Legge regionale n. 1 del 02 gennaio 1980  ( Versione vigente )
"Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone."
(B.U. 09 gennaio 1980, n. 2)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITA' E NORME GENERALI
Art. 1. 
(Settore di intervento)
 
Questa legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.
 
La gestione degli interventi finanziari è affidata all'Autorità di gestione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate alla stessa e disciplinate dalla L.R. 22 agosto 1977, n. 44 .
Art. 2. 
(Finalità degli interventi)
 
Le Autorità di gestione amministrano i contributi regionali secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di:
 
- organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del Piano regionale e dei Piani comprensoriali dei Trasporti;
 
- assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali;
 
- consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonché la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica.
Art. 3. 
(Tipi di intervento)
 
E'disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi:
a) 
al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi;
b) 
alle spese di esercizio di autoservizi di linea:
 
- per i minori ricavi derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali;
 
- sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature nonché sulle quote di accantonamento delle indennità di anzianità;
 
- per i servizi non remunerativi in attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti;
c) 
al subentro di Enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto.
Art. 4. 
(Informazione e documentazione per la gestione degli interventi)
 
Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli Enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire all'Autorità di gestione il programma di esercizio ed il bilancio preventivo annuale, redatti in coerenza con le indicazioni della stessa Autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
 
Il bilancio preventivo e consuntivo annuali sono formati sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale. Le aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute inoltre a fornire il rendiconto separato delle dette attività.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.
Art. 5. 
(Esclusioni)
 
Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli Enti e le aziende che:
 
- non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'Autorità di gestione, i contratti di lavoro e le leggi sociali;
 
- non applicano le tariffe stabilite per i servizi di competenza regionale;
 
- variano il programma e le modalità di esercizio, nonché gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una autolinea senza la preventiva autorizzazione;
 
- non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.
 
Sono inoltre esclusi dai contributi gli Enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.
Art. 6. 
(Accertamento ed erogazione dei contributi)
 
La ripartizione degli interventi finanziari, previsti da questa legge, fra le Autorità di gestione è determinata annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del bilancio preventivo dei consorzi, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali rispondenti ai requisiti previsti all' art. 16, lettera e), della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 , approvati dall'Autorità di gestione e finalizzati all'attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma.
 
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento, alle spese correnti di esercizio e agli oneri per il subentro.
 
Il trasferimento alle Autorità di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro viene deliberato dalla Giunta Regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.
 
Il trasferimento alle Autorità di gestione delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
 
Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la Giunta Regionale determina annualmente:
 
- il ricavo per passeggero/Km minimo, di cui all'art. 11, che dovrà essere assegnato alle aziende;
 
- le percentuali minime di copertura delle quote annuali di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità di cui all'art. 12.
 
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli Enti e delle aziende i cui servizi sono di competenza di più Autorità di gestione sono concordati tra le stesse Autorità od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta Regionale.
 
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli Enti e alle aziende beneficiari, le Autorità di gestione definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la loro quota parte dell'onere contributivo di competenza.
 
Le Autorità di gestione erogano i contributi agli Enti ed alle aziende in rate trimestrali a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
 
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun Ente od azienda interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo.
 
Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.
Titolo II. 
CONTRIBUTI PER IL RINNOVO ED IL POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZI0 E PER LA RIORGANIZZAZIONE TECNICO-PRODUTTIVA DEI SERVIZI
Art. 7. 
(Misura del contributo)
 
Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi la Regione concede alle Autorità di gestione, nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo pari al 50% del costo degli investimenti effettuati da Enti e da aziende, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'art. 9.
 
Il contributo di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima complessiva del 75%, tenuto conto del tipo di investimento effettuato o di particolari esigenze connesse con il processo di potenziamento e di riorganizzazione tecnico-produttiva.
 
Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo, di cui ai commi precedenti, è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi, quali praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.
 
Per le finalità previste dal presente articolo l'Autorità di gestione eroga inoltre il contributo previsto al terzo comma dell'art. 13.
Art. 8. 
(Amministrazione e disciplina del contributo)
 
Il contributo erogato agli Enti ed alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale in conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.
 
Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui al 1° comma, devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il 2° esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti.
 
E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dodici anni i beni oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, anche in attuazione delle leggi regionali abrogate con la presente legge, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.
 
