Art. 1.
(Principi e obiettivi)
In armonia con gli articoli 3 - 4 - 6 dello
Statuto Regionale
, e in attuazione degli artt. 25 e 32 del
D.P.R. 24-7-1977, n. 616
e della
legge 23-12-1978, n. 833
, la Regione persegue, anche in ossequio al disposto dell'
art. 11 del citato D.P.R. 24-7-1977, n. 616
, la programmazione, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi e delle attività destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, nel rispetto della dignità e libertà della persona umana.
L'azione della Regione è realizzata in collegamento e coordinamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
La riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, attuata con il concorso della partecipazione delle popolazioni, realizza gli obiettivi del piano sanitario regionale e della presente legge, assicurando la rispondenza alle reali esigenze di salute e di benessere dei cittadini.
Titolo I.
AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 4.
(Costituzione dell'associazione dei Comuni)
Fino alla riforma delle autonomie locali, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2, che comprenda più Comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la Comunità Montana, è costituita, ai sensi della presente legge, l'associazione dei Comuni.
Art. 6.
(Assemblea generale dell'associazione)
L'associazione è retta dalla assemblea generale dei Comuni, che è composta di consiglieri dei Comuni componenti l'associazione, secondo i criteri di elezione indicati nel successivo articolo sette.
Art. 7.
(Composizione e elezione dell'assemblea generale della associazione dei Comuni)
I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli Comunali dell'associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'assemblea generale è così stabilito:
a)
30 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b)
40 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c)
50 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei Comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.
Entro quattro mesi dal rinnovo dei Consigli Comunali, il Presidente della Giunta Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Regionale, d'intesa con i presidenti dei comitati comprensoriali di cui alla
legge regionale 4-6-1975, n. 41
, con proprio decreto stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al 1° comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono presentare le liste, gli Uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Consiglio Comunale provvede a comunicare alla Giunta Regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni.
Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio, con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.
[2]
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale previsto al precedente V comma, nomina membri dell'Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.
L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso in concomitanza del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'associazione.
[3]
Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea generale, limitato al numero di Consiglieri eletti in uno dei due Collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, allorchè i casi di decadenza dovuti a rinnovo contestuale di Consigli comunali superino la metà del numero dei Consiglieri attribuiti al Collegio.
[4]
Nei casi previsti dai commi precedenti, i componenti l'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; negli stessi casi devesi procedere alla rielezione del Comitato di Gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori .
[5]
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente della assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito decreto il Presidente della Giunta Regionale provvede a proclamarne la nomina.
Art. 8.
(Comunità Montane)
Qualora l'ambito territoriale della associazione dei Comuni coincida con quella della Comunità Montana, l'assemblea generale dell'associazione è quella della Comunità Montana.
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con i Consiglieri eletti dai Comuni interessati, sempre che la popolazione della Comunità Montana rappresenti almeno un terzo della popolazione dell'intero ambito territoriale definito dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 .
[6]
Il numero dei Consiglieri da eleggere ad integrazione è uguale al rapporto tra gli abitanti dei Comuni stessi e gli abitanti della Comunità Montana moltiplicato per il numero di componenti l'Assemblea della Comunità Montana.
[7]
Per le modalità di elezione e surroga e per la durata in carico dell'assemblea generale integrata valgono i disposti di cui ai commi I - III e successivi del precedente art. 7.
Qualora l'ambito territoriale di cui al precedente art. 2 comprenda due o più Comunità Montane o parte di Comunità Montane, per la costituzione dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di cui al precedente art 7.
Art. 10.
(Comitato di gestione e Presidente)
L'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il comitato di gestione composto da:
a)
9 membri ove l'assemblea sia costituita da 30 a 39 Consiglieri;
b)
11 membri ove l'assemblea sia costituita da 40 a 49 Consiglieri;
c)
13 membri ove l'assemblea sia costituita da 50 o più Consiglieri.
L'Assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede nella prima seduta, alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.
Il Presidente del Comitato di gestione è eletto dal Comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Fino a quando la nomina del Presidente non sia avvenuta, le relative funzioni, compresa la convocazione della prima riunione del Comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Se il numero di componenti da sostituire e superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato di gestione.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunità Montana le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte rispettivamente dalla Giunta e dal Presidente della Comunità Montana stessa.
Art. 11.
(Comune di Torino)
Il Consiglio Comunale di Torino, quale assemblea generale degli ambiti territoriali nei quali ai sensi del precedente articolo 2 si suddivide il territorio comunale, procede alla attribuzione ai consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio assistenziali che ritiene opportuno esercitare a livello circoscrizionale, secondo criteri di organicità e compiutezza.
Il numero dei componenti il Comitato di gestione viene fissato dal Consiglio Comunale di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non può essere inferiore a 9 e superiore a 30.
Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal IV e V comma del precedente art. 10.
Lo stesso Consiglio Comunale provvede contestualmente alla attribuzione dei poteri di cui al I comma del presente articolo ad adeguare il proprio regolamento alle statuizioni di cui agli artt. 14 - 15 - 18 della
legge 23-12-1978, n. 833
.
