, con apposito provvedimento della Assemblea generale nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista.
 
Non si fa luogo a surrogazione nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri assegnati al Collegio.
 
La prima riunione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, convocata e presieduta dal componente più anziano di età, deve tenersi entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina degli eletti.
[9]
Art. 8. 
(Comunità Montane)
 
Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'Assemblea generale della Associazione è quella della Comunità Montana, che, per la gestione delle competenze di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , provvede ad adeguare ed integrare il proprio Statuto . Le procedure di approvazione di tali adeguamenti ed integrazioni sono quelle di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17
[10]
 
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con i Consiglieri eletti dai Comuni interessati, sempre che la popolazione della Comunità Montana rappresenti almeno un terzo della popolazione dell'intero ambito territoriale definito dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 .
[11]
 
(...)
[12]
 
(...)
[13]
 
(...)
[14]
Art. 9.[15] 
(...)
Art. 10.[16] 
(Comitato di Gestione)
 
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto:
a) 
dal Presidente
b) 
da quattro membri per gli ambiti territoriali con popolazione sino a 30.000 abitanti, ovvero da sei membri per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
 
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni procede, nella prima seduta, alla elezione, a maggioranza, con votazione separata, del Presidente e dei membri del Comitato di gestione anche fuori dal proprio seno.
 
Ai fini dell'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di cui al comma precedente, deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cinque giorni prima delle elezioni, un curriculum attestante esperienza di amministrazione e direzione.
 
Il curriculum di cui al comma precedente deve evidenziare quanto previsto dall'articolo 11, numeri 1, 2, 3, della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 .
 
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
 
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, l'Assemblea provvede, nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, alla nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
 
Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'Assemblea, ovvero se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà, l'Assemblea provvede alla elezione del Comitato di gestione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
 
Nella prima riunione il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.
 
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.
 
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione.
 
Il Consiglio comunale l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, in caso di impossibilità di funzionamento o di violazione reiterata di leggi nazionali e regionali da parte del Comitato di gestione, procede con proprio motivato provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione ed alla contestuale nuova elezione dello stesso, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Art. 11.[17] 
(...)
Titolo II.[18] 
GESTIONE DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA
Art. 12.[19] 
(Organi della Unità Socio Sanitaria Locale e attribuzioni del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale della Comunità Montana e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)
 
Sono organi della Unità Socio Sanitaria Locale:
 
- il Presidente del Comitato di gestione;
 
- il Comitato di gestione;
 
- il Collegio dei Revisori.
 
Relativamente alle competenze dell'Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta del Comitato di gestione, il Consiglio comunale, l'Assemblea generale della Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni deliberano in materia di:
 
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
 
2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
 
3) adozione complessiva delle piante organiche;
 
4) convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
 
5) articolazione dei distretti socio sanitari di base.
 
L'approvazione, anche con modificazioni, di detti atti deve intervenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte, decorso inutilmente il quale il Comitato di gestione trasmette alla Regione, entro 5 giorni, le proposte per i provvedimenti sostitutivi.
Art. 13. 
(Attribuzioni del Comitato di gestione)
 
Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo della Unità Sanitaria Locale ed opera collegialmente.
 
Ad esso spetta:
a) 
la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
b) 
l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dalla unita sanitaria locale medesima;
c) 
la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23-12-1978, n. 833 dei coordinatori dell'ufficio di direzione;
d) 
l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
e) 
l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all' art. 50 della legge 23-12-1978, n. 833 .
 
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:
 
1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
 
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
 
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.
 
Alle sedute del Comitato di gestione può partecipare il Presidente dell'Assemblea generale. Il Presidente ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.
[20]
Art. 14. 
(Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione)
 
Il Presidente del Comitato di gestione convoca e presiede il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all'unità sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.
 
Il Presidente adotta altresì in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione necessari e improrogabili per garantire il funzionamento della Unità sanitaria locale, i quali perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del Comitato da convocarsi comunque entro 30 giorni.
Art. 15. 
(Indennità)
 
A ciascun membro dell'assemblea generale dell'associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.
 
Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verrà corrisposta una indennità di carica stabilita dall'Assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della Unità Socio-Sanitaria Locale, comunque, nella misura corrispondente a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.
[21]
 
Tale indennità non è cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per la eventuale carica di Sindaco o Assessore. Essa è invece cumulabile, per il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice-Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune, e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Associazione dei Comuni.
[22]
 
(...)
[23]
 
Al Vice Presidente compete una indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al Presidente.
 
L'indennità di carica compete altresì nella medesima misura al Presidente e ai componenti il Consiglio Circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio-assistenziale attribuiti dal Comune di Torino ai sensi del 3° comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833 e del precedente art. 11.
 
Compete a tutti i membri dell'assemblea e del Comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall' articolo 7 della legge 26-4-1974, n 169 .
Art. 16. 
(Incompatibilità)
 
Sono applicabili per le incompatibilità le disposizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 17. 
(Rapporti tra il Sindaco e le unità sanitarie locali)
 
Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale per l'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, informandone il Presidente e l'ufficio di direzione.
Art. 18. 
(Indirizzi della partecipazione)
 
In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma e 15 - quarto comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , i Comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.
 
L'unita sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:
a) 
istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'unità sanitaria locale, nonché dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
b) 
individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;
c) 
realizzazione di un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.
Art. 19. 
(Associazioni di volontariato)
 
E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall' articolo 45 della legge 23-12-1978, n. 833 .
Titolo III. 
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
Art. 20. 
(Costituzione delle unità sanitarie locali)
 
Le unità sanitarie locali sono formalmente costituite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il Comune con il maggior numero di abitanti.
 
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.
 
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:
a) 
per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) 
per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 dell' articolo 15 della legge 23-12-1978, n. 833 sopracitata;
c) 
per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
 
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66 - primo comma - lett. a) e b) - della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.
 
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' art. 66 - terzo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
 
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
 
Ai fini della deliberazione di cui al I comma del presente articolo, le risultante della ricognizione di cui al quinto comma vengono comunicate alla Giunta Regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Art. 21. 
(Distretti)
 
L'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale su proposta del Comitato di gestione e sentiti i singoli Comuni, entro 60 giorni dalla costituzione della Unità Sanitaria Locale, garantendo la partecipazione delle comunità locali e degli operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dovrà provvedere ad individuare i distretti di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in ordine ai seguenti criteri:
a) 
efficienza ed efficacia della gestione;
b) 
integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base;
c) 
rispetto delle integrità territoriali dei Comuni.
Art. 22. 
(Servizi dell'Unità Sanitaria Locale)
 
L'Unità Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente titolo.
 
L'Unità Sanitaria Locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.
Art. 23. 
(Profilo organizzativo dei servizi)
 
L'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali è basata:
 
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
 
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
 
- sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
 
- sull'impiego coordinato di equipes multi disciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
 
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
 
Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
 
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 24. 
(Integrazione e coordinamento dell'attività dei servizi)
 
L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.
 
Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) 
ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;
b) 
all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;
c) 
al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.
Art. 25. 
(Servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali)
 
Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti della Unità Sanitaria locale l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali:
 
- igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.
 
L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea generale nello apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geomorfologiche del territorio.
 
Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori.
Art. 26. 
(Ufficio di direzione)
 
Presso ogni Unità Socio-Sanitaria Locale è previsto un Ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'Ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo, individuati dal comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale con le modalità e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47, della legge 23-12-1978, n. 833 e da un coordinatore dei servizi sociali.
[24]
 
L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione.
 
L'Ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed in particolare:
 
1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
 
2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
 
Inoltre l'ufficio di direzione:
a) 
provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio della attività di indagine epidemiologia in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale, sulla base delle leggi regionali 4-9-75, n. 48 e 15-3-1978, n. 13;
b) 
predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
c) 
provvede, in coerenza con la normativa statale, all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale;
d) 
provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.
 
Per quanto non previsto valgono le norme di cui al decreto delegato ex art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833 .
Titolo IV. 
SERVIZI SOCIALI
Art. 27. 
(Obiettivo del servizio sociale)
 
Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale, a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.
Art. 28. 
(Gestione associata dei servizi sociali)
 
Le associazioni dei Comuni, le Comunità Montane e il Comune di Torino in forma decentrata esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma del precedente art. 2, le funzioni di assistenza sociale.
 
Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, l'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune.
Art. 29. 
(Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali)
 
Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma dell' ultimo comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833 , il Comitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.
 
La legge regionale di cui al I comma dell'art. 50 della legge 23-12-1978, n. 833 , regolamenterà la gestione contabile delle unità sanitarie locali distintamente per le funzioni sanitarie e le funzioni socio-assistenziali, prevedendo altresì forme di integrazione fra tali funzioni e, quali partite figurative, le funzioni socio-assistenziali gestite direttamente dai Comuni.
 
(...)
[25]
Titolo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30. 
(Gestione straordinaria)
 
Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le unità sanitarie locali nei tempi stabiliti dalla legge 23-12-78, n. 833 , garantendo la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dall'1-1-1980 e fino alla completa costituzione degli organi collegiali, in sede di prima costituzione delle Unità Sanitarie Locali, i Comuni singoli e associati e le Comunità Montane svolgono le attività ed esercitano le funzioni attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , intendendosi sostituita all'Assemblea generale l'Assemblea consortile, al Comitato di gestione il Consiglio Direttivo, e al Presidente del Comitato di gestione il Presidente dell'Assemblea dei consorzi di cui alla legge regionale 8-8-1977, n. 39 .
 
I predetti consorzi continuano a svolgere le funzioni previste dalla citata legge n. 39 non ricomprese nella presente legge e nella legge 23-12-78, n. 833 .
 
Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi dei consorzi di cui alla legge regionale 8-8-77, n. 39 , il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e previo parere della competente Commissione consiliare, nomina un Commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'Unità Sanitaria Locale fino alla costituzione di tutti gli organi.
 
Fino all'applicazione delle norme regionali disposte in attuazione dell' art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per la gestione delle funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 20, le unità sanitarie locali adottano la normativa di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 .
 
Al fine di assicurare l'omogeneità delle contabilità relative alla spesa sanitaria, anche ai fini della rendicontazione di cui all' art. 50, 2° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , la Giunta Regionale approva il piano dei conti da adottare per la gestione di cui al precedente comma.
 
Il suddetto piano dei conti è determinato sulla base dell'allegato al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 , prevedendo, ove necessario, ulteriori articolazioni.
Art. 31. 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45 sesto comma dello Statuto Regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 gennaio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1985.

[2] La rubrica di questo articolo è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[4] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[5] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[6] Questo comma dell'articolo 7 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[7] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[8] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[9] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1986.

[10] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1985.

[11] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 75 del 1980.

[12] Questo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 35 del 1986.

[13] Questo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 35 del 1986.

[14] Questo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 35 del 1986.

[15] L'articolo 9 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 35 del 1986.

[16] L'articolo 10 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 1986.

[17] L'articolo 11 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1985.

[18] La denominazione di questo titolo è stata sostituite dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 35 del 1986.

[19] L'articolo 12 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 35 del 1986.

[20] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 1985.

[21] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 del 1985.

[22] In questo comma dell'articolo 15 le parole "Essa è invece cumulabile, per il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice-Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune, e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Associazione dei Comuni" sono state aggiune ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1982.

[23] Questo comma dell'articolo 15 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 1982.

[24] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 1982.

[25] Questo comma dell'articolo 29 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 1982.