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.
Art. 9. 
(Competenze della Giunta Regionale)
 
La Giunta Regionale definisce:
 
- l'ammontare del contributo aggiuntivo di cui al secondo comma dell'art. 7;
 
- i criteri cui dovrà attenersi l'autorità di controllo nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo;
 
- le modalità di erogazione.
Titolo III. 
CONTRIBUTI PER MINORI RICAVI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PREFERENZIALI
Art. 10. 
(Ambito di applicazione)
 
Agli Enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, è accordato un contributo per i minori ricavi, finalizzato alla compensazione degli oneri, derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali approvate dalla Regione.
 
Le Autorità di gestione che applicano riduzioni alle tariffe regionali, ordinarie o preferenziali, sono tenute al rimborso della differenza agli Enti ed alle aziende, con mezzi diversi da quelli forniti dalla Regione.
Art. 11. 
(Criteri di determinazione del contributo)
 
Il contributo per i minori ricavi, amministrato dalle Autorità di gestione, è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) 
il ricavo per passeggero/Km relativo alle tariffe preferenziali, deve risultare, con l'erogazione del contributo, uguale per tutte le aziende interessate;
b) 
le aziende che raggiungono con i ricavi diretti (vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale) un ricavo per passeggero/Km superiore a quello risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a) sono escluse dal contributo;
c) 
per i documenti di viaggio a vista, o a corse multiple con validità inferiore ad un anno, il calcolo dei passeggeri/Km viene effettuato sulla base di un numero di corse di riferimento stabilito dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle caratteristiche del documento stesso. Sono esclusi dal calcolo i documenti di viaggio che non siano nominativi e rilasciati per un percorso definito e i documenti che non siano contabilizzati e controllati con procedure approvate dalla Giunta Regionale.
Titolo IV. 
CONTRIBUTI SULLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE E SULLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELLE INDENNITA' DI ANZIANITA'
Art. 12. 
(Criteri di determinazione del contributo)
 
Agli Enti ed alle aziende che effettuano trasporto pubblico di persone è riconosciuto, limitatamente ai servizi di competenza regionale, un contributo - amministrato dalle Autorità di gestione - proporzionale ai seguenti costi di esercizio:
a) 
quote annuali di ammortamento calcolate sul minimo fiscalmente ammesso, con esclusione delle quote di cui al primo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 13 e all'art. 17;
b) 
quote annuali di accantonamento per indennità di anzianità, di competenza dell'esercizio, calcolate sulla base del debito effettivo nei confronti del personale dipendente, con esclusione delle quote di anzianità pregresse che non siano ammesse dalla Giunta Regionale sulla base di un eventuale programma di ricostituzione finanziaria del fondo indennità di anzianità.
 
Sino a quando le indennità di anzianità effettivamente erogate dalle aziende non sono coperte da adeguati accantonamenti, il contributo deve essere destinato in via prioritaria alla copertura dell'onere per la quota parte maturata fino al 31 dicembre 1979 e relativa alla quota riconosciuta ai fini della integrazione prevista dall'applicazione del protocollo di intesa 6 ottobre 1975 e del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori, lavoratori delle autolinee private (Testo Unico) del 4 giugno 1976.
 
In caso di cessazione di attività per effetto di procedura concorsuale o di liquidazione, prima che sia avvenuta la ricostituzione finanziaria del fondo, il contributo può essere integrato sino alla copertura dell'intero debito verso il personale per indennità di anzianità.
 
Nelle dichiarazioni presentate dalle aziende ai fini fiscali devono risultare quote di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità non inferiori alla parte di contributo, previsto alle lettere a) e b) del primo comma. Le eventuali differenze in meno saranno detratte dai contributi erogati nell'esercizio successivo.
Art. 13. 
(Limiti di erogazione del contributo)
 
Il contributo di cui all'art. 12 è erogato dalle Autorità di gestione nei limiti del deficit di esercizio relativo ai servizi di competenza regionale delle singole aziende quale risulta dalla documentazione di cui all'art. 4.
 
Per le aziende a conduzione familiare il costo del lavoro imprenditoriale è valutato sulla base del contratto nazionale di categoria, per il numero di ore lavorative che risultano non essere coperte dal personale dipendente.
 
L'eventuale quota di contributo eccedente il limite fissato al primo comma è erogato quale intervento aggiuntivo da accantonare in apposito conto del passivo per essere reinvestito in beni ammortizzabili destinati a servizi di competenza regionale, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti entro il 2° esercizio successivo. Dal momento del reinvestimento e fino al completo utilizzo del fondo, il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per l'investimento effettuato. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo di ammortamento.
 