Titolo II.
ORGANI DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE
Art. 12.
(Attribuzione dell'assemblea generale)
L'Assemblea generale, così come individuata nei precedenti articoli è l'organo deliberante della Unità Sanitaria Locale prevista dall'
art. 10 della legge 23-12-1978, n. 833
, ai sensi dell'art. 15 della legge medesima.
Spetta all'assemblea generale:
a)
approvare il regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi della unità sanitaria locale, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;
b)
nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;
c)
approvare i programmi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
d)
approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e)
approvare la pianta organica ed il regolamento del personale e dei servizi;
f)
approvare le convenzioni di competenza dell'unità sanitaria locale;
g)
esprimere pareri vincolanti, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili di cui all'art. 66 lettere a) e b) della
legge 23-12-1978, n. 833
e comunque facenti parte del patrimonio dei Comuni destinato alle Unità sanitarie locali;
h)
emanare direttive generali vincolanti per il comitato di gestione;
i)
deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.
L'Assemblea è tenuta a consultare i Comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti a), c), d) ed e).
Il regolamento di cui al punto a) deve prevedere tra l 'altro:
- le modalità per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la non cumulabilità tra tale carica e la presidenza del Comitato di gestione dell'associazione dei Comuni;
- l'articolazione dell'Assemblea in commissioni permanenti e gruppi di lavoro.
Il regolamento di cui al punto e) deve prevedere fra l'altro la conferenza dei servizi e le modalità di consultazione tecnica.
L'assemblea, su motivata proposta, avanzata da parte di almeno un terzo dei consiglieri, in caso di impossibilità di funzionamento o di elusione o travisamento delle direttive generali vincolanti da parte del Comitato di gestione, procede con proprio provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione e alla contestuale elezione dei membri del nuovo Comitato di gestione.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana schemi-tipo di regolamenti previsti alle lettere a) ed e) del secondo comma del presente articolo.
Art. 14.
(Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione)
Il Presidente del Comitato di gestione convoca e presiede il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all'unità sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.
Il Presidente adotta altresì in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione necessari e improrogabili per garantire il funzionamento della Unità sanitaria locale, i quali perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del Comitato da convocarsi comunque entro 30 giorni.
Art. 15.
(Indennità)
A ciascun membro dell'assemblea generale dell'associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.
Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verrà corrisposta una indennità di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della unità sanitaria locale.
Tale indennità non è cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per la eventuale carica di Sindaco o Assessore.
Il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunità Montane di cui al I comma dell'art. 8 della presente legge percepiscono l'indennità nell'ammontare stabilito dalle norme statutarie.
Al Vice Presidente compete una indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al Presidente.
L'indennità di carica compete altresì nella medesima misura al Presidente e ai componenti il Consiglio Circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio-assistenziale attribuiti dal Comune di Torino ai sensi del
3° comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833
e del precedente art. 11.
Compete a tutti i membri dell'assemblea e del Comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'
articolo 7 della legge 26-4-1974, n 169
.
Art. 20.
(Costituzione delle unità sanitarie locali)
Le unità sanitarie locali sono formalmente costituite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il Comune con il maggior numero di abitanti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:
a)
per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b)
per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 dell'
articolo 15 della legge 23-12-1978, n. 833
sopracitata;
c)
per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66 - primo comma - lett. a) e b) - della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall'
art. 66 - terzo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini della deliberazione di cui al I comma del presente articolo, le risultante della ricognizione di cui al quinto comma vengono comunicate alla Giunta Regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Art. 22.
(Servizi dell'Unità Sanitaria Locale)
L'Unità Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente titolo.
L'Unità Sanitaria Locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.
Art. 23.
(Profilo organizzativo dei servizi)
L'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di equipes multi disciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 24.
(Integrazione e coordinamento dell'attività dei servizi)
L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.
Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a)
ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;
b)
all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;
c)
al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.
Art. 25.
(Servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali)
Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonché per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti della Unità Sanitaria locale l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali:
- igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.
L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea generale nello apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geomorfologiche del territorio.
Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori.
Art. 26.
(Ufficio di direzione)
Presso ogni unità sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria e uno per la responsabilità amministrativa, individuati dal Comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui al
III comma dell'art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833
.
L'Ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione.
L'Ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed in particolare:
1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Inoltre l'ufficio di direzione:
a)
provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio della attività di indagine epidemiologia in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale, sulla base delle leggi regionali 4-9-75, n. 48 e 15-3-1978, n. 13;
b)
predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
c)
provvede, in coerenza con la normativa statale, all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale;
d)
provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.
Titolo IV.
SERVIZI SOCIALI
Art. 27.
(Obiettivo del servizio sociale)
Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale, a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.
Art. 28.
(Gestione associata dei servizi sociali)
Le associazioni dei Comuni, le Comunità Montane e il Comune di Torino in forma decentrata esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma del precedente art. 2, le funzioni di assistenza sociale.
Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, l'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune.