(Composizione ed elezione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente articolo 3, il numero dei Consiglieri componenti l'Assemblea è uguale al numero dei Consiglieri comunali, come determinati dalla vigente normativa, di un Comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei Comuni associati.
[3]
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli comunali dell'Associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due Collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero dei consiglieri stabilito per l'Assemblea in proporzione agli abitanti dei Comuni facenti parte di ciascun Collegio elettorale.
Entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi 15 e 16, per la rinnovazione parziale o totale dell'Assemblea, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei Collegi elettorali di cui al precedente 2° comma, il numero dei componenti assegnati a ciascun Collegio e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, contestualmente, entro i successivi 60 giorni.
[4]
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
In esecuzione del decreto di cui al precedente 4° comma, è costituito, presso il Comune sede dell'Associazione dei Comuni, l'Ufficio elettorale composto nel seguente modo:
[5]
a)
dal Sindaco del Comune, ovvero da un Assessore da lui delegato che lo presiede;
b)
da quattro Consiglieri dello stesso Comune, di cui due di maggioranza e due di minoranza nominati dal Sindaco. Le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale sono svolte dal segretario comunale o da un funzionario da lui delegato.
All'Ufficio elettorale di cui al precedente comma spettano i seguenti compiti:
a) ricevere e convalidare le liste dei candidati;
b) proclamare i risultati delle elezioni ed inviare il verbale relativo al Presidente della Giunta Regionale.
In tutti i casi in cui non si sia proceduto alla costituzione dell'Ufficio elettorale di Unità Socio Sanitaria Locale, presso la Giunta Regionale è costituito l'Ufficio elettorale centrale che svolge le relative funzioni; L'Ufficio elettorale centrale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i funzionari di qualifica funzionale dirigenziale.
[7]
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto presso la sede comunale.
Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Comune provvede a comunicare all'Ufficio elettorale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio Regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del decreto previsto al quarto comma del presente articolo, nomina membri della Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.
L'Assemblea generale si rinnova normalmente in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali o quando, per dimissioni o altra causa, non essendo possibile ricorrere alla surroga di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia perduto la metà dei propri membri.
Per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 1, si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea, limitato al numero dei Consiglieri eletti nel Collegio e con le modalità di cui ai commi precedenti, nel caso in cui dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'Assemblea siano stati rinnovati i Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella del Collegio; per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 2, si procede al rinnovo, con le stesse modalità di cui sopra, nel caso di rinnovo anche di un solo Consiglio comunale, quando la popolazione raggiunga il 20% della popolazione complessiva del Collegio stesso.
[8]
Nei casi previsti dai precedenti commi i componenti della Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; nello stesso caso devesi procedere alla rielezione del Comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori.
Nel caso di rinnovazione di uno o più Consigli comunali, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 14 e 15, i componenti dell'Assemblea generale che appartenevano a detti Consigli se rieletti restano in carica, qualora non rieletti decadono.
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente della Assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso, con apposito provvedimento della Assemblea generale nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista.
Non si fa luogo a surrogazione nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri assegnati al Collegio.
La prima riunione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, convocata e presieduta dal componente più anziano di età, deve tenersi entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina degli eletti.
[9]
(Comitato di Gestione)
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto:
b)
da quattro membri per gli ambiti territoriali con popolazione sino a 30.000 abitanti, ovvero da sei membri per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni procede, nella prima seduta, alla elezione, a maggioranza, con votazione separata, del Presidente e dei membri del Comitato di gestione anche fuori dal proprio seno.
Ai fini dell'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di cui al comma precedente, deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cinque giorni prima delle elezioni, un curriculum attestante esperienza di amministrazione e direzione.
Il curriculum di cui al comma precedente deve evidenziare quanto previsto dall'articolo 11, numeri 1, 2, 3, della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 .
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, l'Assemblea provvede, nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, alla nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'Assemblea, ovvero se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà, l'Assemblea provvede alla elezione del Comitato di gestione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Nella prima riunione il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione.
Il Consiglio comunale l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, in caso di impossibilità di funzionamento o di violazione reiterata di leggi nazionali e regionali da parte del Comitato di gestione, procede con proprio motivato provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione ed alla contestuale nuova elezione dello stesso, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
(Organi della Unità Socio Sanitaria Locale e attribuzioni del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale della Comunità Montana e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)
Sono organi della Unità Socio Sanitaria Locale:
- il Presidente del Comitato di gestione;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio dei Revisori.
Relativamente alle competenze dell'Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta del Comitato di gestione, il Consiglio comunale, l'Assemblea generale della Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni deliberano in materia di:
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
3) adozione complessiva delle piante organiche;
4) convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
5) articolazione dei distretti socio sanitari di base.
L'approvazione, anche con modificazioni, di detti atti deve intervenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte, decorso inutilmente il quale il Comitato di gestione trasmette alla Regione, entro 5 giorni, le proposte per i provvedimenti sostitutivi.
Art. 15.
(Indennità)
A ciascun membro dell'assemblea generale dell'associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.
Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verrà corrisposta una indennità di carica stabilita dall'Assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della Unità Socio-Sanitaria Locale, comunque, nella misura corrispondente a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.
[21]
Tale indennità non è cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per la eventuale carica di Sindaco o Assessore. Essa è invece cumulabile, per il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice-Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune, e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Associazione dei Comuni.
[22]
Al Vice Presidente compete una indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al Presidente.
L'indennità di carica compete altresì nella medesima misura al Presidente e ai componenti il Consiglio Circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio-assistenziale attribuiti dal Comune di Torino ai sensi del
3° comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833
e del precedente art. 11.
Compete a tutti i membri dell'assemblea e del Comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'
articolo 7 della legge 26-4-1974, n 169
.
Art. 20.
(Costituzione delle unità sanitarie locali)
Le unità sanitarie locali sono formalmente costituite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il Comune con il maggior numero di abitanti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:
a)
per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b)
per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 dell'
articolo 15 della legge 23-12-1978, n. 833
sopracitata;
c)
per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66 - primo comma - lett. a) e b) - della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall'
art. 66 - terzo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini della deliberazione di cui al I comma del presente articolo, le risultante della ricognizione di cui al quinto comma vengono comunicate alla Giunta Regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Art. 25.
(Servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali)
Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti della Unità Sanitaria locale l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali:
- igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.
L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea generale nello apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geomorfologiche del territorio.
Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori.
Art. 26.
(Ufficio di direzione)
Presso ogni Unità Socio-Sanitaria Locale è previsto un Ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'Ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo, individuati dal comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale con le modalità e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47, della legge 23-12-1978, n. 833 e da un coordinatore dei servizi sociali.
[24]
L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione.
L'Ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed in particolare:
1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Inoltre l'ufficio di direzione:
a)
provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio della attività di indagine epidemiologia in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale, sulla base delle leggi regionali 4-9-75, n. 48 e 15-3-1978, n. 13;
b)
predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
c)
provvede, in coerenza con la normativa statale, all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale;
d)
provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.
Titolo IV.
SERVIZI SOCIALI