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.
Titolo V. 
CONTRIBUTI PER SERVIZI NON REMUNERATIVI IN ATTUAZIONE DEI PIANI COMPRENSORIALI DEI TRASPORTI
Art. 14. 
(Ambito di applicazione)
 
Il contributo per i servizi non remunerativi in attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti è assegnato agli Enti ed alle aziende sulla base del deficit di esercizio che risulta dalla documentazione prevista all'art. 4 dopo aver assegnato i contributi previsti agli articoli precedenti.
 
L'ammontare del contributo deve anche tener conto della effettiva attuazione dei piani di riorganizzazione concordati e finalizzati alla realizzazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti.
 
Gli elementi conoscitivi di dati necessari per la gestione del contributo, con particolare riferimento ai ricavi ed ai costi di produzione dei servizi, ai livelli di servizio offerti e agli indici di efficienza e produttività aziendale, sono attinti dal sistema informativo regionale.
Titolo VI. 
CONTRIBUTI PER IL SUBENTRO DI ENTI O DI AZIENDE PUBBLICHE NEI SERVIZI DI TRASPORTO
Art. 15. 
(Ambito di applicazione)
 
Agli Enti ed alle aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte ad aziende private ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali, è concesso un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali.
Art. 16. 
(Misura del contributo)
 
Il contributo è stabilito nella misura del 65% dell'investimento previsto all'art. 15, elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti.
Art. 17. 
(Amministrazione e disciplina del contributo)
 
Il contributo erogato agli Enti ed alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.
Titolo VII. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. 
(Regime transitorio della delega)
 
L'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione che questa legge assegna alle Autorità di gestione, è subordinato alla costituzione dei consorzi facoltativi di cui all' art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 e successiva modificazione.
Art. 19. 
(Regime transitorio per i contributi di esercizio)
 
Nell'esercizio dell'anno 1980 per i periodi di tempo o per i documenti di viaggio per i quali non sono disponibili le informazioni necessarie per l'erogazione del contributo per i minori ricavi, il contributo stesso è erogato in applicazione della legge regionale 20-8-1973, n. 23 , nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, determinata in modo da non svantaggiare le aziende che mettono a disposizione dell'autorità di controllo le informazioni necessarie secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 11.
 
In ogni caso i contributi di competenza dell'esercizio del 1° anno di applicazione di questa legge - ad eccezione di quelli previsti ai titoli II e VI - non possono risultare inferiori a quelli di competenza dell'esercizio precedente.
Art. 20. 
(Regolamento attuativo)
 
Il regolamento attuativo, predisposto dalla Giunta Regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
 
Fino all'approvazione del Regolamento sono applicabili le, norme di contenuto regolamentare dettate dalle precedenti leggi regionali che non siano incompatibili con la normativa di questa legge.
Art. 21. 
(Abrogazione di leggi regionali)
 
Le leggi regionali sotto elencate, di intervento finanziario nel settore del trasporto pubblico di persone, emanate fino alla entrata in vigore di questa legge, sono abrogate:
 
- L.R. 6 maggio 1974, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- L.R. 6 maggio 1974, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- L.R. 20 agosto 1973, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- L.R. 20 agosto 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- L.R. 20 marzo 1975, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- L.R. 6 maggio 1974, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
 
I provvedimenti finanziari previsti dalla Legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e successive modifiche ed integrazioni, si intendono sostituiti dall'entrata in vigore di questa legge.
Titolo VIII. 
NORME FINANZIARIE
Art. 22. 
 
Ai fini dell'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa complessiva di L. 42.429 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di complessivo pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 5615, n. 5620, n. 5630, n. 5860, n. 5870, n. 5880, n. 5890, n. 5910 e n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, nella rispettiva misura di 3.029 milioni, 1.000 milioni, 6.000 milioni, 14.500 milioni, 5.100 milioni, 800 milioni, 6.000 milioni, 5.000 milioni e 1.000 milioni; nello stato di previsione della spesa per tale anno saranno conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:
 
- "Contributi in capitale per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile degli impianti e delle attrezzature di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 10.029 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- "Contributi in capitale sulle quote annuali di ammortamento del materiale rotabile di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
 
- "Contributi nelle spese d'esercizio di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 31.400 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
I capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti nei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi con stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci medesimi.
 
Nel bilancio per l'anno finanziario 1980 e nei bilanci per ciascuno degli anni finanziari successivi sarà altresì istituito apposito capitolo, in sostituzione del capitolo n. 5920 che sarà conseguentemente soppresso, con la denominazione: "Contributi ad Enti ed Aziende Pubbliche che subentrano in tutto o in parte in aziende private di trasporto e con lo stanziamento indicato 'per memorià ".
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 gennaio 1980
Aldo Viglione